mercoledì 11 febbraio 2015

Il testo del decreto Salva-Ilva - 4a e ultima parte

Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica  puntuale dei precedenti articoli si può rileggere qui 
 
Art. 8 
 
Piano nazionale della citta' e  relativi  interventi  nel  comune  di
                               Taranto 
 
  1. Il  Comune  di  Taranto  adotta  ad  integrazione  del  progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta'
vecchia di Taranto e lo trasmette  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  al  fine  dell'acquisizione  degli
atti di assenso, comunque denominati, di  competenza.  Il  Ministero,
entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  degli  atti,   valuta   la
compatibilita'  degli  interventi  con  le  esigenze  di  tutela  del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con  decreto  del  Ministro  sulla  base  dei  pareri  degli   uffici
periferici   e   centrali   competenti,    sostituisce    tutte    le
autorizzazioni,  i  nulla  osta  e  gli  atti  di  assenso   comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo.  Le  autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune  di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali  atti  si  intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze  regionali  in
materia urbanistica. 
  2. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
  3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione  Puglia  e  il  Comune  di
Taranto, da acquisire nell'ambito del  Tavolo  istituzionale  di  cui
all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto  di  valorizzazione  culturale  e  turistica   dell'Arsenale
militare  marittimo  di  Taranto,  ferme  restando   la   prioritaria
destinazione ad arsenale del  complesso  e  le  prioritarie  esigenze
operative  e  logistiche  della  Marina  Militare.  Il  progetto   e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4. Fermo restando quanto disposto  in  materia  di  norme  e  piani
urbanistici ed edilizi dall'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  il  decreto  di
approvazione del progetto  sostituisce  tutte  le  autorizzazioni,  i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati  di  competenza  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti  al
CIPE  ai  fini  dell'approvazione  e   assegnazione   delle   risorse
finanziarie a valere sul Fondo di  sviluppo  e  coesione  di  cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite  delle  risorse
annualmente disponibili e  garantendo  comunque  la  neutralita'  dei
saldi di finanza pubblica. 
 
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2015  

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