lunedì 6 luglio 2015

Consiglio dei ministri del 3 luglio che ha varato l'8° decreto Ilva (e Fincantieri) - segue testo integrale decreto

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 

CONTINUITA’ PRODUTTIVA DI SITI INDUSTRIALI

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, un decreto legge in materia di rifiuti e di continuità delle attività produttive in siti di interesse strategico nazionale.
Il primo articolo del provvedimento riallinea la normativa italiana in materia di rifiuti alla disciplina europea, intervenendo sull’articolo 183 del Codice Ambientale (decreto legislativo 152 del 2006), che contiene le definizioni generali in materia di rifiuti, adeguando alcune definizioni alla direttiva europea in materia e alla consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, specificando il concetto di deposito temporaneo all’interno delle aree di produzione.
In particolare:
  • per “produttore di rifiuti” si intendono anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la loro produzione;
  • viene ridefinito il “deposito temporaneo” comprendendo in esso anche il deposito preliminare alla raccolta e specificando che deve intendersi riferito all’intera area in cui si svolge l’attività di produzione dei rifiuti.
Viene inoltre riformulata la disposizione transitoria sulle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, adeguandola alla direttiva europea 2010/75: le imprese che già operano nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla direttiva Ue e che avrebbero rischiato di dover cessare le loro attività entro il 7 luglio prossimo in assenza del rilascio nei termini delle Aia regionali, potranno proseguire l’esercizio nelle more della definizione dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.
Il decreto prevede inoltre una serie di disposizioni volte a garantire la continuità dell’attività produttiva di stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale in presenza di sequestro giudiziario di beni quando questo si riferisce a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.
Il provvedimento amplia quanto già previsto dalle disposizioni normative del 2012 sugli stabilimenti d’interesse strategico, disposizioni per le quali la Corte Costituzionale ha chiarito la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari.

Il decreto, in questa ottica, prevede che l’attività di uno stabilimento possa proseguire per un periodo non superiore a 12 mesi , subordinatamente alla presentazione di un piano contenente misure e attività aggiuntive, anche di carattere provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Vigili del fuoco, Asl e INAIL, nelle rispettive competenze, svolgeranno attività di vigilanza sull’attuazione del piano mediante costante monitoraggio e ispezioni.

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