sabato 22 ottobre 2016

L'Avv. Pellegrin di Torino, legale delle parti civili organizzate dallo Slai cobas al processo Ilva, interviene sulla prossima udienza del 26 che tratterà della nuova istanza di trasferimento del processo degli avvocati di Riva

L'istanza di rimessione non è volta ad eliminare un singolo astratto conflitto di interessi. Diversamente non si potrebbe celebrare nessun processo per reati ambientali nella sua sede o non si potrebbe celebrare in nessun luogo d'Italia un processo per reati finanziari che hanno turbato l'economia nazionale. Perchè tutti potenzialmente possiamo subire dei danni. 
La chiave è quella che devono sussistere GRAVI SITUAZIONI LOCALI TALI DA TURBARE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E NON ALTRIMENTI ELIMINABILI. Mi pare che proprio nell'oggi tali situazioni di turbativa non vi siano. Mentre per il passato (che forse ce ne potevano essere) sono già state ritenute non tali da turbare lo svolgimento.
Ergo l'istanza è palesemente infondata ed è solamente un espediente dilatorio che va liquidato con la massima velocità. (parole due, per far capire che si fa un gran castello di istanze fondate sul nulla).
L'astratto conflitto di interessi avrebbe dovuto essere eccepito con una istanza di ricusazione ex art. 37 cpp, ormai tardiva ex art. 38 c.p.p., riguardando tutto il processo, non un singolo atto. E comunque, se sorta nel corso dell'udienza, doveva essere presentata entro tre giorni.

Siffatti espedienti sono posti in essere anche per defatigare economicamente le parti civili. Onde si può neutralizzarli adeguatamente evitando che colpiscano in tal senso e riducendo al massimo il tempo di discussione.

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