ROMA
– E' stato materialmente depositato il 31 dicembre presso la
cancelleria della Corte Costituzionale il ricorso con cui la Procura di
Taranto solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei
confronti del governo sul caso Ilva e sul relativo decreto varato
dall’Esecutivo. Lo si apprende da fonti della Corte. Il prossimo passo spetterà ora alla Corte, che dovrà riunirsi in Camera di Consiglio per valutare se il ricorso è ammissibile, se cioè sussistono i requisiti per passare alla discussione nel merito del conflitto. Se il conflitto sarà ammesso, si aprirà un iter che in parte ha termini fissati da una griglia di regole (la legge 87 del 1953, le norme integrative del 2008, il regolamento generale della Corte del 1966), in parte è demandato alla discrezionalità della Corte, che in caso di situazioni particolari e delicate, può decidere di accorciare i tempi. La Procura di Taranto, tra l'altro, ha chiesto la trattazione d’urgenza del ricorso. La Consulta disporrà che il ricorso sia notificato alla controparte: non c'è un termine standard per la notifica, lo decide la Corte. Un volta dichiarato ammissibile e notificato, il ricorso deve essere nuovamente depositato nella cancelleria della Consulta entro il termine perentorio di 30 giorni dall’ultima notificazione alle parti. Poi, entro 20 giorni le parti possono decidere se costituirsi. Esaurita questa procedura, si entra nella fase di merito, da cui uscirà una sentenza della Corte per stabilire in via definitiva a quale potere spetti o meno una determinata competenza. Nel caso specifico dell’Ilva, al ricorso per conflitto d’attribuzione, che punta a stabilire se il governo avesse il potere per stabilire alcune disposizioni fissate nel decreto nonostante quanto deciso dalla Procura (come, per esempio, lo sblocco della produzione fermata dai magistrati per motivi di salute pubblica e ambientale), se ne potrebbe accompagnare un secondo, più centrato sui contenuti del decreto: un ricorso in cui si solleva dubbio di legittimità costituzionale su alcuni aspetti della norma. |
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