Per i lavoratori, le lavoratrici, per i giovani invece le parole "libertà" e "senza preoccupazioni" suonano un pò macabre: da domani sono di fatto molto più alla mercè dei padroni, e gli viene negato anche il diritto di denunciarli, di impugnare i licenziamenti.
E' una legge che, come ogni tanto è "sfuggito" di dire allo stesso Min. Poletti, è stata fatta mettendo in articoli quello che le aziende vogliono o che già facevano in una condizione di irregolarità. Ora viene resa legittima la illegittimità.
Ma questa legge dice anche di più. Va anche oltre il "siamo tutti nella stessa barca", in cui si cercava di far ritenere sullo stesso piano gli interessi dei padroni e dei lavoratori (chiamati spesso "miei collaboratori"). Oggi si dice senza veli che contano solo gli interessi delle aziende, che il lavoro non è un diritto e che lavorare è mettere le proprie braccia, il proprio corpo, la propria testa, la propria vita al servizio dei padroni.
Almeno c'è chiarezza! Almeno loro stessi mostrano che ci sono le classi e che gli interessi dei lavoratori e quelli dei padroni sono non solo differenti, ma contrapposti.
Signori padroni, signori del governo, guardate che prima o poi i lavoratori ne prendono atto e agiscono di conseguenza...
COSA STABILISCE LA LEGGE
CONTRATTI A TERMINE. Il contratto a termine ha una durata complessiva di trentasei mesi, senza il requisito della "causalità", per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Le proroghe possono essere 5 (ma i rinnovi dei contratti possono superare abbondantemente questo limite). Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Ma se se superano tale soglia i datori di lavoro dovranno pagare solo una multa tra il 20% e il 50% della retribuzione del lavoratore. Per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l'obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
APPRENDISTATO E FORMAZIONE. Al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate. Mentre le ore di formazione vengono retribuite al 35%.
Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui e per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è fissata dal decreto emendato al 35 per cento.
PRECEDENZA ASSUNZIONE PRECARI. Il diritto di precedenza all'assunzione del lavoratore che ha svolto attività a tempo determinato per almeno sei mesi con la stessa mansione e per gli stagionali, deve essere espressamente richiamato dall'azienda nell'atto scritto che avvia il contratto di lavoro. Lo stesso decreto modificato dalla Camera estende il beneficio alle donne in maternità, stabilendo che coloro che restano incinta durante il periodo di un contratto a termine possono conteggiare anche la gravidanza nella durata del contratto.
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