sabato 25 luglio 2026

GUERRA AI GIOVANI. Una legge reazionaria e crudele - Un commento dell'Avv. Antonietta Ricci di Taranto - e una nota

Mentre agli assassini, come il gioielliere, che ammazzano, non certo per difendersi, ma per vendicarsi di chi ha colpito la "sua proprietà", il governo, la Meloni, Salvini, Nordio, Piantedosi, ecc. pensano a decreti di iper estensione della legittimità di uccidere; 

mentre per i poliziotti/carabinieri che ammazzano Fakir, e tanti altri prima e dopo, vantandosi anche - un carabiniere di Bologna nel suo post ha commentato la morte di Fakir scrivendo: "Uno in meno" - il governo risponde con lo "scudo penale" e con una oscena campagna stampa/TV;

in fretta e furia il governo ha fatto un decreto che dichiara i minori sempre colpevoli, un "problema" da trattare solo allargando le maglie della repressione e le porte del carcere.

Questo governo lo fa perchè è fatto di persone fasciste, in cui il più "innocuo", dovrebbe già stare in galera per anni - lo fa per auto-tutelarsi, per propaganda reazionaria, razzista, populista, facile, visto che ha in mano la maggiorparte di giornali e reti televisive. Questo governo non può fare diversamente; questo governo dove mette le mani, soprattutto sulla scuola, sui servizi sociali, sulla cultura, opera per imporre  piani di tagli, di trasformazione al servizio del militarismo, della guerra, dell'attacco ad ogni voce libera, dissidente, intelligente, ecc. Su questo non ci devono essere illusioni, è la logica e l'azione fascista/razzista che guida i loro provvedimenti; nessun appello, nessuna denuncia legittima "gli fa un baffo" o fa fare un passo indietro, e quando sono costretti a farlo dalle proteste, da alcune lotte, allora via libera alla repressione, ai "decreti" - lo comprendano anche i democratici.

Questo governo, dietro episodi di singoli giovani - episodi ultra normali, ci sono sempre stati - in realtà sono i giovani che lottano, che si ribellano, che fanno le manifestazioni, che si scontrano con la polizia e attaccano le "proprietà", il loro obbiettivo; questi li fanno andare di "bestia" - e non è certo un caso che questo decreto "maranza" l'hanno fatto subito dopo la manifestazione di Bologna per Fakir e gli scontri con la polizia. Su questi giovani il governo, la sua polizia concentrerà la sua violenza.

Ma qui, soprattutto qui, devono trovare la giusta risposta!

proletari comunisti 

IL COMMENTO AL DECRETO DELL'AVVOCATA ANTONIETTA RICCI DI TARANTO

Non è un decreto contro i 'maranza': è un decreto contro i giovani. 

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato quello che molti quotidiani hanno definito il "decreto anti maranza". Ma questa definizione è fuorviante. Più correttamente, bisognerebbe chiamarlo decreto anti minori, perché interviene direttamente sulla giustizia penale minorile e modifica uno dei principi  fondamentali su cui essa si è sempre retta. Il provvedimento cambia infatti l'articolo 98 del Codice penale introducendo una presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni. In altre parole, viene ribaltato l'onere  della prova: fino a oggi era lo Stato a dover dimostrare che un ragazzo avesse la maturità necessaria per  essere pienamente imputabile; da domani sarà il minore a essere considerato automaticamente capace, salvo prova contraria.  

È un passaggio enorme, che racconta molto più di una semplice modifica tecnica. È l'ennesimo tassello  di quella che appare sempre più come una vera e propria guerra ai giovani, e più in generale contro  chiunque venga percepito come un problema sociale invece che come una persona da comprendere. 

Questa strategia non nasce oggi. È iniziata con il decreto contro i rave, trasformando un fenomeno  marginale in un'emergenza nazionale. È proseguita con il decreto Caivano, che ha irrigidito la giustizia  penale minorile e ha contribuito a un fatto senza precedenti: il sovraffollamento degli istituti penali per  minorenni. È continuata con i decreti sicurezza che colpiscono i giovani militanti e oggi arriva questo  nuovo intervento, che prosegue sulla stessa strada: meno diritti, più repressione. 

Nel merito, poi, il decreto è costruito su molta propaganda e poca sostanza. Non abbassa l'età  dell'imputabilità, che resta fissata a 14 anni. Ma modifica qualcosa di altrettanto rilevante: cancella il  principio secondo cui l'accertamento della maturità del minore è un presupposto della responsabilità  penale. Fino a oggi il giudice doveva verificare, caso per caso, il grado di consapevolezza del ragazzo. Ora quella verifica non sarà più il punto di partenza, ma un'eccezione. 

Il messaggio politico è chiarissimo: non capire, ma punire. Ed è proprio qui il nodo della questione. Perché è sempre più semplice costruire consenso attraverso la  repressione che affrontare davvero le cause del disagio giovanile. È più facile evocare il nemico di turno che investire nella scuola, nell'inclusione, nei servizi sociali, nel lavoro educativo. 

Pensiamo alle seconde generazioni, ai giovani cresciuti nelle periferie, alle difficoltà di integrazione  sociale, culturale ed economica. Sono problemi complessi, che richiederebbero politiche di welfare,  inclusione e cittadinanza. Questo governo sceglie invece la strada opposta: trasformare il disagio in una questione di ordine pubblico. 

Ed è evidente che queste norme finiranno per colpire soprattutto alcuni gruppi sociali: chi vive  condizioni di marginalità sociale, economica e culturale. 

Anche il linguaggio utilizzato non è casuale. Parole come "maranza" non servono solo a descrivere un  fenomeno: servono a costruire uno stereotipo, a identificare un'intera categoria di giovani come  pericolosa per definizione. Prima si crea il nemico, poi si giustificano norme sempre più severe. 

Il paradosso è che lo Stato spesso non riesce a garantire inclusione scolastica, opportunità lavorative,  percorsi educativi o persino il riconoscimento della cittadinanza a ragazzi nati e cresciuti in Italia. Ma  quando quei giovani manifestano disagio, l'unica risposta che trova è il diritto penale. 

Parallelamente, il decreto rafforza i poteri di prevenzione e controllo del territorio in chiave “anti-bande”. Il Questore può emettere avvisi orali e vietare a chi è stato coinvolto in episodi di violenza o  danneggiamento in gruppo di tornare a radunarsi con gli stessi soggetti, soprattutto se già colpiti da  misure di prevenzione o condannati per reati contro la persona o il patrimonio in luoghi pubblici.  

Viene ampliato l’uso dell’accompagnamento e trattenimento in ufficio di polizia per l’identificazione di  persone ritenute pericolose, estendendo di fatto ai minorenni il cosiddetto “fermo di prevenzione”,  con particolare attenzione a stazioni, zone della movida e grandi eventi.  

Sul fronte del contrasto al degrado urbano, si introducono procedure accelerate di sgombero per le  occupazioni abusive e una nuova aggravante di danneggiamento commesso da almeno cinque  persone, che consente l’arresto anche in flagranza differita sulla base di immagini e video. 

Magistrati minorili, avvocati, accademici e associazioni come Antigone parlano apertamente di  “tradimento” del modello italiano di giustizia minorile, storicamente considerato tra i più avanzati in  Europa. Giuristi e associazioni denunciano un effetto di “profiling” di classe e di origine: le nuove misure, pur scritte in termini generali, tendono a colpire soprattutto adolescenti che vivono in quartieri popolari, con alle spalle fragilità economiche, scolastiche e familiari, già oggetto di stigmatizzazione sociale. 

Un altro punto sensibile riguarda il rapporto tra dati reali e percezione di insicurezza. Le statistiche ufficiali non indicano un’esplosione incontrollata della criminalità minorile, ma l’attenzione mediatica su episodi particolarmente violenti o spettacolari alimenta l’idea di un’emergenza costante.  

Su questo terreno, il “decreto maranza” è una risposta meramente propagandistica: un messaggio politico riassumibile nello slogan qualunquista e populista “chi sbaglia paga, anche se minore”, che  però ignora le complessità del mondo giovanile e i principi di gradualità e proporzionalità sanciti dalle  norme nazionali e internazionali. 

In realtà, il dibattito sul decreto mette a nudo una frattura ben più profonda: quella tra le istituzioni e le nuove generazioni. Per troppi ragazzi lo Stato ha un solo volto: quello delle divise, dei controlli, delle perquisizioni e delle sanzioni. Molto più difficile, invece, incontrarlo sotto forma di scuola, servizi sociali, presìdi culturali, impianti sportivi, opportunità educative o strumenti concreti di emancipazione. 

È la fotografia di un fallimento politico prima ancora che normativo. Perché quando l'unica risposta al disagio giovanile diventa il diritto penale, significa che lo Stato ha già rinunciato a svolgere la sua funzione più importante: prevenire, includere, offrire opportunità. 

Il rischio è evidente. Costruire un impianto normativo che parte dal presupposto che il minore sia innanzitutto un potenziale pericolo significa alimentare una logica di contrapposizione permanente, dividendo la società tra chi deve essere protetto e chi deve essere controllato. Una narrazione tossica che trasforma migliaia di adolescenti – spesso provenienti dalle periferie o dalle seconde generazioni – in bersagli politici prima ancora che in cittadini. 

Per questo il cosiddetto "decreto maranza" non è soltanto un insieme di norme penali e amministrative. È il manifesto di una precisa idea di società: una società che, di fronte alle fragilità, sceglie di punire invece di comprendere; che investe nella repressione perché costa meno, politicamente, che investire nella scuola, nel welfare, nell'inclusione e nella cittadinanza. È una scelta miope e profondamente in contrasto con lo spirito della Costituzione, che assegna alla pena una funzione educativa e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza sostanziale. Sostituire l'educazione con la repressione non renderà il Paese più sicuro: renderà soltanto più profonda la distanza tra lo Stato e una generazione che continua a sentirsi vista come un problema, anziché riconosciuta come una risorsa e come cittadinanza a pieno titolo. 

Questo decreto non renderà il Paese più sicuro. Lo renderà semplicemente più duro con i più deboli, più impaurito e più diviso. Ed è questo, forse, il vero obiettivo della propaganda: alimentare la paura invece di risolvere i problemi.

venerdì 24 luglio 2026

Le fabbriche e il ruolo degli operai durante la Rivoluzione culturale in Cina - 3° e ultima parte: Verso la scomparsa progressiva della divisione capitalistica del lavoro - I lavoratori si impossessano della scienza e della tecnica

Concludiamo questa pubblicazione, utilizzando il libro di Charles Bettelheim "L'organizzazione industriale in Cina e la Rivoluzione culturale", con la dimostrazione di come è possibile, nel socialismo, che gli operai, venendo meno la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra dirigenti, tecnici e lavoratori, possano decidere e dirigere tutto, trasformare il modo di produzione capitalistico e quindi ponendo fine allo sfruttamento, al lavoro salariato. 

Questo però, come sottolinea lo stesso Battelheim in "Appendice", non "cade dal cielo", non è "spontaneo", ma è frutto di una forte e prolungata lotta di classe tra proletariato e borghesia; è frutto della rivoluzione dei proletari e delle masse che costruiscono il potere operaio, la nuova società socialista verso il comunismo.  

MA QUESTO E' POSSIBILE! Questo devono comprendere prima di tutto i lavoratori.

Nello stesso tempo la Rivoluzione culturale nella Cina, allora socialista, dice come queste trasformazioni da un lato mostrano il cuore nero del sistema capitalista che è arrivato a distruggere natura, popolazioni per continuare a fare profitti; dall'altro mostrano che una volta che scienza, tecnica, le forze produttive (generate dallo stesso capitale ma oggi sempre più usate per distruggere) sono nelle mani dei proletari, esse sono al servizio della produzione non per il profitto ma dello sviluppo generale dell'umanità.

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DAL LIBRO "L'organizzazione industriale in Cina e la Rivoluziona culturale" 

"...la forma di organizzazione (nelle fabbriche ndr) precedente: "Era la gestione delle imprese da parte degli esperti e questi ultimi mettevano la produzione davanti a tutto e tendevano a porre i profitti al posto di comando..."

"...a partire dai Gruppi di gestione operaia e dai Comitati rivoluzionari inizia la scomparsa della distinzione e della divisione tra i compiti di direzione e quelli di esecuzione. Questo processo si sviluppa: a) attraverso le differenti forme di gestione da parte dei lavoratori; b) attraverso la partecipazione dei quadri al lavoro manuale...". "... Da una parte tutti coloro che hanno delle responsabilità di gestione e di direzione devono partecipare al lavoro manuale per due o tre giorni alla settimana... D'altra parte le attività di gestione e di controllo sono moltiplicate a livello di reparti, delle sezioni di reparto e delle squadre, grazie alla costituzione di Gruppi di gestione operaia, di assemblee di squadra e di reparto..."

"Nell'impresa capitalistica, la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale si manifesta nella distinzione tra lavoro di produzione immediato assegnato agli operai e il lavoro degli ingegneri e dei tecnici che dirigono il processo di produzione e prendono decisioni per quanto riguarda i cambiamenti da apportare ai processi lavorativi, alle macchine impiegate, alle disposizioni tecniche, ecc.... questa divisione pone i produttori immediati in una posizione subordinata rispetto agli ingegneri e ai tecnici. Le trasformazioni che sono avvenute durante la Rivoluzione culturale sono il segno che la lotta di classe in Cina mira a far sparire anche questo aspetto della divisione del lavoro..."

"...Questo movimento è rafforzato dalla profonda trasformazione del sistema di insegnamento... I nuovi tecnici e ingegneri vengono direttamente dalla produzione; questo significa che alla fine dell'insegnamento in generale, essi sono stati per due o tre anni operai o contadini o membri dell'Esercito popolare di liberazione, perchè anche quest'ultimo partecipa direttamente alla produzione... il criterio di base è servire il popolo, quindi non acquisire conoscenze per far valere se stessi... gli studenti restano costantemente in contatto con il luogo di produzione da cui provengono..."

"...Nel modo di produzione capitalistico, questa separazione (tra teoria e pratica - ndr) è concretizzata precisamente dall'accumulazione delle conoscenze teoriche scientifiche e tecniche, da una parte , e dalle conoscenze "pratiche" dall'altra. Le prime assumono la forma delle scienze e delle tecniche di cui gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici sono ritenuti i portatori esclusivi, mentre le conoscenze "pratiche" vengono ritenute semplici dettagli o semplici operazioni manuali più o meno meccaniche. Ora se la costituzione sotto una forma apparentemente autonoma della scienza e della tecnica ha permesso uno sviluppo considerevole di queste conoscenze, la loro crescente separazione dalla pratica della produzione materiale ha nondimeno effetti sociali contraddittori: in particolare essa tende a privare i produttori materiali di conoscenze che possono arricchire la loro pratica della produzione e permettergli di trasformarla da soli. Parallelamente questa separazione priva gli ingegneri e soprattutto gli scienziati di conoscenze pratiche utili...".

"...La "tecnica" non è mai "neutra"; essa non è mai posta "al di sopra" o "al fianco" della lotta di classe. Quest'ultima e le trasformazioni che essa impone al processo di produzione e ai rapporti di produzione determina in definitiva il carattere specifico delle forze produttive e del loro sviluppo..."

"...La trasformazione della gestione delle imprese è tutt'altra cosa che una semplice modificazione apportata alle "tecniche di gestione". Essa concerne i rapporti di produzione stessi, che possono essere rivoluzionarizzati solo attraverso la lotta di classe..."

INFINE CHARLES BETTELHEIM NELLA PARTE "APPENDICE" CHIARISCE PERCHE' SONO AVVENUTE QUESTE TRASFORMAZIONI - Questo è centrale per comprendere perchè e come è possibile che gli operai "rompano" con il modo capitalistico di produzione, lo sfruttamento:

"...le trasformazioni nei rapporti sociali indotte dalla Rivoluzione culturale sono il prodotto non di un'azione spontanea delle masse... ma delle masse guidate dagli orientamenti politici della linea rivoluzionaria di Mao Tse-tung e dall'attività dei partigiani di questa linea, operai, contadini, quadri, ecc...."

"...La Rivoluzione culturale deve essere intesa come un momento della lotta tra la linea proletaria del PCC (Partito comunista cinese - ndr) e la linea borghese... L'obiettivo fondamentale della linea proletaria è proprio quello di far scomparire i rapporti capitalistici e, con essi, le classi di cui questi rapporti assicurano l'esistenza. Questo obiettivo può essere realizzato solo attraverso la trasformazione rivoluzionaria dell'insieme dei rapporti sociali: dei rapporti di produzione e dei rapporti politici e ideologici..."

(FINE)

Processo Ilva - La battaglia degli avvocati delle parti civili Slai cobas contro il tentativo di cancellazione di tutti gli atti (prove testimoniali, verbali, ecc.) del processo di 1° grado

Abbiamo già denunciato quanto sta accadendo nelle ultime udienze al processo a Potenza: 

 https://tarantocontro.blogspot.com/2026/07/il-processo-ilva-potenza-sta-diventando.html

Lo Slai cobas, con i suoi avvocati e le nostre parti civili sta contrastando passo passo il tentativo, dopo aver già cancellato atti e prove del processo di 1° grado, di considerare non validi al processo di Potenza verbali, prove testimoniali, perizie del 1° grado, documentazione decisiva per un processo che non diventi una farsa a favore dei padroni assassini e dei loro complici.

PUBBLICHIAMO PARTI DELLA CORPOSA ULTIMA MEMORIA PRESENTATA DAGLI AVVOCATI DELLE PARTI CIVILI SLAI COBAS - SE NE DISCUTERA' NELLA NUOVA UDIENZA A SETTEMBRE.   

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"...si svolgono alcune osservazioni  in tema di effetti della declaratoria di incompetenza ex art. 11 c.p.p. sulla validità e utilizzabilità delle prove assunte nel precedente dibattimento innanzi alla Corte di Assise di Taranto. 
Nel corso del dibattimento celebrato innanzi alla Corte di Assise di Taranto è stato raccolto un rilevante compendio probatorio, comprensivo di numerose prove dichiarative (esami di imputati, persone offese, testimoni, consulenti), estesa documentazione, perizie e consulenze tecniche, atti di indagine e accertamenti tecnici. 
La difesa degli imputati, con parere pro veritate e memoria difensiva sostiene, in sintesi, che:   
l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. integrerebbe una “carenza di potere istruttorio” o “apparenza di parzialità” tale da rendere radicalmente invalida l’intera attività istruttoria svolta a Taranto... il nuovo giudizi dovrebbe, pertanto, ripartire “a tabula rasa”, senza alcuna possibilità di utilizzo, neppure ai soli fini di contestazione, delle dichiarazioni rese nel precedente dibattimento. 
Le parti civili, con la presente memoria, contestano radicalmente tale impostazione 
Preliminarmente pare opportuno evidenziare che il preciso perimetro di applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all’art. 11 cpp è stato reiteratamente e definitivamente fissato sia dalla sentenza della Corte di Assise di Appello ionica, sia dalle pronunzie del Giudice dell’Udienza 
Preliminare di Potenza, sia nelle prime fasi del presente giudizio avanti la Corte di Assise del capoluogo lucano (in particolare con l’ordinanza 3.7.26 che ha sancito l’utilizzabilità, sia pure nei soli confronti degli attuali imputati... dell’incidente probatorio svoltosi avanti il GIP di Taranto). Del tutto ultroneo ed inconferente appare, pertanto, il “dossier” che le difese degli imputati hanno ritenuto di redigere con riferimento alla persona di un familiare di un giudice tarantino (e qui prodotto come memoria difensiva dal “titolo” “Profumo di Ilva”). Le scriventi difese ritengono, in primo luogo, inammissibile l’introduzione nel processo di “indagini” su soggetti estranei al processo (non si sa bene come, quando, da chi, svolte), con riferimento alle quali sarebbero riversati nella “memoria”...  introducendo degli elementi asseritamente “di fatto” nella totale impossibilità (oltre che inopportunità) di svolgere intorno ad essi un qualsivoglia contraddittorio tra le parti (e, pertanto, inammissibile appare l’acquisizione di quella “memoria”). 

Ciò che, però, più  rileva (al di là della acquisibilità o meno di quegli elementi) è che tale “dossier”... pare voler rimettere in discussione in questa fase processuale argomenti e questioni già ampiamente risolte sia dalla sentenza (passata in giudicato) della Corte di Assise di Appello Taranto, sia dal GUP sia da questa stessa Corte di Assise di Potenza, che già ha pronunziato il principio di diritto... Nulla dunque, è necessario aggiungere sulla radicale irrilevanza del dossier...
Tanto premesso può passarsi alla confutazione delle tesi espresse nel parere della professoressa Conti (che altro non è che una relazione a sostegno delle tesi interpretative sostenute dalle difese degli imputati...). 
Si deve innanzi tutto evidenziare come la professoressa prenda le mosse da una erronea lettura ed interpretazione della portata della sentenza SSUU Tanzi: diversamente da quanto nel suo parere si legge, infatti, la sentenza Tanzi in nessuna sua parte fa riferimento alle ipotesi di giudice dichiarato incompetente ex art. 11 c.p.p.... Deve, invero, evidenziarsi come nella pronuncia richiamata si trovino riferimenti (che vengono ritenuti ipoteticamente suscettibili di essere supportati da analoghe argomentazioni logiche rispetto all’ipotesi di ricusazione) al diverso istituto della rimessione. Orbene, giova ricordare che nel corso del procedimento “tarantino” era stata in effetti proposta, dalle difese degli imputati, anche istanza di rimessione, rigettata dalla Suprema Corte con sentenza 52976 del 19.12.2014, e che i successivi provvedimenti (ancora della Suprema Corte – sentenza 50848/2018 – sia della Corte di Assise di Appello di Taranto, del GUP e della Corte di Assise di Potenza) espressamente (la Cassazione del 2018) e di fatto (le pronunzie di merito) escludano potessero ricorrere ipotesi di ricusazione dei giudici tarantini... 

...ciò, lo si deve ribadire non potendosi nuovamente in questa fase processuale surrettiziamente cercare di ipotizzare una radicalmente diversa applicazione dell’art. 11 rispetto a quella delineata dalle richiamate e reiterate pronunzie; peraltro, in tal modo le difese degli imputati paiono riferirsi all’art. 11 come una sorta di grimaldello utile a far rientrare della finestra del giudizio ciò che è stato tenuto fuori dalla porta della Cassazione, ovvero una incompatibilità “ambientale” che sarebbe però causa di quella rimessione esclusa dalla Suprema Corte...  

...è di tutta evidenza come in gioco possa esserci il principio di ragionevole durata del processo, con tutta evidenza “messo in crisi” ove l’intervenuta operatività dell’art. 11 necessariamente travolga tutto quanto accaduto in precedenza. 
Ciò, ovviamente, non a dire che recessivo sia il principio di terzietà, ma che deve rinvenirsi una soluzione di equilibrio che, salvaguardata la sostanziale ma anche meramente apparenza di terzietà, non imponga sempre e comunque un sacrificio di ogni altro principio e garanzia. 
In realtà nel caso di specie non sarebbero neppure necessarie una operazione esegetica, essendo la soluzione al quesito della utilizzabilità delle prove acquisite avanti al giudice poi dichiarato incompetente risolto dall’art. 26 cpp... Peraltro, la Corte costituzionale (sent. n. 252 del 2020) e le Sezioni Unite (sent. 28 marzo 1996, n. 5021) hanno escluso la configurabilità di una “inutilizzabilità derivata”, ribadendo che non è inutilizzabile la prova che, pur collegata ad un atto nullo, sia stata autonomamente acquisita nel rispetto delle forme e dei diritti di difesa...    

...Illuminante quanto alla ricusazione, ancora una volta, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza Gerbino (della quale la professoressa Conti non ha tenuto alcun conto, pur ponendosi tale pronunzia sulla scia della sentenza Tanzi)... ha affermato che “il decreto che dispone il giudizio si distingue non soltanto rispetto all’ampia gamma di atti meramente “interlocutori” e processuali che il giudice poi accertato “sospetto” può compiere, ma anche rispetto agli atti “a contenuto probatorio”... “per essi, dunque, potrà porsi un problema di “conservazione di efficacia”...
E, allora, evidenti le conseguenze: se gli atti a contenuto probatorio assunti dal giudice poi ricusato... restano validi... non può certo sostenersi che nel caso di incompetenza ex art. 11... tali atti a contenuto 
probatorio siano, al contrario, non si comprende in forza di quale disposizione (stante la tassatività delle ipotesi di nullità di cui all’art. 177 cpp) nulli. 
Certamente da rigettare è, pertanto, la suggerita tesi della nullità delle prove acquisite nel procedimento tarantino...
Escluso chele prove siano radicalmente inutilizzabili, occorre, allora verificare se e come esse possano o debbano essere utilizzate nel procedimento avanti il giudice accertato competente. 
La soluzione, a parere di questa difesa, deve essere in primo luogo ricercata proprio nel sistema codicistico, che all’art. 26 regola proprio l’utilizzabilità delle prove assunte dal giudice dichiarato incompetente. 
Nella memoria delle difese si afferma che tale disposizione non sarebbe conferente alla fattispecie dell’incompetenza ex art. 11... in quanto “tale logica conservativa può trovare giustificazione nei casi in cui le prove siano state assunte ritualmente nel contraddittorio delle parti da un giudice incompetente per territorio o per materia, il quale – pur privo della corretta attribuzione – era comunque fornito dei requisiti di terzietà ed imparzialità. Lo stesso non può dirsi allorchè la prova sia stata assunta dinanzi ad un giudice 
funzionalmente incompetente ex art. 11 c.p.p., sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità e dunque incapace di garantire un legittimo contraddittorio per la prova”.  
Tale asserzione confligge apertamente non solo e non tanto con il disposto dell’art. 26, ma con quanto previsto dal sopra richiamato art. 42 che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite Gerbino, sancisce che non sono nulli o radicalmente inutilizzabili gli atti probatori assunti da un giudice che, essendo stato dichiarato ricusato, per usare le parole della memoria delle difese, è stato accertato essere “sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità”... 
...Il tenore letterale della disposizione appare chiaro: le prove assunte dal giudice dichiarato incompetente sono pienamente efficaci (co. 1); da ciò discende che essi ben possono e devono essere acquisiti dal giudice competente...  

...E’ dunque, proprio la disposizione codicistica a fornire la soluzione: le prove sono efficaci ed utilizzabili, salva la possibilità che il “nuovo” giudice competente, su singole prove e/o (quanto più rileva) su singoli verbali di prove testimoniali, d’ufficio o su sollecitazione delle parti, ritenga di procedere ad un approfondimento istruttorio. Salvo il rispetto del contraddittorio iniziale (le prove erano state assunte alla presenza degli imputati e dei difensori), è salva anche l’esigenza di terzietà del giudice, atteso che al “nuovo” giudice non può essere precluso di accertare la genuinità delle testimonianze o (come paiono sostenere gli imputati sia necessario) di consentire il pieno sviluppo del contraddittorio quando questo sia stato precluso dal giudice incompetente...
...Ben possono e devono, pertanto, i verbali di prova acquisiti avanti la Corte di Assise di Taranto, essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento, anche a seguito di istanza da parte del Pubblico Ministero. 
E ciò lo si ribadisce, salvaguardando tutti gli interessi e le garanzie costituzionali che vengono nel caso di specie in rilievo, dal principio di terzietà del giudice... a quello del giudice naturale..., a quello della ragionevole durata del processo..., consentendo di garantire comunque la pienezza del contraddittorio...

...Nel caso di specie, peraltro, ove si volesse richiamare analogicamente la ratio di quella disposizione, non potrebbe che evidenziarsi che nel richiamare il disposto dell’art. 26 la Corte di Assise di Appello di Taranto ha già ritenuto quelle prove efficaci. Ciò che rileva, comunque, è che secondo l’interpretazione proposta dalle difese degli imputati la dichiarazione di incompetenza... comporterebbe una radicale nullità o comunque assoluta inefficacia delle prove acquisite, ciò che invece per espressa previsione codicistica 
non comporta la (ben più significativa in termini di acclarata non terzietà o indipendenza) la dichiarazione di ricusazione. Evidente l’illogicità di una siffatta interpretazione.      
E, allora, se non si volesse utilizzare la disposizione che all’incompetenza fa riferimento (l’art 26) né quella che regola la ricusazione... non potrebbe che che richiamarsi il disposto di cui all’art. 238 cpp, che consente comunque alle parti di far entrare nel procedimento verbali di prove di altri procedimenti, utilizzabili nei confronti dell’imputato solo se all’assunzione della prova sia stato presente il suo difensore. 
Ribadito che una interpretazione che escluda la possibilità di utilizzare le disposizioni espressamente codificate in materia di competenza (o quanto meno di ricusazione) pare porsi al di là di una interpretazione legittimamente desumibile dalle disposizioni codicistiche, e nulla aggiungerebbe alla salvaguardia del principio di terzietà (come detto già soddisfatto dalle disposizioni esistenti) mentre imporrebbe il sacrificio di altri principi e garanzie di pari grado, unica soluzione non potrebbe che essere quella di consentire alla parte processuale la produzione dei verbali dell’altro procedimento, pur concluso con una dichiarazione di incompetenza. Fermo restando, ovviamente ed evidentemente, sia il diritto alla controprova sia il diritto a che il teste cui il verbale fa riferimento sia nuovamente sentito a specificazione e/o chiarimento di quanto in precedenza dichiarato...  
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Tutto ciò premesso, le parti civili, come in epigrafe rappresentate e difese, instano a che l’Ill.ma Corte di Assise di Potenza voglia acquisire i verbali delle prove assunte nel dibattimento svoltosi avanti la Corte di Assise di Taranto...
Potenza-Taranto-Torino, 17/06/2026. 

Da Bologna proposta una iniziativa nazionale A Bologna contro la repressione a metà settembre - adesione da subito dello Slai cobas per il sindacato di classe

L’assemblea di Bologna  a piazza Lucio Dalla, calda e molto partecipata (centinaia di presenti), ha lanciato l’idea di un’iniziativa nazionale per metà settembre contro le politiche della repressione di stato che colpiscono tutte le forme di conflittualità, ma si abbattono con particolare violenza e sistematicità sul proletariato di immigrazione. 

Indetta sin da ora assemblea regionale o  interregionale con la Basilicata per la prima settimana di settembre - luogo data orario da definire.

info slaicobasta@gmail.com wa 3475301704

giovedì 23 luglio 2026

Solidarietà a Bobo Aprile - Al corteo di Amendolara noi c'eravamo, abbiamo sfilato e preso la parola - Siamo tutti colpevoli! Slai cobas per il sindacato di classe

Comunicato stampa

Il Sindacato Cobas di Brindisi denuncia l’ennesimo atto di repressione realizzato nei confronti del nostro compagno Roberto Aprile , detto Bobo, denunciato per la manifestazione svolta ad Amendolara il 6 Giugno 2026 in ricordo dei 4 migranti incendiati ed uccisi alla stazione di Benzina sulla statale 106.
Roberto Aprile viene accusato di essere il promotore del corteo, di aver avviato un corteo non autorizzato sulla statale 106 , di aver preso la parola durante il corteo. Accuse che nella fattispecie non esistono ne in cielo ne in terra perché Roberto Aprile veniva da Brindisi senza aver nessun ruolo nella organizzazione.
Roberto Aprile rifiuterà la multa pecuniaria che sarà decisa dal Prefetto di Cosenza tra mille e dodicimila di euro .
Aprile dopo il rifiuto della multa chiederà affrontare il processo di primo grado, così come prevede ancora qualche pezzo di legge rimasto ancora in piedi.
Nel processo affermerà che gli articoli del decreto sicurezza del febbraio 2026 che gli vengono imputati non fermeranno la voglia di lottare contro un governo capace solo di allinearsi a Trump, ad Israele , a tutte le guerre , al riarmo selvaggio, di continuare a tagliare i diritti costituzionali.
Il Cobas ritiene che la denuncia è una vendetta nei confronti di Roberto Aprile perché sulla stazione di benzina,ricordiamo che la nostra manifestazione era regolarmente autorizzata, dove sono stati uccisi i migranti ha risposto con determinazione ad un dirigente della Digos che gli diceva arbitrariamente di abbassare la bandiera del Cobas perché non autorizzata ma l’abuso veniva rispedito al mittente.
Aprile ha forse avuto la capacità di richiamare l’attenzione dei giornalisti ,alla fine della deposizione delle corone di fiori della CGIL alla stazione di benzina della morte , che esisteva anche una altra manifestazione .
Immagini riportate da Rete4 ,La7, la Sibaritide ed altri ancora.
Vogliamo ricordare che il responsabile della Cgil si era lamentato con la Digos per oltre una ora della nostra presenza sulla stazione di benzina ma che era stata autorizzata dalla stessa questura.
La cosa certa è che nella giornata di ricordo e di solidarietà con i migranti , contro il caporalato , doveva essere impedita ed oscurata la presenza dei sindacati di Base , dei movimenti, dei cittadini .
La questione è continuata fino nella piazza di Amendolara dove Cgil e tutto il campo largo hanno cercato di impedire addirittura il nostro arrivo.
Sono gli stessi soggetti che fino a ieri hanno tagliato ferocemente i diritti del mondo del lavoro mentre oggi la Meloni continua il lavoro sporco e con i suoi decreti sicurezza cerca di tappare la bocca a tutto e a tutti.
A tutto questo ci opponiamo dimostrando che “I Sud si organizzano” e danno battaglia sociale dando appuntamento contro il Ponte sullo stretto il 7-8-9 Agosto a Messina,con manifestazione nazionale Sabato 8 agosto.
Brindisi 22.07.2026
Confederazione Cobas Brindisi

martedì 21 luglio 2026

Ex Ilva - Jindal favorita - Siamo ad un "copia e incolla" della vendita ad ArcelorMittal, ma in peggio: su soldi, forti tagli occupazionali, nessun impegno sul fronte ambientalizzazione e sicurezza e salute in fabbrica

Da Taranto Buonasera

La trattativa per il passaggio dell’ex Ilva a Jindal Steel International sarebbe destinata a proseguire attraverso una formula articolata in 2 fasi. Il gruppo indiano entrerebbe inizialmente nella gestione degli stabilimenti con un contratto di affitto dei rami d’azienda, rinviando l’acquisto definitivo degli impianti di 18 mesi e subordinandolo al verificarsi di determinate condizioni.

È lo scenario descritto in un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore: il Governo avrebbe accolto la richiesta avanzata dagli emissari di Naveen Jindal di avviare l’operazione attraverso un periodo transitorio, seguendo uno schema già utilizzato con ArcelorMittal all’epoca della nascita di Acciaierie d’Italia. La firma, inizialmente ipotizzata entro la fine di luglio, potrebbe quindi slittare oltre la pausa estiva.

Un primo aggiornamento potrebbe arrivare dal tavolo permanente convocato a Palazzo Chigi per il 28 luglio, ma il confronto non avrebbe ancora raggiunto un livello tale da consentire la chiusura immediata dell’accordo.

Nel frattempo sembrerebbero perdere consistenza sia l’ipotesi di una cordata italiana sia la proposta attribuita al fondo statunitense Flacks.

La formula dell’affitto consentirebbe a Jindal di assumere la gestione evitando, almeno nella fase iniziale, l’acquisto immediato degli asset. Il gruppo indiano chiederebbe infatti garanzie rispetto a una serie di incognite giudiziarie, ambientali e industriali che continuano a gravare sul futuro del complesso siderurgico.

Tra le questioni richiamate figurano la decisione attesa dalla Corte d’Appello di Milano sulla vicenda relativa all’Autorizzazione integrata ambientale e il mancato dissequestro dell’altoforno 1. Jindal chiederebbe inoltre certezze sullo smantellamento dell’area a caldo, i cui costi dovrebbero rimanere a carico dell’amministrazione straordinaria, e sull’effettiva disponibilità dei finanziamenti pubblici destinati alla decarbonizzazione.

Un altro nodo riguarda il regime autorizzativo durante la trasformazione industriale. Il gruppo dovrebbe iniziare la gestione sulla base dell’attuale Aia, mentre lo stabilimento continuerebbe a funzionare attraverso il ciclo a caldo. Il piano futuro prevede però il passaggio alla produzione con forno elettrico e richiederebbe quindi una successiva modifica dell’autorizzazione.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Jindal avrebbe chiesto una fase transitoria per adeguare gradualmente gli impianti alle migliori tecniche disponibili previste a livello europeo. Il gruppo vorrebbe evitare che il periodo necessario alla riconversione possa determinare contestazioni o conseguenze giudiziarie.

Resta da stabilire anche se l’accordo con le organizzazioni sindacali debba rappresentare una condizione vincolante per il successivo acquisto degli asset.

Sul piano industriale, il progetto attribuito al gruppo indiano contemplerebbe la costruzione a Taranto di un forno elettrico con una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate all’anno. È prevista inoltre la riorganizzazione del sistema dei laminatoi, con 3 linee a Taranto, una a Novi Ligure e una a Cornigliano.

Gli impianti sarebbero messi nelle condizioni di lavorare ulteriori 4 milioni di tonnellate di semilavorato, che verrebbero importate dagli stabilimenti posseduti da Jindal in Oman.

Lo schema avrebbe conseguenze rilevanti anche sugli organici. Nonostante l’obiettivo indicato dal Governo sia quello di mantenere 5.000 lavoratori, il confronto con altri stabilimenti siderurgici europei alimentati da forni elettrici porterebbe a numeri più contenuti.

Secondo le valutazioni riportate nell’articolo, nello stabilimento di Taranto potrebbero essere necessari circa 2.500 addetti, mentre a Novi Ligure l’occupazione potrebbe fermarsi a non più di 400 unità e a Cornigliano attestarsi intorno a 600 lavoratori.

Anche il capitolo finanziario resta da definire. La cancellazione del progetto per la realizzazione a Taranto dell’impianto destinato alla produzione del preridotto avrebbe liberato poco meno di 800 milioni di euro. Il materiale necessario ad alimentare il forno elettrico verrebbe importato dall’Oman.

A queste risorse potrebbero aggiungersi ulteriori fondi, compresi tra 200 e 300 milioni di euro, portando a circa 1 miliardo di euro la base di denaro pubblico che il Governo potrebbe destinare ai contratti di sviluppo per la decarbonizzazione.

Per la costruzione del forno elettrico sarebbero necessari circa 700 milioni di euro. Una cifra analoga servirebbe per adeguare i laminatoi al nuovo assetto produttivo.

Non è stato ancora chiarito, però, quale sarà l’effettivo contributo finanziario di Jindal. Alcune fonti citate dal quotidiano ipotizzano investimenti privati per 2 miliardi di euro in 3 anni, ma questa somma non sarebbe stata ancora formalmente definita durante la trattativa.

Il passaggio decisivo sarà quindi rappresentato dalla definizione degli investimenti, delle condizioni ambientali e delle garanzie occupazionali. 

lunedì 20 luglio 2026

Jindal - Esuberi e intensificazione dello sfruttamento alla ArcelorMittal - NO alla trattativa romana - L'altra strada dello Slai cobas per il sindacato di classe

Bisogna togliere fiducia alle OO.SS. Verso cui si deve porre una vera e propria questione morale, non è possibile che dirigenti di questi sindacati fanno carriera - prima Sperti UILM e D'alò FIM divenuti segretari nazionali e ora Brigati Fiom divenuto segretario regionale - mentre i lavoratori stanno sempre peggio e a rischio futuro.

Bisogna sostenere e portare avanti la Piattaforma operaia, renderla un vincolo per governo e OO.SS.

Firma e fai firmare la piattaforma operaia, pretendere assemblee, togliere la fiducia alle attuali OO.SS.


PIATTAFORMA OPERAIA

NO al fondo Flacks – NO a Jindal

Nazionalizzazione subito

Nessun esubero – Riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale

CIGS con integrazione per lavoratori diretti e appalto

NO Ccnl Multiservizi alle Ditte dell'appalto – CCNL metalmeccanico con clausola sociale – NO contratti a termine

Legge speciale per amianto, lavori usuranti, prepensionamenti

Basta morti sul lavoro – Postazione ispettiva permanente in fabbrica

Le trattative si devono fare a Taranto – Lo Slai cobas presente per una voce autonoma

Per un vero sciopero generale fino a risultati effettivi


Slai cobas

via Livio Andronico, 47 Taranto – WA e tel 3475301704 – slaicobasta@gmail.com