L’8 maggio 2026, presso la Corte d’Assise di Potenza, si è
svolta la seconda udienza dibattimentale del processo “Ambiente
Svenduto”.
La
prima udienza si era tenuta il 21 aprile scorso, nel corso della
quale i difensori degli imputati avevano sollevato diverse eccezioni
nei confronti delle costituzioni di parte civile, chiedendone
l’inammissibilità e, conseguentemente, l’estromissione dal
dibattimento.
Le
medesime eccezioni erano già state formulate durante l’udienza
preliminare del procedimento. In quella fase, tuttavia, il GUP, dott.
Francesco Valente, con ordinanza del 23 maggio 2026, all’esito di
un vaglio rigoroso ed approfondito, le aveva respinte, ammettendo
tutte le parti civili costituite.
Nell’attuale
fase dibattimentale, gli avvocati delle parti civili hanno depositato
osservazioni in merito alle eccezioni riproposte dai difensori degli
imputati. All’udienza odierna, il Presidente della Corte d’Assise
ha integralmente condiviso l’ordinanza del GUP dott. Valente,
rigettando le eccezioni avanzate dalle difese e confermando,
conseguentemente, tutte le costituzioni di parte civile.
Positive
le impressioni suscitate dal Presidente della Corte d’Assise di
Potenza nel corso dell’udienza e, soprattutto, nella valutazione
compiuta sulle eccezioni preliminari. La decisione assunta ha infatti
riaffermato il principio di effettività della tutela dei diritti,
respingendo un approccio eccessivamente formalistico sostenuto dai
difensori degli imputati, i quali avevano chiesto l’estromissione
delle parti civili sulla base di questioni meramente formali.
Successivamente,
l’udienza è proseguita con le richieste di declaratoria di
estinzione per prescrizione di alcuni reati contestati nei confronti
di taluni imputati.
Il
processo è stato quindi rinviato al 22 maggio 2026.
TESTO DELLA MEMORIA PRESENTATA
Ecc.ma
CORTE DI ASSISE DI POTENZA
Nell’interesse
delle parti civili patrocinate dai sottoscritti avv.
Antonietta Ricci,
avv.
Gianlucaè Vitale,
avv.
Lorenza Della Pepa,
avv.
Giuseppe Vendegna,
avv.
Andrea Silvestre,
avv.
Fabrizio Lamanna,
si svolgono alcune osservazioni con riferimento alle richieste di cui
alle memorie delle difese degli imputati depositate per l’udienza
del 21 aprile 2026.
Con
memorie depositate dalle difese degli imputati viene, infatti,
richiesta l’esclusione di alcune delle parti civili; invero in sede
di udienza preliminare il GUP di Potenza, dott. Francesco Valente,
con ordinanza del 23.05.2025, ha operato un vaglio ampio e rigoroso
sui requisiti formali (artt. 78, 93, 100, 122 c.p.p.), su
ammissibilità, legittimazione e forma delle costituzioni ammettendo
per il resto le costituzioni di parte civile proposte.
Peraltro,
in occasione dell’udienza del 21 aprile 2026 il Presidente dr.
Baglioni ha chiarito come le parti già costituite all’udienza
preliminare ben possono interloquire sulle questioni poste dai
difensori degli imputati e sulle richieste di esclusione delle parti
civili.
Si
ritiene con la presente, interamente richiamati i ragionamenti già
operati dal GUP nell’ambito del presente procedimento penale, di
puntualizzare quanto segue.
In
relazione all’asserita inammissibilità delle costituzioni di parte
civile per violazione dei requisiti formali previsti dall’art 78
c.p.p., (in particolare perché l’asserita mancata indicazione
nella procura speciale delle imputazioni per le quali i singoli - da
intendersi sia le persone fisiche che gli enti - intendevano
costituirsi parte civile e l’asserita incompletezza della causa
petendi)
richiamando quanto già ritenuto dal GUP dott. Valente, si ritiene
che le parti civili abbiano indicato con precisione gli imputati e le
condotte in relazione alle quali si sono costituite. Del tutto
infondata è dunque la richiesta di declaratoria di inammissibilità
in relazione a tale punto.
Tanto
premesso, le difese degli imputati pretendono di trasformare l’onere
di “esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli
effetti civili” in un vero e proprio atto di citazione civile
completo, richiedendo una analiticità e una prova anticipata del
danno incompatibili con la struttura del processo penale e con la
funzione meramente introduttiva dell’atto di costituzione
relativamente ai requisiti formali delle costituzioni e procure
speciali. A tal proposito si evidenzia che la “nuova”
formulazione dell’art. 78 lett. d) c.p.p. richiede una più precisa
determinazione della causa petendi, avvicinando l’atto di
costituzione all’atto di citazione civile ma senza totale
equiparazione all’art. 163 c.p.c. Ne deriva che « ai
fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più
sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un
reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in
forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite
conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far
valere la pretesa».(Cass.
SS.UU. 38481/2023).
Se
dunque, a seguito della c.d. riforma Cartabia, è certamente
richiesto un quid
pluris rispetto
a quanto precedentemente doveva contenere l’atto di costituzione di
parte civile, cionondimeno a ciò non consegue la pretesa
dell’indicazione anticipata di elementi che potranno essere provati
solamente ad esito proprio del giudizio penale; né si rinvengono
elementi tali da arguire la volontà legislativa di parificare la
costituzione di parte civile nel processo penale e il corrispondente
atto del processo civile.
Non
sono, altresì, condivisibili, le eccezioni difensive che tendono a
negare la legittimazione in ragione della natura “multifattoriale”
delle patologie oncologiche o degenerative; della pretesa assenza di
un “nesso di causalità individuale”; della mancata produzione,
sin da ora, di tutta la documentazione sanitaria o anagrafica. Tali
rilievi attengono al merito (prova del nesso causale e dell’entità
del danno) e non alla mera ammissibilità della costituzione di parte
civile. Il lavoratore, il residente o l’erede che alleghi di essere
stato esposto, per un periodo significativo, alle emissioni e ai
fattori di rischio oggetto di imputazione; di aver contratto una
patologia rientrante nel quadro nosologico considerato nelle
contestazioni ovvero di aver subito un decesso in famiglia correlato
ai medesimi fattori, è senz’altro “persona che può ritenersi
danneggiata dal reato” ai sensi dell’art. 74 c.p.p., con
conseguente legittimazione a costituirsi parte civile, ferma restando
la successiva verifica probatoria sull’effettiva sussistenza del
danno e sul nesso eziologico.
Ancora,
prive di pregio sono le eccezioni riguardanti l’assenza di nesso
causale tra l’esposizione al rischio e l’angoscia, il dolore e la
paura derivanti dai fatti di causa: pur (in alcuni casi) in assenza
di prova documentale del danno subito, in presenza di chiari
indicatori di verosimiglianza e probabilità dell’esistenza dello
stesso e del legame con i fatti di cui si discute, si ritiene che la
prova del danno sarà oggetto del procedimento penale, e che non
possa in alcun modo essere valutato e deciso nella presente fase
processuale.
Le
eccezioni di invalidità degli atti di costituzione e delle procure
speciali per asserita mancanza di: doppia sottoscrizione
parte/difensore, allegazione del documento di identità, assenza di
interlinee, sono infondate in quanto non cause di inammissibilità.
Infine
alcune brevi precisazioni, per mero tuziorismo, vengono qui svolte
con riferimento ad alcune delle parti civili delle quali è richiesta
l’esclusione, fondandosi la richiesta su profili peculiari della
loro posizione e del carattere associativo della parte civile.
Quanto
al Coordinamento
Provinciale di Taranto dello SlaiCobas per il sindacato di classe
l'atto di costituzione è tutt'altro che generico, essendo con
evidenza indicate sia la causa petendi che il petitum, dovendosi a
tale proposito sottolineare come ai fini della validità dell'atto
(penale come civile) il danno lamentato debba essere descritto, non
certo quantificato.
Nè
può o deve pretendersi l'indicazione di lavoratori che siano anche
persone offese del reato e che il sindacato annoveri tra i suoi
iscritti, atteso che (come già evidenziato in sede di costituzione
di parte civile), deve riconoscersi l' attribuzione al sindacato
della legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale
per lesioni o omicidio colposi conseguenti ad infortunio sul lavoro
indipendentemente
dall'iscrizione al sindacato della persona offesa;
ciò in quanto “la
tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce
infatti uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui
luoghi di lavoro ed è scolpito nell'art. 9 dello statuto dei
lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) che prevede che i lavoratori,
mediante loro rappresentanze (che, ovviamente, non possono che essere
soprattutto quelle sindacali) "hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica"
( Cass.Pen. Sez. IV, 11.03.2011 n. 9923).
Se
pure è al sindacato in quanto tale da riconoscere la titolarità di
un danno ove sia lesa la salute dei lavoratori, essendo tale tutela
compito primario dell'associazione, nel caso di specie SLAICOBAS per
il sindacato di classe (del quale si è costituito, giova ricordare,
il solo Coordinamento Provinciale di Taranto, non potendosi dunque
nel suo caso invocare i – pure, a parere degli scriventi, erronei
- argomenti spesi nelle memorie delle difese degli imputati nei
confronti delle costituzioni di parte civile multiple, di
organizzazioni sindacali nelle loro varie organizzazioni territoriali
nazionali e via via locali) ha ampiamente dimostrato la sua presenza
e ambito di intervento relativamente alle problematiche lavorative e
di salute dei lavoratori presso lo stabilimento ILVA di Taranto, come
da copiosa documentazione allegata.
Priva
di pregio la considerazione circa il difetto di rappresentanza
(memoria avv. Annichiarico), atteso che la procura speciale indica
chiaramente come la sig.ra Calderazzi si costituisca non in proprio
come persona fisica danneggiata, ma in qualità di coordinatore
provinciale di Taranto di Slaicobas per un sindacato di classe ed in
forza di specifica delibera del coordinamento; nessun dubbio, dunque,
che a costituirsi sia il Coordinamento provinciale medesimo.
Nè
può ritenersi che i fini statutari siano estranei all'oggetto del
giudizio, in quanto proprio l'art. 3 dello Statuto indica chiaramente
come oggetto di tutela le condizioni di lavoro e di vita dei
lavoratori, ovvero proprio gli interessi ampiamente lesi dalle
condotte contestate.
Per
tutto quanto sopra esposto, si chiede alla Corte di assise di Potenza
voglia rigettare le richieste di dichiarazione di inammissibilità e
di conseguente esclusione delle parti civili patrocinate dagli
scriventi.