Abbiamo già denunciato quanto sta accadendo nelle ultime udienze al processo a Potenza:
https://tarantocontro.blogspot.com/2026/07/il-processo-ilva-potenza-sta-diventando.html
Lo Slai cobas, con i suoi avvocati e le nostre parti civili sta contrastando passo passo il tentativo, dopo aver già cancellato atti e prove del processo di 1° grado, di considerare non validi al processo di Potenza verbali, prove testimoniali, perizie del 1° grado, documentazione decisiva per un processo che non diventi una farsa a favore dei padroni assassini e dei loro complici.
PUBBLICHIAMO PARTI DELLA CORPOSA ULTIMA MEMORIA PRESENTATA DAGLI AVVOCATI DELLE PARTI CIVILI SLAI COBAS - SE NE DISCUTERA' NELLA NUOVA UDIENZA A SETTEMBRE.
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"...si svolgono alcune osservazioni in tema di effetti della declaratoria di incompetenza ex art. 11 c.p.p. sulla validità e utilizzabilità delle prove assunte nel precedente dibattimento innanzi alla Corte di Assise di Taranto.
Nel corso del dibattimento celebrato innanzi alla Corte di Assise di Taranto è stato raccolto un rilevante compendio probatorio, comprensivo di numerose prove dichiarative (esami di imputati, persone offese, testimoni, consulenti), estesa documentazione, perizie e consulenze tecniche, atti di indagine e accertamenti tecnici.
La difesa degli imputati, con parere pro veritate e memoria difensiva sostiene, in sintesi, che:
l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. integrerebbe una “carenza di potere istruttorio” o “apparenza di parzialità” tale da rendere radicalmente invalida l’intera attività istruttoria svolta a Taranto... il nuovo giudizi dovrebbe, pertanto, ripartire “a tabula rasa”, senza alcuna possibilità di utilizzo, neppure ai soli fini di contestazione, delle dichiarazioni rese nel precedente dibattimento.
Le parti civili, con la presente memoria, contestano radicalmente tale impostazione
Preliminarmente pare opportuno evidenziare che il preciso perimetro di applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all’art. 11 cpp è stato reiteratamente e definitivamente fissato sia dalla sentenza della Corte di Assise di Appello ionica, sia dalle pronunzie del Giudice dell’Udienza
Preliminare di Potenza, sia nelle prime fasi del presente giudizio avanti la Corte di Assise del capoluogo lucano (in particolare con l’ordinanza 3.7.26 che ha sancito l’utilizzabilità, sia pure nei soli confronti degli attuali imputati... dell’incidente probatorio svoltosi avanti il GIP di Taranto). Del tutto ultroneo ed inconferente appare, pertanto, il “dossier” che le difese degli imputati hanno ritenuto di redigere con riferimento alla persona di un familiare di un giudice tarantino (e qui prodotto come memoria difensiva dal “titolo” “Profumo di Ilva”). Le scriventi difese ritengono, in primo luogo, inammissibile l’introduzione nel processo di “indagini” su soggetti estranei al processo (non si sa bene come, quando, da chi, svolte), con riferimento alle quali sarebbero riversati nella “memoria”... introducendo degli elementi asseritamente “di fatto” nella totale impossibilità (oltre che inopportunità) di svolgere intorno ad essi un qualsivoglia contraddittorio tra le parti (e, pertanto, inammissibile appare l’acquisizione di quella “memoria”).
Ciò che, però, più rileva (al di là della acquisibilità o meno di quegli elementi) è che tale “dossier”... pare voler rimettere in discussione in questa fase processuale argomenti e questioni già ampiamente risolte sia dalla sentenza (passata in giudicato) della Corte di Assise di Appello Taranto, sia dal GUP sia da questa stessa Corte di Assise di Potenza, che già ha pronunziato il principio di diritto... Nulla dunque, è necessario aggiungere sulla radicale irrilevanza del dossier...
Tanto premesso può passarsi alla confutazione delle tesi espresse nel parere della professoressa Conti (che altro non è che una relazione a sostegno delle tesi interpretative sostenute dalle difese degli imputati...).
Si deve innanzi tutto evidenziare come la professoressa prenda le mosse da una erronea lettura ed interpretazione della portata della sentenza SSUU Tanzi: diversamente da quanto nel suo parere si legge, infatti, la sentenza Tanzi in nessuna sua parte fa riferimento alle ipotesi di giudice dichiarato incompetente ex art. 11 c.p.p.... Deve, invero, evidenziarsi come nella pronuncia richiamata si trovino riferimenti (che vengono ritenuti ipoteticamente suscettibili di essere supportati da analoghe argomentazioni logiche rispetto all’ipotesi di ricusazione) al diverso istituto della rimessione. Orbene, giova ricordare che nel corso del procedimento “tarantino” era stata in effetti proposta, dalle difese degli imputati, anche istanza di rimessione, rigettata dalla Suprema Corte con sentenza 52976 del 19.12.2014, e che i successivi provvedimenti (ancora della Suprema Corte – sentenza 50848/2018 – sia della Corte di Assise di Appello di Taranto, del GUP e della Corte di Assise di Potenza) espressamente (la Cassazione del 2018) e di fatto (le pronunzie di merito) escludano potessero ricorrere ipotesi di ricusazione dei giudici tarantini...
...ciò, lo si deve ribadire non potendosi nuovamente in questa fase processuale surrettiziamente cercare di ipotizzare una radicalmente diversa applicazione dell’art. 11 rispetto a quella delineata dalle richiamate e reiterate pronunzie; peraltro, in tal modo le difese degli imputati paiono riferirsi all’art. 11 come una sorta di grimaldello utile a far rientrare della finestra del giudizio ciò che è stato tenuto fuori dalla porta della Cassazione, ovvero una incompatibilità “ambientale” che sarebbe però causa di quella rimessione esclusa dalla Suprema Corte...
...è di tutta evidenza come in gioco possa esserci il principio di ragionevole durata del processo, con tutta evidenza “messo in crisi” ove l’intervenuta operatività dell’art. 11 necessariamente travolga tutto quanto accaduto in precedenza.
Ciò, ovviamente, non a dire che recessivo sia il principio di terzietà, ma che deve rinvenirsi una soluzione di equilibrio che, salvaguardata la sostanziale ma anche meramente apparenza di terzietà, non imponga sempre e comunque un sacrificio di ogni altro principio e garanzia.
In realtà nel caso di specie non sarebbero neppure necessarie una operazione esegetica, essendo la soluzione al quesito della utilizzabilità delle prove acquisite avanti al giudice poi dichiarato incompetente risolto dall’art. 26 cpp... Peraltro, la Corte costituzionale (sent. n. 252 del 2020) e le Sezioni Unite (sent. 28 marzo 1996, n. 5021) hanno escluso la configurabilità di una “inutilizzabilità derivata”, ribadendo che non è inutilizzabile la prova che, pur collegata ad un atto nullo, sia stata autonomamente acquisita nel rispetto delle forme e dei diritti di difesa...
...Illuminante quanto alla ricusazione, ancora una volta, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza Gerbino (della quale la professoressa Conti non ha tenuto alcun conto, pur ponendosi tale pronunzia sulla scia della sentenza Tanzi)... ha affermato che “il decreto che dispone il giudizio si distingue non soltanto rispetto all’ampia gamma di atti meramente “interlocutori” e processuali che il giudice poi accertato “sospetto” può compiere, ma anche rispetto agli atti “a contenuto probatorio”... “per essi, dunque, potrà porsi un problema di “conservazione di efficacia”...
E, allora, evidenti le conseguenze: se gli atti a contenuto probatorio assunti dal giudice poi ricusato... restano validi... non può certo sostenersi che nel caso di incompetenza ex art. 11... tali atti a contenuto
probatorio siano, al contrario, non si comprende in forza di quale disposizione (stante la tassatività delle ipotesi di nullità di cui all’art. 177 cpp) nulli.
Certamente da rigettare è, pertanto, la suggerita tesi della nullità delle prove acquisite nel procedimento tarantino...
Escluso chele prove siano radicalmente inutilizzabili, occorre, allora verificare se e come esse possano o debbano essere utilizzate nel procedimento avanti il giudice accertato competente.
La soluzione, a parere di questa difesa, deve essere in primo luogo ricercata proprio nel sistema codicistico, che all’art. 26 regola proprio l’utilizzabilità delle prove assunte dal giudice dichiarato incompetente.
Nella memoria delle difese si afferma che tale disposizione non sarebbe conferente alla fattispecie dell’incompetenza ex art. 11... in quanto “tale logica conservativa può trovare giustificazione nei casi in cui le prove siano state assunte ritualmente nel contraddittorio delle parti da un giudice incompetente per territorio o per materia, il quale – pur privo della corretta attribuzione – era comunque fornito dei requisiti di terzietà ed imparzialità. Lo stesso non può dirsi allorchè la prova sia stata assunta dinanzi ad un giudice
funzionalmente incompetente ex art. 11 c.p.p., sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità e dunque incapace di garantire un legittimo contraddittorio per la prova”.
Tale asserzione confligge apertamente non solo e non tanto con il disposto dell’art. 26, ma con quanto previsto dal sopra richiamato art. 42 che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite Gerbino, sancisce che non sono nulli o radicalmente inutilizzabili gli atti probatori assunti da un giudice che, essendo stato dichiarato ricusato, per usare le parole della memoria delle difese, è stato accertato essere “sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità”...
...Il tenore letterale della disposizione appare chiaro: le prove assunte dal giudice dichiarato incompetente sono pienamente efficaci (co. 1); da ciò discende che essi ben possono e devono essere acquisiti dal giudice competente...
...E’ dunque, proprio la disposizione codicistica a fornire la soluzione: le prove sono efficaci ed utilizzabili, salva la possibilità che il “nuovo” giudice competente, su singole prove e/o (quanto più rileva) su singoli verbali di prove testimoniali, d’ufficio o su sollecitazione delle parti, ritenga di procedere ad un approfondimento istruttorio. Salvo il rispetto del contraddittorio iniziale (le prove erano state assunte alla presenza degli imputati e dei difensori), è salva anche l’esigenza di terzietà del giudice, atteso che al “nuovo” giudice non può essere precluso di accertare la genuinità delle testimonianze o (come paiono sostenere gli imputati sia necessario) di consentire il pieno sviluppo del contraddittorio quando questo sia stato precluso dal giudice incompetente...
...Ben possono e devono, pertanto, i verbali di prova acquisiti avanti la Corte di Assise di Taranto, essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento, anche a seguito di istanza da parte del Pubblico Ministero.
E ciò lo si ribadisce, salvaguardando tutti gli interessi e le garanzie costituzionali che vengono nel caso di specie in rilievo, dal principio di terzietà del giudice... a quello del giudice naturale..., a quello della ragionevole durata del processo..., consentendo di garantire comunque la pienezza del contraddittorio...
...Nel caso di specie, peraltro, ove si volesse richiamare analogicamente la ratio di quella disposizione, non potrebbe che evidenziarsi che nel richiamare il disposto dell’art. 26 la Corte di Assise di Appello di Taranto ha già ritenuto quelle prove efficaci. Ciò che rileva, comunque, è che secondo l’interpretazione proposta dalle difese degli imputati la dichiarazione di incompetenza... comporterebbe una radicale nullità o comunque assoluta inefficacia delle prove acquisite, ciò che invece per espressa previsione codicistica
non comporta la (ben più significativa in termini di acclarata non terzietà o indipendenza) la dichiarazione di ricusazione. Evidente l’illogicità di una siffatta interpretazione.
E, allora, se non si volesse utilizzare la disposizione che all’incompetenza fa riferimento (l’art 26) né quella che regola la ricusazione... non potrebbe che che richiamarsi il disposto di cui all’art. 238 cpp, che consente comunque alle parti di far entrare nel procedimento verbali di prove di altri procedimenti, utilizzabili nei confronti dell’imputato solo se all’assunzione della prova sia stato presente il suo difensore.
Ribadito che una interpretazione che escluda la possibilità di utilizzare le disposizioni espressamente codificate in materia di competenza (o quanto meno di ricusazione) pare porsi al di là di una interpretazione legittimamente desumibile dalle disposizioni codicistiche, e nulla aggiungerebbe alla salvaguardia del principio di terzietà (come detto già soddisfatto dalle disposizioni esistenti) mentre imporrebbe il sacrificio di altri principi e garanzie di pari grado, unica soluzione non potrebbe che essere quella di consentire alla parte processuale la produzione dei verbali dell’altro procedimento, pur concluso con una dichiarazione di incompetenza. Fermo restando, ovviamente ed evidentemente, sia il diritto alla controprova sia il diritto a che il teste cui il verbale fa riferimento sia nuovamente sentito a specificazione e/o chiarimento di quanto in precedenza dichiarato...
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Tutto ciò premesso, le parti civili, come in epigrafe rappresentate e difese, instano a che l’Ill.ma Corte di Assise di Potenza voglia acquisire i verbali delle prove assunte nel dibattimento svoltosi avanti la Corte di Assise di Taranto...
Potenza-Taranto-Torino, 17/06/2026.