In arrivo i provvedimenti collettivi conseguenti allo stop dell’area a caldo. Alcune imprese sono ricorse alla cassa ordinaria, bloccati tutti i contratti a termine
Tra avvio dei licenziamenti collettivi e ricorso alla cassa integrazione, l’indotto ex Ilva vive già i primi contraccolpi della fermata dell’area a caldo del siderurgico che, per effetto del decreto della Corte d’Appello di Milano, dovrà avvenire entro fine ottobre (90 giorni dal 27 luglio). Dal fronte Aigi, associazione di imprese, annunciano che «tra qualche giorno i licenziamenti verranno ufficializzati. Ad oggi riguardano circa un migliaio di addetti divisi fra tre-quattro aziende. Sono imprese che non intravvedendo possibilità di riavvio dell’area a caldo, ritengono che non abbia senso usare la cassa integrazione e stanno attivando le procedure di licenziamento collettivo. Ma il 30 per cento del problema si sta già verificando con il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato».
Invece per la cassa integrazione, la Peyrani spa, che si occupa di manutenzioni, ha comunicato ieri ai sindacati la sospensione dal lavoro (procedura ordinaria) di 55 unità. E un’altra azienda, Itelyum-Castiglia, ha dichiarato che con l’alt alla produzione, si fermano anche la logistica e lo scarico delle materie prime al porto dove sono impiegate 70 unità, di cui 16 a tempo determinato. «Ne deriva un esubero strutturale che la società intende affrontare con la necessaria tempestività per evitare ripercussioni finanziarie» scrive Itelyum-Castiglia. Prima di queste, un’altra impresa, la Semat Engineering, ha chiesto il rinnovo della cassa integrazione per oltre 200 addetti essendosi fermato il lavoro con lo stop alle batterie delle cokerie, stop in corso già da alcuni mesi.
Infine, sul fronte giudiziario si è completata l’azione legale per cercare di bloccare la fermata. Dopo Ilva, anche Acciaierie d’Italia ha presentato il ricorso straordinario in Corte di Cassazione ed entrambe le società hanno anche inoltrato l’istanza di sospensiva alla Corte d’Appello. Scrive AdI nel ricorso: «La Corte d’Appello, disponendo la sospensione immediata delle attività dell’area a caldo, ha integralmente sostituito la propria misura inibitoria a quella disposta dal Tribunale» e così è «venuta meno la possibilità per AdI di avvalersi della misura rimediale indicata dal Tribunale per evitare la sospensione delle attività di produzione dell’acciaio».

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