IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo di
stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di
carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia
dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita
struttura commissariale straordinaria, la continuita' produttiva ed
occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in
presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti
pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della
salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorita'
competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre
disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e'
provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei
comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in
anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della
Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo
sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la
permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute
derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale, adeguatamente contestata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Commissariamento straordinario
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che gestisca
almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva
abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per
l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza,
rilevata dalle Autorita' competenti, dell'autorizzazione integrata
ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La
prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e'
funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al
commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di
disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono
sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita'
dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa'
del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli
articoli 1339 e 2558 del codice civile.
4. E' garantita all'impresa, nella persona del rappresentante
legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto
appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione
sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, puo'
sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in
carica per la durata del commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata
esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e
propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformita'
alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e
regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di
prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve
altresi' prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui
contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema
di piano e' reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le
eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi
dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della
definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal
commissariamento.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e
valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa
fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive che consente
la continuazione dell'attivita' produttiva nel rispetto delle
prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al
comma 5.
7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo
economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il
rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi
dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al
comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.
8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6,
il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva
adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia
ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni del
presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini
ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai
medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono
i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita' per
il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilita'
dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o
amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione
dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della
salute.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei
piani, e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto ed il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati,
tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui
confronti l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o
dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati
comunque connessi allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate
alle finalita' indicate al periodo precedente.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa commissariata
restano nella disponibilita' del commissario nella misura necessaria
all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto
delle previsioni del presente decreto.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e'
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma
5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella
misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se
dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti
del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella
fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per
intero a carico dell'impresa.
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