Appunti dell'udienza del 21 giugno
In questa udienza ha parlato la Procura Generale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Generale il dott. Mario Antonio Barruffa, e poi i PM Raffaele Graziano e Giovanna Cannarile.
Il cuore dei loro interventi è stato il rigetto della richiesta di trasferimento del processo fatta dagli avvocati di Riva e soci. Questa richiesta, ha detto Baruffa, è stata già rigettata per ben 4 volte, in particolare ha ricordato le ordinanze del 18.7.2016 e del 12.10 2016.
In merito al caso "Russo" ha ricordato che questi aveva presentato richiesta per costituzione pc il 16.6.2014, ma vi aveva rinunciato ad ottobre del 2014. Tra l'altro, della sua richiesta di pc non si era potuta subito occupare la giudice del Gup, quindi l'atto non risultava neanche notificato.
Su altri magistrati, citati dai legali degli imputati Ilva, questi erano definitivamente
privi di funzione giuridica - es. Cassetta che aveva cessato tali
funzioni nel 2005, quando non era ancora iniziato il processo Ilva. E si
costituisce parte civile nel 2016.
Anche un altro personaggio -
Iacovelli - era già uscito dall'ordine giudiziario - era stato giudice
di pace dal 1994 al 2015. Quando ha presentato istanza di parte civile
era pertanto ormai fuori dall'ordinamento giudiziario. Quindi è da
escludere un pericolo di influenza.
Nel merito dell'interpretazione dell'Art. 11 la Corte d'Assise aveva già detto che deve esistere in concreto il pericolo di colleganza e frequentazione tra il magistrato parte in causa e quello che dovrà decidere, quindi un pericolo concreto di influenzare i giudici. La Corte Costituzionale si è espressa con una sentenza affermando che l'Art. 11 non comprende il caso in cui il soggetto è appartenuto all'ordine giudiziario ma poi ha cessato quella appartenenza, ed è passato un "apprezzabile lasso di tempo".
La Corte Costituzionale - e su questo hanno insistito tutti i PM - ha specificato (nel rigettare una ipotesi simile a quella posta dagli avvocati di TA) che è importante che le persone siano prive di funzioni giudiziarie).
Inoltre, la Corte d'Assise aveva dimostrato che nessun magistrato aveva assunto nel processo Ilva la veste di "persona offesa" in maniera formale; e si è "persona offesa" quando si esercita nel processo una iniziativa volta a lamentare un danno.
Altra questione affrontata dalla Corte costituzionale è il caso di persona in servizio ma definitivamente trasferita altrove, cessando così l'esercizio delle sua funzioni nella prima sede.
Passando alle richieste di nullità della sentenza o di parti di essa di 1° grado per non aver consentito atti integrativi, il Procuratore ha detto che questo non sarebbe comunque causa di nullità, ma al massimo di irregolarità. Dal percorso del processo in Corte d'Assise non emerge alcun profilo abnorme. Le ordinanze non hanno causato nessun fumus.
Sulla messa in dubbio della scientificità degli Studi Sentieri e Forastieri, il Procuratore ha detto che non si tratta di basarsi su commenti di giornali, ma su indagini.
La PM Cannarile è tornata sull'art. 11, ricordando che il rigetto delle istanze di trasferimento del processo da Taranto a Potenza è ampiamente motivato nella sentenza della Corte d'Assise. Ha specificato che l'Art. 11 parla espressamente di "magistrato", quindi deve esistere la qualifica di "magistrato" nel momento del processo (Ambiente svenduto nel caso nostro); altrimenti si tratta di un cittadino normale, che non rientra nell'art. 11.
Se l'esercizio delle funzioni è cessato, è venuto meno il presupposto che richiede l'applicazione dell'art. 11. Noi - ha detto- ci dobbiamo occupare solo degli atti di questo processo. Ha quindi citato due sentenze della Corte di Cassazione in cui viene detto che il magistrato deve assumere formalmente la posizione di persona offesa, per essere considerato "incompatibile".
Altrimenti, il problema di presunta "incompatibilità", così come l'hanno presentato i legali degli imputati, si presenterebbe ad ogni processo - es, territori mafiosi. Lì dove si tratta di reati che offendono la collettività (come nel caso Ilva), e in cui non si possono individuare concrete persone, ma una generalità indeterminata.
Quindi, hanno concluso i PM: si rigetta la richiesta di trasferimento.
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