L’8 maggio 2026, presso la Corte d’Assise di Potenza, si è svolta la seconda udienza dibattimentale del processo “Ambiente Svenduto”.
La prima udienza si era tenuta il 21 aprile scorso, nel corso della quale i difensori degli imputati avevano sollevato diverse eccezioni nei confronti delle costituzioni di parte civile, chiedendone l’inammissibilità e, conseguentemente, l’estromissione dal dibattimento.
Le medesime eccezioni erano già state formulate durante l’udienza preliminare del procedimento. In quella fase, tuttavia, il GUP, dott. Francesco Valente, con ordinanza del 23 maggio 2026, all’esito di un vaglio rigoroso ed approfondito, le aveva respinte, ammettendo tutte le parti civili costituite.
Nell’attuale fase dibattimentale, gli avvocati delle parti civili hanno depositato osservazioni in merito alle eccezioni riproposte dai difensori degli imputati. All’udienza odierna, il Presidente della Corte d’Assise ha integralmente condiviso l’ordinanza del GUP dott. Valente, rigettando le eccezioni avanzate dalle difese e confermando, conseguentemente, tutte le costituzioni di parte civile.
Positive le impressioni suscitate dal Presidente della Corte d’Assise di Potenza nel corso dell’udienza e, soprattutto, nella valutazione compiuta sulle eccezioni preliminari. La decisione assunta ha infatti riaffermato il principio di effettività della tutela dei diritti, respingendo un approccio eccessivamente formalistico sostenuto dai difensori degli imputati, i quali avevano chiesto l’estromissione delle parti civili sulla base di questioni meramente formali.
Successivamente, l’udienza è proseguita con le richieste di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni reati contestati nei confronti di taluni imputati.
Il processo è stato quindi rinviato al 22 maggio 2026.
TESTO DELLA MEMORIA PRESENTATA
Ecc.ma CORTE DI ASSISE DI POTENZA
Nell’interesse delle parti civili patrocinate dai sottoscritti avv. Antonietta Ricci, avv. Gianlucaè Vitale, avv. Lorenza Della Pepa, avv. Giuseppe Vendegna, avv. Andrea Silvestre, avv. Fabrizio Lamanna, si svolgono alcune osservazioni con riferimento alle richieste di cui alle memorie delle difese degli imputati depositate per l’udienza del 21 aprile 2026.
Con memorie depositate dalle difese degli imputati viene, infatti, richiesta l’esclusione di alcune delle parti civili; invero in sede di udienza preliminare il GUP di Potenza, dott. Francesco Valente, con ordinanza del 23.05.2025, ha operato un vaglio ampio e rigoroso sui requisiti formali (artt. 78, 93, 100, 122 c.p.p.), su ammissibilità, legittimazione e forma delle costituzioni ammettendo per il resto le costituzioni di parte civile proposte.
Peraltro, in occasione dell’udienza del 21 aprile 2026 il Presidente dr. Baglioni ha chiarito come le parti già costituite all’udienza preliminare ben possono interloquire sulle questioni poste dai difensori degli imputati e sulle richieste di esclusione delle parti civili.
Si ritiene con la presente, interamente richiamati i ragionamenti già operati dal GUP nell’ambito del presente procedimento penale, di puntualizzare quanto segue.
In relazione all’asserita inammissibilità delle costituzioni di parte civile per violazione dei requisiti formali previsti dall’art 78 c.p.p., (in particolare perché l’asserita mancata indicazione nella procura speciale delle imputazioni per le quali i singoli - da intendersi sia le persone fisiche che gli enti - intendevano costituirsi parte civile e l’asserita incompletezza della causa petendi) richiamando quanto già ritenuto dal GUP dott. Valente, si ritiene che le parti civili abbiano indicato con precisione gli imputati e le condotte in relazione alle quali si sono costituite. Del tutto infondata è dunque la richiesta di declaratoria di inammissibilità in relazione a tale punto.
Tanto premesso, le difese degli imputati pretendono di trasformare l’onere di “esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili” in un vero e proprio atto di citazione civile completo, richiedendo una analiticità e una prova anticipata del danno incompatibili con la struttura del processo penale e con la funzione meramente introduttiva dell’atto di costituzione relativamente ai requisiti formali delle costituzioni e procure speciali. A tal proposito si evidenzia che la “nuova” formulazione dell’art. 78 lett. d) c.p.p. richiede una più precisa determinazione della causa petendi, avvicinando l’atto di costituzione all’atto di citazione civile ma senza totale equiparazione all’art. 163 c.p.c. Ne deriva che « ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa».(Cass. SS.UU. 38481/2023).
Se dunque, a seguito della c.d. riforma Cartabia, è certamente richiesto un quid pluris rispetto a quanto precedentemente doveva contenere l’atto di costituzione di parte civile, cionondimeno a ciò non consegue la pretesa dell’indicazione anticipata di elementi che potranno essere provati solamente ad esito proprio del giudizio penale; né si rinvengono elementi tali da arguire la volontà legislativa di parificare la costituzione di parte civile nel processo penale e il corrispondente atto del processo civile.
Non sono, altresì, condivisibili, le eccezioni difensive che tendono a negare la legittimazione in ragione della natura “multifattoriale” delle patologie oncologiche o degenerative; della pretesa assenza di un “nesso di causalità individuale”; della mancata produzione, sin da ora, di tutta la documentazione sanitaria o anagrafica. Tali rilievi attengono al merito (prova del nesso causale e dell’entità del danno) e non alla mera ammissibilità della costituzione di parte civile. Il lavoratore, il residente o l’erede che alleghi di essere stato esposto, per un periodo significativo, alle emissioni e ai fattori di rischio oggetto di imputazione; di aver contratto una patologia rientrante nel quadro nosologico considerato nelle contestazioni ovvero di aver subito un decesso in famiglia correlato ai medesimi fattori, è senz’altro “persona che può ritenersi danneggiata dal reato” ai sensi dell’art. 74 c.p.p., con conseguente legittimazione a costituirsi parte civile, ferma restando la successiva verifica probatoria sull’effettiva sussistenza del danno e sul nesso eziologico.
Ancora, prive di pregio sono le eccezioni riguardanti l’assenza di nesso causale tra l’esposizione al rischio e l’angoscia, il dolore e la paura derivanti dai fatti di causa: pur (in alcuni casi) in assenza di prova documentale del danno subito, in presenza di chiari indicatori di verosimiglianza e probabilità dell’esistenza dello stesso e del legame con i fatti di cui si discute, si ritiene che la prova del danno sarà oggetto del procedimento penale, e che non possa in alcun modo essere valutato e deciso nella presente fase processuale.
Le eccezioni di invalidità degli atti di costituzione e delle procure speciali per asserita mancanza di: doppia sottoscrizione parte/difensore, allegazione del documento di identità, assenza di interlinee, sono infondate in quanto non cause di inammissibilità.
Infine alcune brevi precisazioni, per mero tuziorismo, vengono qui svolte con riferimento ad alcune delle parti civili delle quali è richiesta l’esclusione, fondandosi la richiesta su profili peculiari della loro posizione e del carattere associativo della parte civile.
Quanto al Coordinamento Provinciale di Taranto dello SlaiCobas per il sindacato di classe l'atto di costituzione è tutt'altro che generico, essendo con evidenza indicate sia la causa petendi che il petitum, dovendosi a tale proposito sottolineare come ai fini della validità dell'atto (penale come civile) il danno lamentato debba essere descritto, non certo quantificato.
Nè può o deve pretendersi l'indicazione di lavoratori che siano anche persone offese del reato e che il sindacato annoveri tra i suoi iscritti, atteso che (come già evidenziato in sede di costituzione di parte civile), deve riconoscersi l' attribuzione al sindacato della legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per lesioni o omicidio colposi conseguenti ad infortunio sul lavoro indipendentemente dall'iscrizione al sindacato della persona offesa; ciò in quanto “la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce infatti uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è scolpito nell'art. 9 dello statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) che prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze (che, ovviamente, non possono che essere soprattutto quelle sindacali) "hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica" ( Cass.Pen. Sez. IV, 11.03.2011 n. 9923).
Se pure è al sindacato in quanto tale da riconoscere la titolarità di un danno ove sia lesa la salute dei lavoratori, essendo tale tutela compito primario dell'associazione, nel caso di specie SLAICOBAS per il sindacato di classe (del quale si è costituito, giova ricordare, il solo Coordinamento Provinciale di Taranto, non potendosi dunque nel suo caso invocare i – pure, a parere degli scriventi, erronei - argomenti spesi nelle memorie delle difese degli imputati nei confronti delle costituzioni di parte civile multiple, di organizzazioni sindacali nelle loro varie organizzazioni territoriali nazionali e via via locali) ha ampiamente dimostrato la sua presenza e ambito di intervento relativamente alle problematiche lavorative e di salute dei lavoratori presso lo stabilimento ILVA di Taranto, come da copiosa documentazione allegata.
Priva di pregio la considerazione circa il difetto di rappresentanza (memoria avv. Annichiarico), atteso che la procura speciale indica chiaramente come la sig.ra Calderazzi si costituisca non in proprio come persona fisica danneggiata, ma in qualità di coordinatore provinciale di Taranto di Slaicobas per un sindacato di classe ed in forza di specifica delibera del coordinamento; nessun dubbio, dunque, che a costituirsi sia il Coordinamento provinciale medesimo.
Nè può ritenersi che i fini statutari siano estranei all'oggetto del giudizio, in quanto proprio l'art. 3 dello Statuto indica chiaramente come oggetto di tutela le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, ovvero proprio gli interessi ampiamente lesi dalle condotte contestate.
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede alla Corte di assise di Potenza voglia rigettare le richieste di dichiarazione di inammissibilità e di conseguente esclusione delle parti civili patrocinate dagli scriventi.
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