mercoledì 10 giugno 2026

L'intervento dell'avvocata Antonietta Ricci al processo Ilva a Potenza

Signor presidente, 
prendo la parola per contestare fermamente le affermazioni riferite nella scorsa udienza e ripetute in questa udienza. 
Dopo oltre 10 anni di processo, migliaia di udienze e aspettative di verità ai cittadini, lavoratori e alle famiglie di Taranto che per anni hanno atteso una risposta dalla giustizia resta la sensazione di un'enorme sproporzione tra la gravità della vicenda e l'esito finale. 
Pertanto, non possiamo consentire che la narrazione di quanto accaduto venga deformata. 
La sentenza della Corte di assise di appello non ha mai affermato che il collegio di Taranto non fosse il giudice naturale del processo, al contrario ha ritenuto il collegio legittimamente costituito in piena coerenza con i criteri di competenza per materia e territorio e con il principio del giudice precostituito per legge di cui all'articolo 25 della costituzione. I giudici di Taranto erano i giudici naturali e legittimamente competenti a celebrare il processo lo ha chiarito la stessa sentenza di appello che ha disposto il trasferimento affermando che “deve ritenersi infondata la tesi che vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitano, o che sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento Ilva, perciò solo, persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale”. 
La Corte ha infatti precisato che, nei reati che coinvolgono una pluralità indeterminata di persone, “l'impossibilità di identificare i potenziali danneggiati non permette di ritenere che per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall'attività inquinante si possa essere individuati come danneggiati o persone offese”. Dunque non era l'intero collegio giudicante di Taranto ad essere incompatibile. Il trasferimento del processo è scaturito esclusivamente dalla posizione di un giudice onorario, un giudice di pace che, avendo inizialmente presentato costituzione di parte civile (poi ritirata) ha determinato l'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale. 
Il richiamo all'articolo 11 del codice di procedura penale non può essere utilizzato per trasformare una deroga eccezionale in una sorta di incompatibilità potenziale o astratta: quella norma disciplina in modo tassativo e tipizzato i procedimenti che riguardano magistrati, proprio per garantire terzietà e imparzialità senza violare il giudice naturale, e non consente estensioni analogiche oltre i casi espressamente previsti. 
Sappiamo bene che anche in presenza di fatti di enorme impatto collettivo e di forte emotività - basti pensare ai grandi processi per disastri ambientali che si sono svolti in Italia tipo quello di Seveso o quello Ethernit a Torino - il processo si è regolarmente celebrato presso il giudice del luogo dei fatti nel rispetto delle regole ordinarie di competenza, salvo specifiche e rigorose ipotesi di rimessione fondate su gravi situazioni locali concrete e attuali. 
In tema di diritti diffusi il collegio giudicante resta dunque quello del luogo in cui i fatti si sono verificati: pretendere che per poter giudicare con imparzialità il giudice debba essere “altrove” solo perché la vicenda ha toccato profondamente la comunità, significherebbe, paradossalmente, esigere un giudice che non viva nel contesto reale in cui il diritto viene violato, quasi un giudice di un'altro pianeta. 
Relativamente poi al citato atto di richiesta risarcimenti danni da parte del giudice Giacovelli, mi preme sottolineare che quello è un atto stragiudiziale che non ha avuto continuità a giuridica, che non è stato seguito da alcuna azione giudiziaria e nel diritto anche il non fare ha rilevanza giuridica, per cui il non aver dato conseguenza a una volontà espressa in modo stragiudiziale significa indirettamente rinunciare a quell’azione. 
Per queste ragioni chiedo che resti fermo quanto già accertato: il collegio di Taranto è il giudice naturale del processo, legittimamente investito e legittimamente costituito e non sussiste alcuna incompatibilità funzionale, né alcun presupposto per mettere in dubbio la sua terzietà e imparzialità.

Nessun commento:

Posta un commento