corriere di taranto
Tutela salute sì, ma rischio va accertato. Sempre
Il giudice ordinario può tutelare il diritto alla salute anche quando un’attività industriale sia autorizzata dalla pubblica amministrazione. Ma, secondo la Procura generale della Cassazione, questo non significa che possa sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione o imporre la sospensione di un impianto senza un accertamento concreto e attuale del rischio.
È il punto centrale della requisitoria depositata il 5 ottobre dal sostituto Procuratore generale in vista dell’udienza del 20 ottobre delle Sezioni Unite civili, chiamate a esaminare i ricorsi di ILVA in AS e di Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha imposto la sospensione dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto a partire dal prossimo 28 ottobre.
La Procura generale considera ammissibili i ricorsi e chiede di accoglierne i principali motivi di merito, ma respinge le contestazioni sulla giurisdizione: il giudice ordinario aveva il potere di intervenire a tutela della salute.
Il problema è come quel potere sia stato esercitato.

Un provvedimento temporaneo dagli effetti potenzialmente irreversibili
Il primo passaggio riguarda l’ammissibilità del ricorso per cassazione. Le società sostengono che il decreto d’appello, pur inserito in un procedimento di tutela collettiva, abbia deciso definitivamente su diritti soggettivi con effetti irreversibili.
La Procura generale condivide. Il provvedimento impone la sospensione dell’area a caldo entro 90 giorni e consente la ripresa solo dopo la rimozione dell’amianto residuo e il rientro delle emissioni entro non meglio precisati «limiti di sicurezza.
Per il PG la natura formalmente temporanea non basta: lo spegnimento degli altiforni comporta la perdita del rivestimento refrattario e tempi di ricostruzione indicati dalle società in 12-24 mesi per forno. Una sospensione senza termine certo può quindi trasformarsi in una chiusura definitiva.
La giurisdizione resta al giudice ordinario
Le società sostengono che la controversia appartenga al giudice amministrativo, perché la sospensione sarebbe stata costruita sulla contestazione dell’AIA 2025. Il PG respinge però questa tesi.
Occorre guardare al «petitum sostanziale»: la domanda dei cittadini non era l’annullamento dell’AIA, ma la tutela del diritto alla salute rispetto alle emissioni. L’AIA è un antecedente logico della controversia, ma può essere esaminata incidentalmente dal giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo.
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale che l’autorizzazione amministrativa non può “degradare”. Ma il giudice non può trasformare la disapplicazione incidentale dell’AIA nella sostituzione delle proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione.
Amianto: il PORA non equivale alla rimozione totale
Il primo grande nodo di merito riguarda l’amianto residuo.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che il DPCM 29 settembre 2017 imponesse la completa rimozione dell’amianto entro il 23 agosto 2023. Da qui la conclusione che il DM 278/2023 e l’AIA 2025 costituissero illegittime proroghe di un obbligo già scaduto.
La Procura generale contesta questa lettura. Il DPCM 2017 imponeva ad AM InvestCo la presentazione all’ISPRA di un PORA, programma organico di rimozione con mappatura, interventi e cronoprogramma, ma non stabiliva secondo il PG che ogni materiale contenente amianto dovesse essere rimosso entro quella data, indipendentemente da collocazione, stato e rischio concreto.
A Taranto restano, secondo la requisitoria, oltre 2.000 chilogrammi di amianto, nei cowpers degli altiforni, tra guscio metallico e muratura refrattaria, separati dal flusso di processo. Le società sostengono che il materiale sia confinato e che le verifiche sui refrattari non abbiano evidenziato fibre nel flusso d'aria
Nel giugno 2023 l’ISPRA aveva rilevato che le aree interessate non costituivano allo stato una fonte di rischio, poiché il materiale risultava completamente contenuto. Il DM 278 del 10 agosto 2023 aveva recepito la rimodulazione del programma, prevedendo anche attività di monitoraggio.
Per il PG, la Corte d’Appello ha trasformato quel programma in un obbligo assoluto di rimozione totale che il DPCM non conteneva.
Il pericolo deve essere concreto e attuale
La requisitoria richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024, causa C-626/22. La Corte ha stabilito che l’autorità competente deve considerare tutte le sostanze inquinanti che possono essere emesse e di cui siano scientificamente conosciuti gli effetti nocivi. Ha inoltre escluso proroghe ripetute quando siano stati accertati pericoli gravi e rilevanti per ambiente o salute e ha previsto la sospensione dell’attività in presenza di tali pericoli.
Secondo il PG, l’esistenza del pericolo è stata invece dedotta in astratto dall’originaria prescrizione di rimozione, anziché dimostrata sulla base delle condizioni attuali dell’amianto.
Una prescrizione del 2017 non dimostra, da sola, l’esistenza nel 2026 di un pericolo grave e rilevante. Né la generica ipotesi di un deterioramento progressivo può sostituire un accertamento tecnico sullo stato effettivo del materiale.
Senza la prova di un obbligo di rimozione totale già scaduto e di un pericolo grave e rilevante, non si può parlare di «proroga» vietata dalla sentenza europea. Anche sul DM 278/2023 e sulle valutazioni ISPRA il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione senza individuare un preciso vizio dell’istruttoria.
Polveri sottili: la VIS 2025 è il punto decisivo
La seconda ragione della sospensione riguarda PM10 e PM2,5.
La Corte d’Appello aveva ritenuto insufficienti le prescrizioni dell’AIA 2025 perché, pur nel rispetto dei valori di qualità dell’aria previsti dalla legge, non sarebbe stata adeguatamente valutata la situazione sanitaria nello scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate annue.
Per la Procura generale manca però un confronto decisivo con la VIS presentata nel 2025 dall’operatore e con il successivo parere dell’Istituto superiore di sanità.
La disciplina introdotta nel 2025, in attuazione della sentenza C-626/22, ha previsto una specifica valutazione sanitaria per gli impianti strategici sottoposti a revisione dell’AIA. Per Taranto, nella fase transitoria, questa funzione è stata svolta dalla VIS.
la valutazione riguardava anche lo scenario da 6 milioni di tonnellate annue, quello autorizzato dall’AIA e assunto dalla Corte d’Appello come riferimento. Nel parere del 18 marzo 2025, l’ISS aveva rilevato una diminuzione delle concentrazioni ambientali per quasi tutti gli inquinanti nello scenario post-operam.
Secondo il PG, non era quindi possibile fondare la decisione sulle precedenti VDS senza confrontarsi con la nuova valutazione sanitaria.
Il punto è anche la differenza tra VDS e VIS: le prime (2017-2023) avevano una funzione soprattutto ricognitiva, mentre la disciplina del 2025 ha introdotto criteri aggiornati riferiti allo specifico scenario produttivo. La Corte d’Appello avrebbe utilizzato i dati precedenti per dimostrare un pericolo attuale e grave senza spiegare perché VIS e parere ISS non fossero idonei.
Qualità dell’aria e limiti di emissione
Un ulteriore punto riguarda la distinzione tra valori di qualità dell’aria e limiti di emissione.
I valori del decreto legislativo 155/2010 riguardano le concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente; i limiti AIA riguardano invece le emissioni della fonte industriale e sono definiti anche sulla base delle migliori tecniche disponibili.
La normativa europea consente condizioni più rigorose quando uno standard di qualità ambientale lo renda necessario, ma occorre individuare lo standard violato o il concreto rischio.
La Corte d’Appello ha invece ordinato che le emissioni fossero riportate entro «limiti di sicurezza» senza indicare quali fossero tali limiti, da quale norma derivassero e secondo quali parametri dovessero essere determinati.
Per il PG non basta quindi affermare che le polveri sottili siano nocive. Occorre dimostrare che, nello specifico impianto e nello specifico scenario produttivo, esista un pericolo grave e rilevante tale da imporre la sospensione ai sensi della sentenza C-626/22. E questo accertamento, secondo la requisitoria, manca.
La richiesta alle Sezioni Unite
Per il PG, il principio di precauzione non può sostituire i parametri previsti dalla legge con limiti nuovi e indeterminati.
Da qui l’accoglimento dei principali motivi di ricorso per ILVA (amianto, VIS e nuova disciplina sanitaria) e per Acciaierie d’Italia e AdI Holding (amianto, VIS e polveri).
Restano assorbiti gli altri motivi, tra cui quelli sui «limiti di sicurezza», sulla produzione effettiva rispetto ai 6 milioni autorizzati e sulla disapplicazione dell’AIA 2025.
Nel dispositivo della requisitoria, il sostituto Procuratore generale chiede chiede quindi di dichiarare ammissibili i ricorsi, respingere i motivi sulla giurisdizione e accogliere gli altri nei limiti indicati in motivazione.
Il quadro che emerge non è quindi quello di una contrapposizione tra salute e attività industriale: il PG riconosce al giudice ordinario il potere di tutelare la salute anche contro attività autorizzate, ma ritiene necessario un accertamento attuale, concreto e tecnicamente verificabile del rischio. Per l’amianto il nodo è se il DPCM 2017 imponesse davvero la rimozione totale entro il 2023 e se oggi esista un pericolo grave e rilevante; per le polveri, il rapporto tra VDS, VIS 2025, parere ISS e scenario produttivo autorizzato.
Tutto quello evidenziato nel parere del procuratore generale, lo avevamo messo nero su bianco nei giorni immediatamente successivi al decreto della Corte di Appello di Milano di luglio. Adesso vedremo quello che decideranno i giudici della Suprema Corte nei tempi che riterranno congrui per il verdetto definitivo.
La decisione delle Sezioni Unite definirà così anche il confine tra tutela della salute, potere autorizzatorio e intervento giudiziario su un impianto strategico.
*sull’argomento leggi Ilva, decreto Milano: trappola o via d’uscita?
Nessun commento:
Posta un commento