domenica 19 maggio 2024

A proposito dell'ordinanza che sospende le provvisionali al processo "Ambiente svenduto" - Alcune considerazioni 'non giuridiche' della rappresentante parte civile Slai cobas Taranto

L'ordinanza - che riportiamo integrale sotto - scrive: "la decisione di primo grado annovera numerose criticità: - l'estensione della responsabilità civile ad imputati raggiunti da singole contestazioni di reati contro la P.A.... con la conseguenza che, in tal modo, la nozione di danneggiato dal reato è stata estesa in maniera pressochè illimitata;- la previsione di liquidazione di somme di denaro anche per reati già prescritti in primo grado o a parti che non hanno concluso nei confronti di imputati o di responsabilità civile;... la mancanza di qualsiasi motivazione del provvedimento di liquidazione, in ordine alla indicazione della categoria di danno e delle somme ritenute oggetto di accertamento.... in relazione ad importi non rientranti, poichè di gran lunga superiori, nel concetto di "danno prevedibile";... Infine l'aspetto che costituisce imprescindibile rilievo, e che accomuna pressochè tutti i coobbligati, è quello relativo al requisito della gravità del danno arrecato a costoro, da ravvisarsi... sia nell'importo da pagare da ritenersi, in assoluto, così elevato, da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona, sia nel sacrificio imposto agli obbligati... di poter ripetere le somme versate da circa 1500 parti civili, alcune delle quali già decedute e altre dall'incerta individuazione (vale a dire: se gli imputati venissero assolti sarebbe quasi impossibile riuscire a ottenere la restituzione di quei soldi - ndr), non senza considerare i vincoli di destinazione esistenti sulle somme degli enti pubblici...".

1)  Partiamo dall'aspetto che l'ordinanza chiama di "imprescindibile rilievo". Il presidente della Corte d'appello si preoccupa per il peso "economico" verso gli imputati se dovessero pagare questa provvisionale o per l'impossibilità di un recupero di queste somme nel caso venissero assolti - e qui la Corte, mentre critica la sentenza di 1° grado perchè "accomuna pressochè tutti i coobbligati", non fa essa distinzione tra gli imputati ma ugualmente li accomuna (dai Riva, dalle società dei Riva ad imputati minori). Ma, domanda: neanche i Riva e le loro società che hanno fatto grossi profitti sullo sfruttamento e la morte di operai e di tanti cittadini di Taranto, e che ora nascondono i loro soldi, debbono pagare la provvisionale; quando i lavoratori, i cittadini hanno dovuto spendere migliaia e migliaia di euro per curarsi, per cercare di sopravvivere ?

2) Rispetto agli Enti pubblici, questa ordinanza già scrive che le loro sommne sono vincolate da "vincoli di destinazione"; quindi La corte dice alle parti civili che a questi enti non si potrà chiedere alcun risarcimento, nè ora, nè dopo?

3) Si critica che la sentenza di primo grado nel quantificare una provvisionale uguale per tutte le parti civili non è entrata nel merito, non ha distinto tra posizioni e reati. Ma si tratta appunto di una "provvisionale", non certo del risarcimento totale e finale. Anche altre sentenze di questo genere in altri importanti processi hanno stabilito una provvisionale senza entrare nel merito.

Questa contestazione della Corte d'appello sembra esser volta - come hanno scritto altri commentatori sulla stampa - a cominciare a demolire la sentenza di primo grado - e non a caso, i legali degli imputati, come si è visto all'udienza di venerdì, avevano sorrisi soddisfatti alla lettura dell'ordinanza.



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