Pubblichiamo alcuni stralci della Relazione di Ichino svolta il 1° dicembre 2015 alla Commissione Lavoro del Senato avente per oggetto il disegno di legge per l’attuazione delle direttive europee in materia di appalti.
Ichino, questo servo dei padroni, anche questa volta, come in altri precedenti interventi e proposte, ha come unico scopo di salvaguardare i profitti dei suoi padroni e mettere gli interessi dei lavoratori sotto i piedi.
In questo intervento, il suo obiettivo è eliminare del tutto la garanzia di continuità occupazionale dei lavoratori nei cambi di appalto, dare ampia libertà alle imprese di scegliersi i lavoratori, aumentare la produttività con taglio dei posti di lavoro, insieme a quello di attaccare i sindacati di base, affermando che valgono solo i contratti stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Dobbiamo sentire da questi VERMI parole come "libera circolazione", usate solo per dire che il capitale è libero di assumere e licenziare chi vuole e dove vuole.
Dobbiamo sentire questi VERMI parlare di nuove tecnologie, nuova organizzazione del lavoro, solo per dire che i padroni devono poter avere meno operai ma più sfruttati, e che è incompatibile la difesa dell'occupazione con "l'economicità dell'appalto", leggi: difesa dei profitti.
Dobbiamo sentire questi VERMI affermare che non si deve applicare ai lavoratori il contratto che presenta le migliori condizioni ai lavoratori; e che quindi gli unici contratti da applicare sono quelli dei sindacati confederali, perchè, evidentemente compatibili con gli interessi padronali, di taglio del costo del lavoro, legame salari/lavoro/produttività.
Dobbiamo sentire questi VERMI parlare di "qualità delle risorse umane", per dire che il capitalista, come uno schiavista, deve poter scegliere la "merce" forza-lavoro migliore per sè e buttare via l'altra.
Questi VERMI sono i pericolosi scribacchini dei Renzi, delle leggi che stroncano le vite di migliaia di lavoratori e lavoratrici.
Questi VERMI prima o poi devono essere schiacciati
Dalla Relazione:
"LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE TENDONO A DIFENDERE A TUTTI I COSTI LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI; MA QUESTO MODO SBAGLIATO DI PROTEGGERLI, OLTRE A PORSI IN CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI ED EUROPEE, FINISCE COL RECARE DANNO A LORO STESSI E AGLI UTENTI..."
.
La lettera ddd) del comma 1 è stata modificata con l’intendimento di introdurre nel sistema dei
criteri di aggiudicazione degli appalti cui la nuova normativa si applicherà, di regole tendenti a privilegiare:
- l’utilizzazione, almeno parziale, di “manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto”;
- “la continuità dei livelli occupazionali”, sia pure “in ottemperanza ai principi di economicità dell’appalto” cui faceva esclusivo riferimento il testo approvato in prima lettura.
In riferimento alla prima parte della disposizione, che intende privilegiare la “manodopera o personale a livello locale” va detto che la disposizione, attribuendo una priorità nell’assunzione alla manodopera già residente nel luogo di svolgimento dell’appalto, si pone in contrasto insanabile con il principio europeo della libera circolazione delle persone e dei lavoratori in particolare. Appare dunque indiscutibile la necessità di sopprimere questa parte della norma.
In riferimento alla seconda parte della disposizione sopra richiamata va detto invece che la libertà di concorrenza è in gran parte vanificata da una norma che imponga a tutte le imprese di svolgere una determinata attività con un determinato numero di dipendenti, con la conseguenza sostanziale di impedire che una maggiore produttività pro capite sia perseguita attraverso l’applicazione di nuove tecnologie e/o nuove forme di organizzazione del lavoro.
Per altro verso, sono facilmente prevedibili le gravi incertezze interpretative che possono derivare dalla contraddizione insita in una disposizione che impone di privilegiare al tempo stesso “la continuità dei livelli occupazionali” e “i principi di economicità dell’appalto”: cioè di perseguire due obiettivi che, soprattutto in un settore labour intensive, possono risultare in concreto tra loro antitetici.
La lettera fff) prevede l’introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, "con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. In proposito, si prevede:
- l’applicazione, per ciascun comparto, del “contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori”;
- l’introduzione di “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.
In relazione al primo punto va rilevato... quanto sia diverso, sul piano concettuale come su quello pratico, prevedere che debba applicarsi il contratto collettivo “che presenta le migliori condizioni per i lavoratori”, rispetto all’applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative, ben potendo darsi il caso che il contratto collettivo più vantaggioso per i lavoratori non sia quello stipulato dalle associazioni più rappresentative...
...In relazione al secondo punto (introduzione di “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”) va invece osservato che in un settore labour intensive la competizione fra le imprese si svolge essenzialmente sul terreno della qualità delle risorse umane utilizzate. Ne consegue che, in questo settore, l’imposizione di un obbligo a carico dell’impresa vincitrice dell’appalto di assorbire il personale dipendente dall’appaltatrice precedente equivale a un sostanziale impedimento della concorrenza: si istituisce infatti una sorta di monopolio del servizio in capo all’insieme delle persone che di fatto lo stanno svolgendo...
...l’espressione “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” difficilmente può essere intesa in un senso diverso da quello di obbligare l’impresa subentrante nell’appalto ad assumere i dipendenti dell’appaltatrice precedente. Se questo è il significato della disposizione, essa contrasta con i principi di diritto europeo e gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamati...
Nessun commento:
Posta un commento