Occorreva e occorre più coraggio da parte dei giudici non allineati, perchè si deve andare controcorrente se si vuole effettivamente difendere la vera giustizia: quella verso gli operai, la popolazione di Taranto che si ammala e muore per il profitto dei padroni.
Sappiamo che il Giud. Ruberto ha resistito alle richieste di archiviazione, ci aveva detto nei mesi scorsi che voleva andare avanti - per questo siamo doppiamente dispiaciuti e contrariati.
E PER NOI NON SI DEVE FERMARE QUI! Lo stesso giudice dice che possono però essere perseguibili le condotte dopo settembre 2019. E ALLORA CHIAMIAMO IL GIUD RUBERTO AD ANDARE AVANTI!
Riportiamo la notizia e sotto stralci dell'inchiesta fatta dal Dr. Ruberto.
(dalla Gazzetta del mezzogiorno) - La Procura aveva nuovamente insistito nella sua richiesta di
archiviazione e stavolta il giudice Ruberto l’ha accolta. La vicenda è
quella dell’applicazione dell’immunità penale e amministrativa -
soppressa giusto un anno fa dal Parlamento - per
proprietari e gestori dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Il gip Ruberto aveva sollevato la
questione di costituzionalità su due norme del 2015 (più volte
modificate), che hanno consentito la prosecuzione dell’attività dello
stabilimento Ilva ed esonerato da responsabilità penale i soggetti che
hanno dato e danno attuazione al piano di risanamento. Il giudice le
aveva ritenute non rispettose di vari principi costituzionali, tra cui,
anzitutto, quelli relativi alla tutela della salute e dell’ambiente.
.. I tre procedimenti aperti
dalla Procura di Taranto erano relativi alle emissioni inquinanti del
siderurgico... Si tratta in particolare dei livelli di
diossina da ricondurre alle polveri degli elettrofiltri dell'impianto di
agglomerazione, dei dati dell'Arpa relativi alle emissioni di PM10, PM
2,5 e benzene in area cokeria, e della questione dell'inquinamento
provocato dall'attività estrattiva praticata nella cava Mater Gratiae e
delle criticità evidenziate dal comune di Statte con riferimento alla
prosecuzione ed all'ampliamento di quella attività. Secondo la Consulta,
però, sullo scudo penale per l’ex Ilva sono «sopravvenute» diverse
modifiche normative... «non può spettare che al giudice rimettente valutare
in concreto» la loro incidenza «sia in ordine alla rilevanza, sia in
riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate».
Il gip Ruberto nell’ordinanza
di archiviazione da un lato rileva che non può più sollevare questione
di costituzionalità su una norma che non c’è più e dall’altro la norma
sull’immunità copre comunque le condotte addebitate agli indagati.
L’unica conseguenza che potrebbe avere più di un rilievo pratico è che
secondo il magistrato «eventuali condotte successive la settembre 2019
potrebbero essere perseguite giacché i loro autori non possono più
godere della speciale causa di non punibilità».
Dall'inchiesta del Gip Ruberto
Il gip Ruberto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in
relazione agli articoli 2 comma 5 e 2 comma 6 del decreto legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo
2015, n. 20, per contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117
della Costituzione.
Tra la altre considerazioni nella sentenza il Gip Ruberto scrive: «Certamente e clamorosamente leso è
anche il diritto alla salute di coloro che abitano nei pressi dello
stabilimento, essendo stato accertato che elevati livelli di
inquinamento aumentano il rischio di contrarre malattie mortali. Anche
per costoro l’assurdo prolungamento dell’attività autorizzata
compromette irrimediabilmente un diritto fondamentale e inviolabile».
«Il termine di operatività dell’esimente - spiega il giudice delle
indagini preliminari - è stato differito ai diciotto mesi successivi
all’entrata in vigore del DPCM del 29 settembre 2017, secondo
l’Avvocatura di Stato coincide addirittura con la scadenza
dell’autorizzazione integrata ambientale (23 agosto 2023), ma nulla
impedisce al legislatore una ulteriore proroga di queste scadenze». «Ciò
significa - puntualizza Ruberto - che per undici anni dal sequestro
dello stabilimento - 25 luglio 2012 - quell'impresa è stata messa nelle
condizioni di continuare a produrre, con la garanzia, per i suoi gestori
(e soggetti da essi delegati), di non dover essere chiamati a
rispondere dei reati eventualmente commessi in violazione delle norme,
di diritto comune, poste a presidio della salute, dell’incolumità
pubblica e della sicurezza sul lavoro».
Il Giudice Ruberto, inoltre, ha aggiunto un'altra motivazione: la
violazione del principio di uguaglianza, attraverso l'applicazione di
norme in favore dei siti di "interesse strategico nazionale", in base
alle quali si consente all'Ilva e ora ad ArcelorMittal di "commettere
fatti-reati" che ad altri sono vietati. Ha pure rilevato la violazione
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la convenzione
europea dei diritti dell'uomo, in materia di tutela della persona e del
diritto alla vita. Nè la norma - come scrisse la Consulta nel 2013 - può
rendere lecito a posteriori ciò che prima era illecito".
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