una ordinanza demagogica e di pura facciata che ora come ora finisce nel nulla
È necessario un “adeguato approfondimento”. La decisione finale sarà presa nel 2026, dopo un'adeguata valutazione collegiale
di Redazione
Per i legali dell'azienda, "non è dubitabile che evocando la legge regionale 21/2012" e la Valutazione del danno sanitario, "il sindaco di Taranto abbia ritenuto che esse potessero applicarsi anche ad impianti soggetti all'Aia nazionale, sovrapponendo e sostituendo le valutazioni di carattere sanitario e ambientale operate in ambito regionale in merito alle condizioni per l'esercizio della centrale, a quelle stabilite dall’autorità nazionale competente, sempre a tutela della salute e dell'ambiente, per le condizioni di esercizio della centrale. Così facendo ha però palesemente ignorato le previsioni del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale". Quest'ultimo dice che per gli stabilimenti soggetti ad Aia nazionale - e la centrale vi rientra - la Valutazione di danno sanitario adottata in base alla legge regionale "costituisce soltanto un elemento utilizzabile esclusivamente nell'ambito del più ampio procedimento istruttorio ministeriale di riesame dell'Aia nazionale ma non può costituire presupposto per l'esercizio da parte del sindaco di poteri che la norma nazionale non contempla e che riserva esclusivamente all’autorità nazionale competente", il ministero dell'Ambiente.
Nessun commento:
Posta un commento