Dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Assisi che ha rigettato le richiesta di patteggiamento:
"...nel caso in questione, non sembra sussista alcuno dei detti presupposti di ammissibilità.
In primo luogo, difatti, il procedimento principale nei confronti delle persone fisiche per i reati per i
quali gli enti istanti sono chiamati a rispondere in via amministrativa è tutt'altro che definito nelle
forme del patteggiamento di cui agli artt.444 e ss., atteso che esso è attualmente in corso... né detto procedimento potrebbe essere definibile nelle dette forme vista l'estrema gravità e pluralità dei reati - si pensi a quello di cui all'art. 439 cp che prevede come minimo edittale la pena di 15 anni di reclusione - circostanze come tali ostative al ricorso anche al cd patteggiamento allargato'
In secondo luogo, certamente, nemmeno si versa nell'ipotesi di illeciti amministrativi dipendenti da
reato puntiti in concreto con la sola pena pecuniaria'
Ed invero stando, in argomento, al più grave dei reati cui è ancorata la corrispondente imputazione
a carico degli enti in oggetto, quello di cui all'art. 24-teR, co.2,D.lgs23l/2001, il relativo trattamento sanzionatorio prevede la applicazione della sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote, nonché "nei casi di condanna" la applicazione delle sanzioni interdittivè previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno... oltre all'assunzione in capo alla società istante di oneri di interventi di ambientalizzazione e decontaminazione del sito di Taranto.
Da tanto derivandone, pertanto, l'applicazione in concreto di sanzioni ulteriori diverse da quella
esclusivamente pecuniaria cui l'ammissibilità del rito premiale è per legge espressamente
subordinato.
Quanto alla natura di "sanzione" vera e propria dunque principale, della confisca per equivalente -
e non di misura di sicurezza patrimoniale - non pare possano esservi dubbi viste ormai le due
decisioni della Suprema Corte assunte in linea con il principio di cui sopra
Analogamente deve dirsi con riguardo all'istanza avanzata nell'interesse di "Riva Fomi Elettrici
S.p.A.", società chiamata a rispondere, tra gli altri, anche del più grave reato di cui all'art. 24ter co.
2 D.lgs 23112001, che cumula, come detto, I'applicazione della sanzione pecuniaria a quella
interdittiva a carico dell'ente.
A giudizio di questa Corte, le pene paiono sommamente inadeguate e affatto rispondenti a
doverosi canoni di proporzionalita rispetto alla estrema gravità dei fatti oggetto di contestazione.
Tali conclusioni... paiono inoltre agevolmente ricavabili da quella che indubbiamente era la prospettiva dalla quale muoveva il legislatore del 2001, ovvero quella di circoscrivere l'accesso al rito speciale alle ipotesi di illecito meno gravi, e cioè quelle per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.
(QUINDI)
Rigetta, essendo inammissibili, le richieste di applicazione della pena avanzate nell'interesse delle società Riva Fomi Elettrici S.p.A." e "llva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria".
Restituisce gli atti alla Corte di Assise di Taranto...
Taranto, 30 giugno 2017.
Nessun commento:
Posta un commento