sabato 16 marzo 2013

Informazione sul contratto di solidarietà

INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'


RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - I contratti di solidarietà prevedono una riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione può essere giornaliera, settimanale o mensile.
E’, invece, esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.
E' possibile anche una riduzione verticale dell’orario di lavoro.

Il decreto ministeriale n. 46448/2009 – all’art. 4, comma 3, dispone che la percentuale di riduzione di orario, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Questo tetto massimo di riduzione deve essere riferito alla media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, ne consegue che per alcuni lavoratori la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti potrà essere superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale e per altri inferiore.
E’ necessario, però, che la riduzione dell’orario concordata, rispetti, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella già determinata nel C.d.S., devono prevederne le modalità nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al contrario, in caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova domanda.

Non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.

INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PERSA - Ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. L’integrazione salariale, decurtata della percentuale del 5,84% per la quota di contributi a carico del lavoratore, non è assoggettata ai massimali mensili previsti per CIGO e CIGS.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Il trattamento è anticipato dall’azienda.


DURATA - I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).


EFFETTI DEL CDS SUI VARI ISTITUTI:


Malattia - Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative.

Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.

Festività - Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro.

Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro. Le festività soppresse non sono integrabili.

Ferie - Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso. Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro.

Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà.

Assegno per il nucleo familiare - l'azienda è tenuta ad erogare gli assegni familiari sia per le giornate di lavoro effettivamente prestate che per quelle di integrazione.

TFR: la quota parte non maturata, riferita alle ore non  lavorate, è interamente a carico INPS.


CONTRIBUZIONE – sulle ore di integrazione salariale l’accredito dei contributi è a carico dell’INPS, questi contributi chiamati “figurati” perchè non versati dalle aziende, vengono effettivamente accreditati sul conto assicurativo del lavoratore, per tutta la durata dei CDS.
Essi, pertanto, sono utili: per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione; per il diritto e per la misura di tutte le altre prestazioni.


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