INFORMAZIONE
SULLA NORMATIVA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
RIDUZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO - I contratti di solidarietà prevedono
una riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione può essere
giornaliera, settimanale o mensile.
E’,
invece, esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile
prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.
E'
possibile anche una riduzione verticale dell’orario di lavoro.
Il
decreto ministeriale n. 46448/2009 – all’art. 4, comma 3, dispone
che la percentuale di riduzione di orario, parametrata su base
settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro
contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di
solidarietà.
Questo
tetto massimo di riduzione deve essere riferito alla
media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei
lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà,
ne consegue che per alcuni lavoratori la percentuale di riduzione
dell’orario concordata tra le parti potrà essere superiore al 60%
dell’orario di lavoro contrattuale e per altri inferiore.
E’
necessario, però, che la riduzione dell’orario concordata,
rispetti, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione
dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel
contratto di solidarietà.
Qualora
le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro,
ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a
quella già determinata nel C.d.S., devono prevederne le modalità
nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
Al
contrario, in caso di aumento della riduzione dell’orario, è
necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova
domanda.
Non
è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in
solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa
sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività
produttiva.
INTEGRAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE PERSA
- Ai
lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del
contratto di solidarietà, un’integrazione
pari al 60% della retribuzione persa. L’integrazione
salariale, decurtata della percentuale del 5,84% per la quota di
contributi a carico del lavoratore, non è assoggettata ai massimali
mensili previsti per CIGO e CIGS.
MODALITA' DI PAGAMENTO - Il trattamento è anticipato dall’azienda.
DURATA - I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
EFFETTI DEL CDS SUI VARI ISTITUTI:
Malattia - Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative.
Nel
caso di riduzione
verticale
dell’orario
di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia
subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta
l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di
malattia.
Festività - Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro.
Nei
casi di riduzione
verticale
dell'orario
di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione
interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la
festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale
è a carico del datore di lavoro. Le festività soppresse non sono
integrabili.
Ferie - Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso. Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro.
Sono
parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in
periodi anteriori al contratto di solidarietà.
Assegno
per il nucleo familiare - l'azienda è tenuta ad erogare gli
assegni familiari sia per le giornate di lavoro effettivamente
prestate che per quelle di integrazione.
TFR:
la quota parte non maturata, riferita alle ore
non lavorate, è interamente a carico INPS.
CONTRIBUZIONE
– sulle ore di integrazione salariale l’accredito dei contributi
è a carico dell’INPS, questi contributi chiamati “figurati”
perchè non versati dalle aziende, vengono effettivamente accreditati
sul conto assicurativo del lavoratore, per tutta la durata dei CDS.
Essi,
pertanto, sono utili: per il diritto e per la misura di
tutte le pensioni, senza alcuna eccezione; per il diritto e per la
misura di tutte le altre prestazioni.
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