TAR
VENETO – sentenza 10 agosto 2015 (sulla illegittimità della revoca
delle cd. misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 140 del 2005
ad alcuni extracomunitari che hanno bloccato la circolazione stradale
per mezzo di cassonetti, senza una valutazione della gravità di tale
comportamento).
TAR
VENETO, SEZ. UNITE – sentenza 10 agosto 2015 n. 919 –
Pres. Settesoldi, Est. Fenicia – Igbinadolor ed altri (Avv. G.
Romano) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) – (accoglie).
Stranieri
– Misure di accoglienza – Previste dal d.lgs. n. 140 del 2005 –
Provvedimenti di revoca ex
art.
12 comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo – Perché gli
interessati, nel corso di una manifestazione di protesta, hanno
bloccato la circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali
in legno – Ove sia mancata una valutazione della gravità di tale
comportamento – Illegittimità.
Sono
illegittimi i provvedimenti del Prefetto con i quali sono state
revocate ad alcuni cittadini extracomunitari le cd. misure di
accoglienza previste dal d.lgs.
n. 140 del 2005,
ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera e) dello stesso decreto
legislativo (secondo cui dette misure sono revocate in caso di
“violazione
grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del
richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente
violenti”),
motivato con riferimento al fatto che gli stessi hanno partecipato ad
una manifestazione di protesta, con il blocco della circolazione
stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, ove, dalla
relazione di servizio richiamata nei provvedimenti di revoca della
misura, non emerga alcuno specifico riferimento alla condotta degli
interessati rispetto all’azione di protesta (che ha coinvolto 40/50
profughi ospitati presso un centro di accoglienza) e alla valutazione
di gravità di tale comportamento, presupposto per la revoca delle
misure di accoglienza ai sensi dell’art. 12 citato (1).
——————————————–
(1)
Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che i
provvedimenti di revoca adottati dal Prefetto non risultavano
sufficientemente motivati “con
riferimento alla gravità dei comportamenti violenti posti in essere
da parte dei ricorrenti, non potendo integrare la detta fattispecie
normativa, la semplice partecipazione ad una protesta, sia pure
attuata con il blocco della circolazione stradale per mezzo di
cassonetti e bancali in legno, conclusasi dopo circa mezz’ora
dall’intervento delle forze dell’ordine“.
La
natura sanzionatoria del provvedimento, nei casi nei quali il
presupposto di fatto sia costituito dalle gravi violazioni delle
regole dei centri di accoglienza o dalla gravità dei comportamenti
violenti, rafforza, infatti, l’obbligo di motivazione con
riferimento alle circostanze individuali rilevanti quali presupposto
per l’adozione di una tale misura (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez.
II quater,
n. 5659/2015).
N.
00919/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezioni
Unite)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul
ricorso numero di registro generale 1008 del 2015, proposto da:
Osasere
Igbinadolor, Paul Moses Efe, Yogo Sidiki Baga, Mamadou Bamba,
rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio
eletto presso Serafina Figliuzzi in Mestre, Via Poerio, 19;
contro
Ministero
dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in
Venezia, San Marco, 63;
per
l’annullamento
dei
provvedimenti emessi in data8.06.2015 e 13.02.2015 unitamente
notificati ai ricorrenti in data 19.06.2015.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015 il dott. Nicola
Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che:
Con
il presente ricorso sono stati impugnati i provvedimenti del Prefetto
di Treviso con i quali sono state revocate ai ricorrenti le cd.
misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 140 del 2005, ai sensi
della disposizione dell’art 12 comma 1 lettera e) di tale decreto
legislativo, sulla base della partecipazione degli stessi alla
protesta dell’ 11.2.2005, in via Marconi, in Vittorio Veneto;
Sono
stati formulati i seguenti motivi di censura:
violazione
e falsa applicazione dell’art 12 del d.lgs. n. 140 del 2005
travisamento dei presupposti; difetto di motivazione; carenza di
istruttoria;
Si
è costituita l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del
ricorso.
Osservato
che:
L’art
12 del d.lgs n. 140 del 2005, di attuazione della direttiva 2003/9/CE
che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, prevede la revoca delle misure
di accoglienza da parte del prefetto con proprio motivato decreto, in
una serie di ipotesi (mancata presentazione presso la struttura
individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del
richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; mancata
presentazione del richiedente asilo all’audizione per l’ esame
della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso
il centro di accoglienza; presentazione in Italia di precedente
domanda di asilo; accertamento della disponibilità del richiedente
asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza),
tra cui, alla lettera e), in caso di “violazione grave o ripetuta
delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente
asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti”;
dalla
relazione di servizio richiamata nel provvedimento di revoca della
misura ( cfr. relazione di servizio della Compagnia C.C. di Vittorio
Veneto del 12.2.2005) non emerge alcuno specifico riferimento alla
condotta dei ricorrenti rispetto all’azione di protesta (che ha
coinvolto 40/50 profughi ospitati presso il centro di accoglienza) e
alla valutazione di gravità di tale comportamento, presupposto per
la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art 12 del
d.lgs. 140 del 2005;
Pertanto,
il Collegio ritiene che il provvedimento non risulti sufficientemente
motivato con riferimento alla gravità dei comportamenti violenti
posti in essere da parte degli odierni ricorrenti, non potendo
integrare la detta fattispecie normativa, la semplice partecipazione
ad una protesta, sia pure attuata con il blocco della circolazione
stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, conclusasi dopo
circa mezz’ora dall’intervento delle forze dell’ordine;
La
natura sanzionatoria del provvedimento, nei casi nei quali il
presupposto di fatto sia costituito dalle gravi violazioni delle
regole dei centri di accoglienza o dalla gravità dei comportamenti
violenti, rafforza, infatti, l’obbligo di motivazione con
riferimento alle circostanze individuali rilevanti quali presupposto
per l’adozione di una tale misura (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II
quater, n. 05659/2015);
Sotto
tali profili, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con
annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione;
In
considerazione della novità della questione giuridica e della
particolarità della situazione in fatto sussistono giusti motivi per
la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così
deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015
con l’intervento dei magistrati:
Oria
Settesoldi, Presidente
Silvia
Coppari, Referendario
Nicola
Fenicia, Referendario, Estensore
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA il 10/08/2015.
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