lunedì 25 gennaio 2021

Processo Ilva - Di seguito l'ordinanza della Corte d'Assise che fissa al 1° febbraio l'avvio della fase di discussione

L'ordinanza respinge ancora una volta i "bastoni tra le ruote" che fino all'ultimo gli avvocati di Riva e soci hanno cercato di mettere per annullare alcune procedure del processo e rinviare ancora di tre mesi la prossima fase, in cui ci saranno le dichiarazioni dei PM e degli avvocati delle perti civili, compresi gli avvocati dello Slai cobas.  

La Corte di Assise di Taranto
Decidendo sulle questioni sollevate dai Difensori degli imputati a norma dell'art.511, c.p.p.;
decidendo, inoltre, sulle richieste relative alla prosecuzione del dibattimento;
sentite le parti;
OSSERVA
Stabilisce l'art. 511, c.p.p. che ll giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o paniale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento... e che in luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura.
La lettura dibattimentale costituisce uno specifico meccanismo acquisitivo che, in ossequio del

principio di oralità, rappresenta il tramite necessario affinché un atto presente nel fascicolo per il dibattimento possa essere legittimamente utilizzato dalgiudice nella fase decisoria.
Ha chiarito la giurisprudenza di legittimita (cfr. Cass. 4.71.2014, n. 7715) che gli odempimenti relotivi ollo letturo o ollo indicozione degli otti prcvisti doll'ott. 577 c.p.p. sono prescritti solo per gli otti originoriomente contenuti nel foscicolo formoto o normo dell'ort. 4j7 c.p.p., come si ricovo onche dol disposto degli ott. 495 e 515 c.p.p., in quonto è in ordine o toli otti che si vuole ossicurorc lo possibilitò di un espresso controddittorio orole, mentre lo stesso esigenzo non è richiesta per gli ofti ocquisiti nel corso dello istruzione dibottimentole in controddittotio tro le porti.
La lettura degli atti può essere effettiva o per relotionem: in quest'ultimo caso si dà atto del verbale da
acquisire e se ne abilita la sua utilizzabilità a fini decisori.
Non vi è dubbio che, secondo l'interpretazione della Cassazione (cfr. cass. 17.1O.2O73, n. 45305), /o
violozione dell'obbligo soncito doll'ort. 577 c.p.p. di dore letturo degli ofti contenuti nel foscicolo per il
dibattimento owero di indicore quelli utilizzobili oi fini dello decisione non è couso di nullità, non essendo specificomente sonzionoto in tol senso e non essendo inquodrobile in olcuno delle couse generoli di nullità previste doll'ort. 778 c.p.p.; né può dore luogo o inutilizzobilità, poiché sio l'ort. 197 che l'ort.526 c.p.p. sonzionono I'illegittimità dell'ocquisizione dello provo, e quindi i vizi di un'ottività che logicomente e cronologicomente si distingue e precede quello dello letturo o dell'indicozione.
Tanto premesso, in data odierna, i Difensori degli imputati, hanno sollevato, per quanto di specifica
competenza, alcune questioni relative alla utilizzabilità della perizia raccolta nelle forme dell'incidente
probatorio e delle intercettazioni telefoniche.
E'stata altresì eccepita la inutilizzabilità delle prove raccolte nelle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019, per i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. L63/2o2O.
lnfine, è stata avanzata da alcuni Difensori una richiesta di rinvio a tre mesi per la discussione, con
sospensione deitermini di prescrizione dei reati.
si tratta - invero - di questioni tutte già proposte e affrontate dalla corte in pii! occasioni, e in particolare al momento della formulazione delle questioni preliminari e in quello dedicato alle richieste istruttorie.
E' stata, In primo luogo, eccepita l'inutilizzabilità so8gettiva della prova emersa in sede di incidente
probatorio per violazione dell'art. 403, comma 1 e 1 bis, c.p.p e conseguente estromissione di tutti 8li atti dell'incidente probatorio dal fascicolo per il dibattimento, in quanto alcuni imputati (e segnatamente DE FELICE Salvatore e RIVA Fabio Arturo), come risulta per tabulas, non hanno partecipato alla fase del conferimento e espletamento della perizia in sede di incidente probatorio. Parimenti eccepivano
l'inutilizzabilità soggettiva degli esiti dell'incidente probatorio nei confronti dei predetti imputati, in ragione del divieto di estensione dell'incidente probatorio di cui al comma 6 dell'art' 401, c.p.p..
E'stato altresì specificato, a fondamento delle dette eccezioni, che tanto l'imputato DE FELICE quanto RIVA Fabio erano, all'atto della richiesta di incidente probatorio, indagabili, in quanto a loro carico emergevano elementi che avrebbero consentito già in quel momento la loro iscrizione nel registro degli indagati.
Più specificatamente, con riferimento al DE FELICE, il Difensore aw. Lanucara ha rilevato che la Procura della Repubblica ragionevolmente era sin dall'epoca a conoscenza della qualità di capo dell'area altiforni della stabilimento ILVA, così come indicato nel decreto che dispone il giudizio, in ragione della esistenza di sentenze, che lo stesso P.M. ha prodotto in questo dibattimento, emesse nel 2002 e nel 2005 relative alla zona parchi e alla zona cokerie, dalle quali emergerebbe che DE FEUCE rivestiva il ruolo di capo area altoforni; il Difensore di RIVA Fabio aw. Perrone ha - invece - richiamato, a sostegno della eccezione, oltre alla sua oggettiva posizione societaria, una serie di conversazioni telefoniche nell'ambito del RIT 90/2010, dalle quali si sarebbero potuti trarre elementi a carico di RIVA Fabio, tali da renderne possibile gia in quella fase l'individuazione tra i soggetti indagabili, ai fini della notifica nei suoi confronti della richiesta di incidente probatorio. Da qui l'inutilizzabilità soggettiva della perizia.
Quanto al primo aspetto, è stato gia osseryato come non vi fosse invero al momento dell'espletamento
dell'incidente probatorio alcun elemento che potesse far ritenere il DE FELICE iscrivibile, in concreto, nel registro degli indagati, sicché nessuna iscrizione in senso sostanziale nei suoi confronti si può sostenere.
Non vi è dubbio, qulndi, che solo a seguito dell'incidente probatorio il DE FELICE sia stato raggiunto da indizi di colpevolezza.
La presunzione di conoscenza che opera la Difesa con riferimento alle sentenze del 2002 e del 2005 nelle quali il DE FELICE veniva indicato quale capo area altoforni, collide con quanto rappresentato dal P.M., owero che l'atto di indatine immediatamente precedente alla richiesta di incidente probatorio consisteva in una consulenza tecnica di parte (affidata al Prof. LIBERTI), icui esiti non individuavano, in modo neppure probabile, nell'area altoforni la fonte delle emissione costituenti ipotesi di reato in materia ambientale; è sufficiente leggere la richiesta di incidente probatorio (prodotta alla udienza del 26.10.2016) per verificare come l'ipotesi accusatoria oggetto dell'indagine fosse limitata a quanto denunciato dalle persone offese - espressamente indicate quali soggetti a cui notificare la richiesta - sperti, Quaranta, Fornaro, lntini, Palmisano, owero alle presunte "contaminazioni" alimentari di diretta provenienza dell'Area Agglomerato (tant'è che il capo dell'area, CAVALLO Angelo, risulta essere destinatario della notificazione della richiesta di incidente probatorio).
Sarà solo l'attività effettuata in sede di incidente probatorio ad evidenziare, quindi, elementi di reità anche a carico del DE FELICE.
Parimenti, con riferimento alla posizione dell'imputato RIVA Fabio, osserva la Corte, che le conversazioni oggetto di intercettazioni, quella del 4.3.2010, del 21.4.2010 e del 9.6.2010, elementi posti alla base della richiesta di misura cautelare, circostanza questa che, nella prospettazione difensiva neutralizzerebbe qualsiasi possibilità di applicare quella interpretazione giurisprudenziale che consente la eccezionale utilizzabilità dei risultati di un incidente probatorio ad un soggetto che non vi abbia partecipato quando solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura sulla base di essa, sia stato raggiunto da indizi di colpevolezza, in realta facevano parte di un procedimento penale diverso e che solo successivamente è stato riunito a questo per cui si procede.
ll carattere di iscrivibilità di un soggetto - dal quale deriverebbero le preclusioni di utilizzazione degli esiti dell'incidente probatorio - deve essere infatti valutata in concreto, in base ad elementi certi e conosciuti o effettivamente conoscibili da parte del P.M. procedente, con una valutazione ex onte e non già a posteriori, quando, invece, ragioni di iscrivibilità si sono realmente manifestate.
ln altri termini, nel caso in esame, il P.M. richiedente l'incidente probatorio stava procedendo nei confronti dell'lLvA, nelle persone del presidente e del direttore di stabilimento, sulla scorta di una conoscenza verosimilmente fondata sugli elementi desumibili, quanto alla compa8ine societaria, dalle certificazioni camerali.
Priva di pregio deve dirsi anche la connessa questione relativa alla eccepita mancata richiesta da parte del P.M. di estensione soggettiva dell'incidente probatorio ex art.402 c.p.p., in mancanza di qualsiasi richiesta di parte e ribadendosi la non iscrivibilità a quel momento di soggetti diversi da quelli già coinvolti nell'incidente probatorio.

Quanto, poi, al concetto di impossibilità di ripetizione dell'atto assunto in incidente probatorio, oggetto di rilievi difensivi, osserva la corte come il concetto di impossibilità di ripetizione dell'atto di cui all'art.403, c.p.p., è necessariamente legato ad un concetto di impossibilita in senso materiale e/o giuridico - come, ad esempio, accade nel caso in cui il testimone non sia piìr rintracciabile - ma non in senso assoluto - come accade ad esempio quando il testimone decede.
Si tratta di una valutazione di merito che deve essere compiuta dal giudice in considerazione delle
circostanze concrete di assunzione della prova in incidente probatorio; consiste in una sorta di "prognosi postuma" circa la valutazione di prevedibilita della ripetizione o meno dell'atto (in senso analogo la copiosa giurisprudenza che si è formata sull'art.512, c.p.p., cfr. Cass.4.12.2008, n. 1202). Valutazione che, nel caso che ci occupa, per tipologia di impianto industriale, per natura dei quesiti posti, per aspetti tecnicoscientifici trattati, senza dubbio deve dirsi "irripetibile", anche in considerazione della scansione e della tempistica procedimentale dettate dal codice di procedura penale, come è confermato dalla stessa durata dell'esame dei soli periti nel corso del presente dibattimento.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale chiarisce che nei casi in cui I'attività tecnica si configuri in concreto come irripetibile, i relativi risultati potranno essere utilizzati a carico degli indagati che, all'epoca dell'analisi, non erano iscritti nel registro delle notizie di reato, né risultavano individuabili sulla base degli elementi presenti in atti, non essendo possibile in tali casi attivare la procedura partecipata prevista dall'art. 360 c.p.p. (cfr. Cass. 27 .!!.20L4, n. 24761, in quanto l'obbligo delle garanzie difensive non può dirsi sussistente nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata in un momento successivo rispetto a quello dell'espletamento delle operazioni tecniche (in tal senso Cass. 21.6.2OL2, n. 36280).
lnflne, si osserva, che la scelta difensiva di non controesaminare i periti nel corso del dibattimento, comune alle due posizioni esaminate, mal si concilia con il recente orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU., 28.1.2019 , n. f4/,25l in base al quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico in dibattimento costituiscono prove dichiarative.
D'altra parte, se è vero che e le dichiarazioni assunte in incidente probatorio hanno valore di prova ai fini della decisione di merito, è altresì vero che di esse non può essere data lettura se non dopo I'esame
dibattimentale della persona che le ha rese (art. 511 c.p.p., comma 2), in un contesto cioè in cui la piena
conoscenza da parte dei difensorl degli atti di indagine rende ad essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare ll deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo (Cass. 25.9.2008, n.40971)
E,stata poi eccepita, in via subordinata, la inutilizzabilita dell'incidente probatorio per diversi ordini di
motivi.
ln primo luogo le censure difensive si sono soffermate sul prowedimento di proroga delle indagini
preliminari, in quanto il decreto emesso dal GIP in data 8.11.2010 sarebbe immotivato, in base al
combinato disposto di cui a8li artt. 393,co.4, e 125, co. 3, c.p.p., poiché incentrato esclusivamente in
relazione alle esigenze connesse all'esecuzione dell'incarico peritale e non sulle ragioni per cui l'incidente probatorio non avrebbe potuto essere richiesto prima da parte dei PP.MM. istanti. Né, ad awiso della difesa, il prowedimento di proroga del GIP del successivo 1".5.2011 avrebbe potuto sanare il difetto di valida proroga.
lnfine è stato eccepita la violazione del divieto di cui all'art. 40]., co. 4, c.p.p., in quanto la perizia
epidemiologica sarebbe stata una prova nuova, in contrasto con il principio di immodificabilita dell'oggetto della prova ammessa. Sempre con riferimento alla perizia epidemiologica si è evidenziata la mancanza di una richiesta espresso e specifico da parte del P.M., da vagliare nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che la perizia sarebbe stata disposta d'ufficio Qf GlP.
lnfine è stata richiesta la espunzione dal fascicolo per il dibattimento di una serie di atti e documenti in
quanto allegati allo stesso in violazione del disposto di cui all'art,228, comma 1, c.p.p', che abilita il perlto a consultare solo gli atti e i documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento.
euanto alla mancanza di valida proroga, sono state prodotte nel corso del dibattimento le due richieste dei pp.MM. di incidente probatorio e contestuale proroga delle inda8ini preliminari rispettivamente nelle date del 28.5.2010 nell'ambito del procedimento penale n. 938/10 R.G.N.R. e del 15.7.2010 nell'ambito del procedimento penale n. 4868l2OtO R.G.N.R., in linea con l'art. 393, comma 4, c.p.p., che stabilisce che il P.M. può chiedere la proroga delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio.
Tale prowedimento, che è stato allegato agli atti, è, a una sua semplice lettura, completo nella parte
motivazionale nel senso che dà atto dello complessitò dell'occertomento peritole, notevolmente elevoto, e dei prevedibili tempi di espletomento dell'incorico.
Ancora ribadisce la Corte che correttamente il GIP procedeva a prorogare le indagini preliminari a norma dell'art. 393, comma 4, c.p.p.. lnfatti con prowedimento in data 7.6.2O1L, il GIP prowedeva, a seguito della richiesta, avanzata dai periti (con noto trusmesso vio fox ollo concellerio, si legge in calce alla pag. 2 del citato prowedimento), di proroga del termine fissato per il deposito dell'elaborato peritale, a prorogare di sei mesi il termine per l'espletamento dell'incarico peritale, disponendo, altresì, la proroga dei termini delle indagini preliminari a norma dell'art. 393, comma 4, c.p.p.. Disponeva pertanto la comunicazione all'Awocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed ancora prowedeva ad anticipare la udienza fissata per t 27.5.2071 alla data del 24.6.20!1, con notifica agli L'art. 393, comma 4, c.p.p. prevede, come si è gia in precedenza osservato, due distinte ipotesi di proroga delle indagini preliminari disposte dal GIP in occasione di una richiesta di incidente probatorio: la prima che si verifica nel caso in cui la proroga delle indagini sia finalizzata all'espletamento dell'incidente probatorio che presuppone una espressa richiesta in tal senso del P.M. (anche perché il GIP deve verificare che la richiesta non sia pretestuosa e che vi siano stati degli atti di indatine preventivi che giustifìchino la richiesta di proroga per l'esecuzione dell'incidente probatorio che non avrebbe, quindi, potuto essere avanzata precedentemente); la seconda che si verifica una volta che sia stato legittimamente richiesto ed ammesso un incidente probatorio quando, nel corso della sua esecuzione, vengano in scadenza itermini per le indagini preliminari. ln quest'ultimo caso, cioè, il GlP, dominus della fase probatoria incidentale, può officiosamente disporre la prosecuzione del termine di scadenza delle indagini preliminari qualora sia necessario - e per il tempo strettamente necessario a tal fine - per l'espletamento dell'accertamento probatorio. ln tal senso si è pronunciata in un obiter dictum la Corte Costituzionale con sentenza n. 89 del 1.4.1998, in cui, occupandosi della norma di cui all'art. 299, c.p.p., ha esplicitamente ricordato che ,7 legislotore ho ritenuto di ottribuire onche ol giudice per le indogini prelimipori poteri d'ufficio, in connessione con l'esercizio di funzioni porticolormente significotivo dallo stesso svolte (noturolàente, sempre su domondo) nello fose precedente l'esercizio dell'ozione penole (ort. 2gg, commo 3, c.p.p.; decisione sullo richiesto di prcrogo deltermine per le indogini; incidente probotorio).
Così è accaduto nel caso di specie, in cui il GlP, che aveva disposto l'incidente probatorio, su richiesta di parte, e che aveva già prorogato, su richiesta del P.M., le indagini preliminari per l'espletamento dello
stesso, in considerazione della richiesta di proroga dei periti per la conclusione dell'espletamento dello
stesso, disponeva la proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale e, qrindi, delle indagini
preliminari. D'altra parte nulla è stato eccepito alla udienza del 24.6.2OL1 quando, ritualmente awisati,
comparivano PP.MM. e parti per conto dei loro difensori.
Ancora, sulla seconda questione, relativa alla presunta novità della prova disposta dal GlP, occorre ribadire che due sono state le richieste di 'ineidente probatorio avanzate dall'ufficio di procura in questo
procedimento. Quella del 28.6.2OLO, nel procedimento penale n. 938/10 R.G.N.R., a carico di RIVA EmiliO (poi deceduto), RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi e CAVALLO Angelo, in relazione ai reati ipotizzati di cui agli artt. 110, 439, 452, 434, 449, 674 e 437, c.p., con cui veniva richiesta una perizia tecnica non rinvidbile ol dibottimento in quonto ne determinerebbe lo sospensione per un tempo certdmente superiorc oi 60 giorni, perizia che si riteneva rilevonte pet lo decisione dibottimentole in quonto oll'esito dello stesso potrebbero ricovorsi elementi londomentoli per I'esercizio dell'ozione penole e per sostenere I'occuso nei confronti delle soproindicate persone. Quella del 16.7.2010 nel procedimento penale n. 4868/10ì càrlco di RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi e DIMAGGIO lvan, per i reati ipotizzati di cui aSli arn. 7LO, 434, 437,635 aggravato, 674 c.p. e 279 D. Lgs. L52120f,6, con cui veniva richiesta perizia tecnica, in base alle medesime motivazioni.
La prima a carattere chimico-ambientale; la seconda a carattere medico-epidemiologico ldue incidenti venivano riuniti con prowedimento del presidente della sezione GIP in data 27.9.20L0; pertanto all'udienza dell'8.11.2010 venivano nominati iperiti (nelle persone dei dott.ri Sanna, Felici,
Mon8uzzi e Santilli) con formulazione dei quesiti, con esplicita riserva di integrare il collegio peritale in merito agli aspetti epidemiologici.
Non senza trascurare l'esistenza in concreto di una interlocuzione cartolare tra il P.M. ed il GIP quanto alla novità del quesito.
Quanto all'ultima delle questioni propost{ in via subordinata, circa la natura dei prelievi e dei
campionamenti effettuati da Arpa e dalla Asl, deve confermarsi quanto già ritenuto in più occasioni.
Sul dato acquisito circa la differenza di disciplina tra le ipotesi di prelievi e campionamenti inerenti ad
attivita amministrativa di cui all'art. 223 norme att. c.p.p. e le diverse ipotesi inerenti ad attività di polizia giudiziaria eseguita nell'ambito di un'indagine preliminare, anche se precedente all'acquisizione della notitio criminis, disciplinata dall'art. 220 norme att. c.p.p., si osserva nel caso di specie che l'Arpa in data 17.5.2007 inviava alla procura della Repubblica in sede la comunicazione dell'inizio di una campagna di monitoraggio in continuo per la rilevazione di diossine e furani presso lo stabilimento llva di Taranto, che detta comunicazione veniva iscritta al n. L82O/07 Mod. 45, che in data 5.7.2007 il Procuratore della Repubblica inviava una nota ad Arpa con la quale chiedeva l'inoltro presso il suo ufficio delle relazioni conclusive della campagna di rilevamento con segnalazione di eventuoli ipotesi di reoto, che tale relazione veniva inviata alla Procura della Repubblica in data 20.9.2007, con rinvio ad altra relazione di natura interinale datata 23.8.2007.
Ebbene, è noto che il modello 45 nel decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante l'approvazione dei
registri in materia penale, è denominato Registro degli atti non costituenti notizia di reato, che
costituiscono c.d. pseudo notizie di reato, quali, ad esempio, gli esposti, fermo restando che, qualora si
evidenzi la notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l'indagato sia noto o ignoto.
Tale indicazione gia dovrebbe chiarire quale fosse il regime giuridico applicabile.
Peraltro, dalla nota dell'Arpa dell'agosto del 2007, come gia osservato iltrecedenti ordinanze, cui si rinvia, appariva incerta la individuabilità dei sogBetti responsabili.
Ne discende come già evidenziato nella ordinanza sulle questioni preliminari, l'impossibilità di ritenere
sussistente un procedimento penale a setuito di iscrizione formale o comunque anche a seguito di
individuazione in senso sostanziale di elementi ogtettivamente e sogtettivamente riconducibili ad un fattoreato, che esclude di per é I'applicabilità della disciplina delle garanzie codicistiche così come richiamate dall'art.22O disp. att. c.p.p., rimanendo, quindi, I'attività di Arpa ed Asl, disciplinata dal regime disposto dall'art. 223, disp. att., c.p.p..
Tale conclusione conforta la ritenuta infondatezza della questione circa la natura irripetibile o meno
dell'accertamento effettuato si da rendere applicabili o meno le garanzie difensive di cui all'art. 360, c.p.p..
lnfatti, prevede il comma terzo del citato artt. 223, disp. att., c.p.p. che iverbali di analisi irripetibili devono essere allegati al fascicolo per il dibattimento ex art.431, c.p.p., come già osservato in occasione delle questioni preliminari. Pertanto, i prelievi, icampionamenti e le analisi ove appunto hanno ad oggetto un accertamento di tipo irripetibile devono essere allegati (unitamente ad eventuali analisi di revisione) al fascicolo per il dibattimento, e se ne deve dare lettura.
Parzialmente diversa è, invece, la questione di inutilizzabilita rispetto all'imputato CAPOGROSSO riproposta dal suo difensore.
All'epoca il Difensore sostenne -esibendo documentazione - la concreta iscrivibilità a modello 21 del
CAPOGROSSO sin dal 10.4.2008; il P.M. esibì a sua volta copia degli atti del fascicolo, il frontespizio della annotazione della notizia di reato, e la schermata del SICP - Sistema lnformativo della Cognizione Penale" -, ossia del sistema composto dai sistemi Re.Ge Web (Registro Generale delle notizie di reato) e BDMC, da cui emerge la infondatezza della questione.
5ul punto si {a integrale rinvio a quanto evidenziato dalla Corte con la ordinanza ammissiva dei mezzi di prova.

ll Difensore del CONSERVA ha eccepito la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate e prorogate nell'ambito di un diverso procedimento penale, il n.345/2OlO R.G.N.R. in base al disposto di cui all'art. 270, c.p.p.; ci si riporta a quanto già ritenuto dalla corte nella precedente ordinanza circa la natura sostanzialistica della dicitura "altro procedimento" di cui all'art. z7o, c.p.p., in ordine al quale si registrano i piùr recenti orientamenti giurisprudenziali.
Le medesime considerazioni valgono per l'imputato FLORtDO.
La questione afferente la eccepita inutilizzabilità delle prove raccolte nelle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019, per i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 163/2020, va disattesa.
lnfatti, il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sollecitato da un ricorso, nell'ambito di
questo processo, per abnormità della ordinanza dibattimentale dell'8.7.2019 con cui questa Corte
accoglieva le richieste formulate dal P.M. ex art. 430 c.p.p., conclude nel senso dell irritudlità
dell'ammissione delle prove richieste che non potrebbe risolversi in obnormità...non apprezzandosene né / profilo strutturole né quello funzionole del vizio otipico.
soprattutto specifica la corte di cassazione non vi è difetto di potere né vi è stata una stasi o una
regressione del processo, ma solo una violazione dell'ordine dell'assunzione delle prove che secondo lo
giurisprudenzo di legittimità non determina nullità, per citare le espressioni utilizzate nella indicata
sentenza n. 163l2O2O.
Dei relativi verbali, pertanto, la Corte dispone darsi lettura ai fini della decisione.
Le questioni in questa sede proposte, rectius riproposte, dalle Difese vanno, pertanto rigettate per quanto innanzi indicato e per quanto indicato nelle richiamante ordinanze.
Va, infine, disattesa ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti nel corso del dibattimento
Pertanto, potendosi procedere ad una lettura per relotionem, non essendo stata avanzata alcuna richiesta
owero nulla essendo stato eccepito in merito, dichiara utilizzabili ai fini della decisione - dovendo valere detta indicazione quale lettura degli stessi- le seguenti categorie di atti:
tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; 

tutti iverbali di dichiarazioni assunte in dibattimento, incluse quelle assunte alle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019;
tutte le relazioni peritali;
tutte le relazioni di consulenza icui autori sono stati escussi;
tutte le dichiarazioni di querela o istanza al sol fine di condizione di procedlbilità;
tutti iverbali di dichiarazioni predibattimentali acquisiti ai sensi dell'art.513, c.p.p.;
tuttigli atti divenuti irripetibili ex art. 512, c.p.p.;
tutti iverbali di prova di altro procedimento;
tutte le sentenze irrevocabili acquisite;
tutti i documenti acquisiti;
ogni atto o verbale acquislto sull'accordo delle parti;
ogni ulteriore atto o verbale e documento ritualmente acquisiti al fascicolo per il dìbattimento.
ln conclusione, ritiene questa Corte che la richiesta difensiva di rinvio con sospensione dei termini di
prescrizione di tre mesi prima di iniziare la fase delle discussioni, non possa trovare accoglimento.
Senza voler in questa sede richiamare il principio di concentrazione del dibattimento né quello della
ragionevole durata del processo, non vi è dubbio che questo processo ha assunto un carattere
"straordinario": per numero di imputati, per numero di parti complessivamente coinvolte nel processo, per numero e qualità di imputazioni e, soprattutto, per la entità e qualità della istruttoria che si è svolta che ha impegnato la Corte e le Partitutte per un numero elevato di udienze.
Ebbene, nonostante l'impegno profuso, il dibattimento si è sviluppato per oltre quattro anni, sicché
sarebbe contrario ai principi innanzi indicati prorogare ulteriormente il dibattimento.

Ne discende che nessuna violazione in concreto del diritto di difesa potrà rawisarsi nella previsione di una calendarizzazione delle discussioni - che verra sviluppata con successivo prowedimento - con inizio in data 1.2.2027 per la discussione del P.M. (sicché non vi è necessita di prowedere sulla istanza di rinvio avanzata nell'interesse dell'Awocato Mariucci).
P.T.M riSetta le questioni di cui in motivazione; dichiara utilizzabilitli atti come meglio innanzi specificati; rinvia all'udienza del L".2.2027, ore 9.00 presso Aula Magna - Scuola Sottufficiali di Taranto - Marina Militare, Largo Lorenzo Bezzi, 1, San Vito - Taranto, per la discussione del p.M..
Riserva di pubbllcare con separato prospetto il calendario delle discussioni.
Taranto, 19 gennaio 2021

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