“Infatti, con sentenza n. 2505 del 2020, pubblicata il 29 ottobre ultimo scorso, a fronte di un ricorso proposto da un lavoratore iscritto alla Fiom Cgil che si reputava illegittimamente escluso da Arcelor

Mittal Italia S.p.A., è stata annullata la graduatoria in riferimento alla posizione dello stesso lavoratore, dichiarandone il suo diritto alla assunzione e il pagamento delle differenze retributive dal novembre 2018, data di collocamento in CIGS, sino alla data di effettiva assunzione, in concreto disposta dalla azienda il 4/1/2021″ affermano i due sindacalisti.

“In particolare, il Giudice ha ritenuto, accogliendo le istanze difensive dell’avv. Massimiliano Del Vecchio, che l’azienda avesse violato gli accordi sindacali con riferimento alla verifica del requisito della competenza professionale, in quanto inesattamente subordinato alla effettiva presenza suoi luoghi di lavoro per un numero di ore maggiore del 40% nel periodo gennaio 2018 – ottobre 2018, pur nel caso di assenze giustificate. Specificando, di fatto, che la stessa ha illegittimamente ritenuto il dipendente non valutabile, perché “in concreto non è stato valutato, come se la frequentazione del luogo di lavoro avesse anche la finalità di formazione e acquisizione di competenze professionali”, laddove invece il possesso delle competenze professionali “….precede necessariamente l’esecuzione lavorativa..”, tanto più laddove, come nel caso di specie, il dipendente abbia svolto le stesse mansioni alle dipendenze della Ilva Spa in A.S. per un considerevole lasso di tempo” si legge ancora nel comunicato della Fiom Cgil di Taranto.