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corriere di tarantoLe Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso principale di Ilva in amministrazione straordinaria e quello incidentale presentato da Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, anch’esse in amministrazione straordinaria. La sentenza, pubblicata il 29 ottobre, conferma così l’esito del contenzioso che ha portato la Corte d’appello di Milano a ordinare la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, dopo aver disapplicato integralmente l’Autorizzazione integrata ambientale del 2025.
La pronuncia interviene su una controversia nella quale si confrontano la continuità produttiva del più grande impianto siderurgico italiano e la tutela della salute e dell’ambiente. Il punto centrale non è soltanto la legittimità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ambientale, ma anche la possibilità di ricorrere a un’azione giudiziaria collettiva per prevenire il rischio di danni a una pluralità di persone.
La Cassazione ha dunque confermato il rigetto delle impugnazioni delle società. La decisione non equivale, tuttavia, a una definizione di ogni questione amministrativa e industriale legata all’ex Ilva: riguarda i ricorsi sottoposti alle Sezioni Unite e il provvedimento impugnato.

Le due ragioni alla base dello stop
Il provvedimento della Corte d’appello di Milano del 27 luglio 2026 aveva accolto il reclamo dei cittadini con riferimento a due profili: la presenza di amianto negli impianti e le polveri sottili, in particolare PM10 e PM2,5. La decisione aveva quindi disposto l’inibitoria della prosecuzione dell’attività produttiva dell’area a caldo, assegnando alle società novanta giorni, dalla comunicazione del provvedimento, per completare le operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo.
La Corte d’appello aveva inoltre precisato le condizioni da soddisfare per un’eventuale ripresa dell’attività: la rimozione integrale dell’amianto ancora presente negli impianti e l’adozione delle misure necessarie per riportare le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, considerando lo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate annue e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa ambientale.
È su queste due ragioni, considerate autonome e ciascuna sufficiente a sostenere l’inibitoria, che si concentra una parte determinante della sentenza della Cassazione. La tenuta della decisione, in altri termini, non dipende da un solo profilo: anche se fosse venuta meno una delle due motivazioni, l’altra avrebbe potuto continuare a sorreggere il provvedimento.
I ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia contestavano diversi aspetti della decisione, sotto il profilo processuale e nel merito. Le Sezioni Unite hanno respinto le censure relative all’amianto e dichiarato inammissibili quelle riguardanti la seconda ragione, relativa alle polveri sottili, perché prive di interesse una volta confermata l’autonoma motivazione sull’amianto.
Il principio di precauzione e la tutela collettiva
Uno dei passaggi di maggiore rilievo riguarda la natura dell’azione inibitoria collettiva prevista dall’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile. La Cassazione ne sottolinea la funzione preventiva: si tratta di uno strumento che consente di chiedere al giudice di impedire o far cessare comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per una pluralità di persone, a protezione di beni come la vita, la salute e l’ambiente salubre.
Non è necessario, secondo la ricostruzione della Corte, ridurre questo tipo di tutela alla sola riparazione di un danno già verificatosi. La sua funzione è anche quella di evitare che condotte suscettibili di compromettere diritti fondamentali producano conseguenze irreversibili.
La sentenza colloca questa impostazione nel quadro dei principi di prevenzione e precauzione, richiamando anche la vicenda giudiziaria europea relativa all’inquinamento prodotto dallo stabilimento tarantino. Il riferimento è alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Cordella, del 2019, che aveva evidenziato le difficoltà incontrate negli anni dalle autorità nel conseguire il risanamento dell’area.
Il ragionamento della Cassazione si inserisce quindi in una questione che supera la singola autorizzazione: quali strumenti siano effettivamente disponibili per tutelare una collettività quando sono in gioco rischi per la salute e per l’ambiente e gli interventi richiesti non risultano ancora pienamente realizzati.
Il richiamo alla Corte di giustizia europea
Un altro riferimento centrale è la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024, pronunciata nella causa C-626/22 e relativa all’interpretazione della direttiva sulle emissioni industriali.
La Corte europea ha chiarito che, nel rilascio o nel riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un impianto industriale, le autorità competenti devono considerare gli impatti dell’attività tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana. La valutazione non può limitarsi alle sostanze già considerate nel procedimento autorizzativo originario: deve comprendere anche quelle scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione, comprese le frazioni di particolato PM10 e PM2,5.
La pronuncia europea ha inoltre affermato che la normativa non può consentire proroghe ripetute dei termini per adeguarsi alle misure di protezione ambientale e sanitaria quando siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per la salute e l’ambiente.
È un passaggio importante per il caso tarantino, perché richiama la necessità di valutare le emissioni e i rischi in modo completo e continuativo, senza considerare l’autorizzazione come un atto definitivo e sottratto a verifiche successive. Nella sentenza, la Cassazione ricorda anche che la direttiva europea sulla qualità dell’aria, approvata nel 2024, prevede parametri più severi per il particolato e prende in considerazione le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità
Il decreto del 16 ottobre e il riscaldo degli impianti
La vicenda giudiziaria si intreccia con il decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, adottato con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio.
L’articolo 4 del decreto autorizza i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell’area fusoria, per non comprometterne irrimediabilmente la funzionalità. La misura è prevista fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Cassazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. Il decreto disciplina inoltre la continuità delle attività di monitoraggio delle emissioni anche in assenza di attività produttiva degli impianti fusori.
La disposizione riguarda dunque il mantenimento degli impianti in condizioni di riscaldo e non va confusa con una pronuncia giudiziaria che autorizzi la ripresa della produzione. Il quadro operativo deve essere letto tenendo distinti il provvedimento della Corte d’appello, confermato dalla Cassazione, e la disciplina temporanea introdotta dal decreto-legge.
La pubblicazione della motivazione della Suprema Corte rappresenta pertanto un passaggio decisivo anche per l’applicazione della norma. Il termine indicato dal decreto, in ogni caso, non può essere superato: il 15 dicembre resta il limite temporale massimo previsto dalla disposizione.
Il percorso dell’autorizzazione ambientale
La controversia nasce dal procedimento relativo all’AIA del 2025 e dai ricorsi presentati contro le decisioni dei giudici di merito. Nel percorso processuale, il Tribunale aveva già esaminato le contestazioni dei cittadini e le questioni legate alle prescrizioni ambientali; la Corte d’appello di Milano, con il provvedimento del 27 luglio 2026, aveva poi accolto il reclamo dei cittadini sull’amianto e sulle polveri sottili, disponendo la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo.
Le società avevano impugnato quel decreto davanti alla Cassazione, mentre le istanze per sospenderne l’esecuzione erano state respinte dalla Corte d’appello con ordinanze del 9 settembre e del 5 ottobre 2026. Le Sezioni Unite, dopo aver riunito i due ricorsi, hanno ora confermato l’esito del giudizio di legittimità.
La sentenza non sostituisce, però, i procedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione ambientale. Il contenzioso sull’AIA e le eventuali iniziative davanti al giudice amministrativo costituiscono un percorso distinto, che dovrà essere seguito nei suoi sviluppi. Il verdetto della Cassazione consolida invece il provvedimento impugnato nel giudizio civile relativo all’azione inibitoria collettiva.
Spese compensate, raddoppio del contributo unificato
Nel dispositivo, le Sezioni Unite hanno rigettato sia il ricorso principale di Ilva sia quello incidentale di Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti relativi alle richieste di sospensione dell’esecuzione, motivandola con la novità di gran parte delle questioni trattate.
La sentenza dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, da parte delle società ricorrenti, se dovuto.
Per Taranto, il pronunciamento conferma dunque il peso assunto dalla tutela della salute e dell’ambiente nel contenzioso sull’area a caldo. Il nodo industriale resta legato alla capacità di individuare e attuare le misure necessarie a rispondere alle criticità indicate dai giudici, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa. La decisione della Cassazione chiude il passaggio dei ricorsi esaminati dalle Sezioni Unite, ma non esaurisce tutte le questioni amministrative, ambientali e industriali che accompagnano il futuro dello stabiliment
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