L'istanza di rimessione non è volta ad eliminare un singolo astratto
conflitto di interessi. Diversamente non si potrebbe celebrare nessun
processo per reati ambientali nella sua sede o non si potrebbe
celebrare in nessun luogo d'Italia un processo per reati finanziari che
hanno turbato l'economia nazionale. Perchè tutti potenzialmente possiamo
subire dei danni.
La chiave è quella che devono sussistere GRAVI
SITUAZIONI LOCALI TALI DA TURBARE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E NON
ALTRIMENTI ELIMINABILI. Mi pare che proprio nell'oggi tali situazioni di
turbativa non vi siano. Mentre per il passato (che forse ce ne potevano
essere) sono già state ritenute non tali da turbare lo svolgimento.
Ergo
l'istanza è palesemente infondata ed è solamente un espediente
dilatorio che va liquidato con la massima velocità. (parole due, per far
capire che si fa un gran castello di istanze fondate sul nulla).
L'astratto
conflitto di interessi avrebbe dovuto essere eccepito con una istanza
di ricusazione ex art. 37 cpp, ormai tardiva ex art. 38 c.p.p., riguardando tutto il processo, non un singolo atto. E comunque, se sorta nel corso dell'udienza, doveva essere presentata entro tre giorni.
Siffatti
espedienti sono posti in essere anche per defatigare economicamente le
parti civili. Onde si può neutralizzarli adeguatamente evitando che
colpiscano in tal senso e riducendo al massimo il tempo di discussione.
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