Riportiamo la risposta data dall'Agenzia delle Entrate alla domanda di una donna che chiedeva se la sopensione dei pagamenti rateizzati continua anche ora e soprattutto che succede a fine periodo di sospensione.
QUESTA E' LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:
"ad evasione della Sua richiesta evidenziamo: il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto le seguenti misure con impatto su termini di pagamento e le attività di riscossione: sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione). Pertanto i pagamenti delle rate di un piano di rateizzazione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sono sospesi. Tutti i pagamenti delle rate che sono in scadenza nel periodo sopra evidenziato dovranno essere effettuati, entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione)".
In questo modo in realtà la sospensione dei pagamenti invece che un aiuto si rivela un danno, perchè annulla il vantaggio della rateazione e una persona si ritrova a dover pagare a fine giugno 3/4 rate tutte insieme.
Lo Slai cobas sc chiede invece che prima di tutto le rate del periodo di sospensione siano cancellate e quindi non debbano essere più pagate; in subordine che alla fine del periodo di sospensione si riprenda a pagare ratealmente (una rata al mese), così chiaramente allungando il periodo di saldo delle rate.
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