mercoledì 6 maggio 2020

Dallo Slai cobas sc chiarimenti sulla questione del blocco licenziamenti, in merito alle numerose richieste da parte dei lavoratori.

Il quesito posto dai lavoratori:
"In merito al divieto di licenziamento per motivi oggettivi, prorogato col Dpcm 26.4.20, in caso di fine appalto (Ente appaltante il Comune), la Ditta può licenziare o no i lavoratori assunti per quel preciso appalto, ma con contratto a Tempo Indeterminato?
E' già accaduto in un appalto del Comune che la ditta, terminato il periodo dell'appalto e non avendo ricevuto proroga da parte del Comune, ha proceduto al licenziamento dei lavoratori occupati in quell'appalto. In questo caso la Ditta ha violato la disposizione del Dpcm? Invece di licenziare i lavoratori la ditta poteva chiedere la cassintegrazione in deroga per coronavirus?"


La risposta dello Slai cobas:
La bozza del decreto Maggio, conferma la sospensione dei licenziamenti già prevista dal precedente Dpcm "cura Italia" art. 46, e amplia il periodo di divieto di una serie di licenziamenti dagli iniziali 60 giorni ai 5 mesi. Questo divieto riguarda tutti i licenziamenti, anche quelli avvenuti per cessazione appalto dopo il 23 febbraio 2020.
La preclusione alla apertura della procedura di licenziamenti riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative...
L'apertura di una procedura di riduzione, ma anche di cessazione dell’attività aziendale, dovrà essere pertanto rinviata al 18 agosto 2020, ciò a prescindere dal fatto che la motivazione della procedura collettiva di licenziamento sia legata, o meno, alla crisi economica scaturita dalla pandemia in atto.

La sospensione riguarda anche le procedure avviate dal 24 febbraio 2020 e non concluse al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”). In questo caso, qualora l’azienda abbia intrapreso la procedura dopo il 23 febbraio, dovrà provvedere al suo “congelamento” sino al 17 agosto 2020, avviando contestualmente la richiesta di Cassa integrazione COVID-19.
Ricordo che il decreto Maggio ha altresì disciplinato anche il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Cura Italia”, fino ad un massimo di altre 9 settimane, da consumare entro il 31 ottobre 2020.

La ratio della norma è, appunto, quella di dare continuità ai rapporti di lavoro, anche solo formalmente, al fine di permettere, a questi lavoratori, di fruire degli ammortizzatori sociali COVID-19, per il periodo previsto dal legislatore. L’alternativa sarebbe stata quella di richiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI), sempreché il lavoratore avesse i requisiti oggettivi e per il relativo periodo di godimento. Viceversa, ad oggi, i lavoratori potranno accedere alla CIG e procrastinare così l’avvio della NASpI a dopo il licenziamento.

Sono esclusi dalla sospensione dei licenziamenti solo quei lavoratori occupati in un appalto che senza soluzione di continuità passano alle dipendenze di un'altra ditta appaltatrice in virtù della clausola sociale.

Licenziamenti individuali
Oltre alle procedure collettive di riduzione di personale, il decreto blocca fino al 17 agosto 20 anche i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la motivazione sia diversa dalla crisi attuale.

LO SLAI COBAS INVITA TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI DA PROCEDIMENTI DI LICENZIAMENTO  A RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE IN VIA LIVIO ANDRONICO 47 TARANTO
TUTTI I MARTEDI DALLE 18 CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. N. TEL.3339199075

QUI SOTTO UN ESEMPIO DI NOSTRA DIFFIDA AD AZIENDE DI TARANTO CHE HANNO MESSO IN ATTO PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
 
"La scrivente O.S, in rappresentanza e per conto dei lavoratori, operanti con mansioni di pulizia, e a contratto a tempo indeterminato, fa presente, ai sensi del Dpcm “Cura Italia” art. 46, e del prossimo Dpcm di maggio che proroga di ulteriori tre mesi il termine di cui all'art. 46, che i lavoratori non potevano essere oggetto di procedura di licenziamento come di seguito meglio motivato.
Pertanto la scrivente O.S. comunica che gli stessi lavoratori sono a disposizione per una ripresa dell'attività lavorativa, e chiede altresì che il periodo dalla cessazione del lavoro fino alla sua ripresa o fino al termine della sospensione dei licenziamenti prevista dai Dpcm al 18 agosto 2020, sia coperto dalla cassa integrazione in deroga o dalla FIS.

Tanto in quanto il divieto di licenziamento causa emergenza Covid-19 è esteso anche ai lavoratori che cessano il lavoro per fine appalto – e non sono passati in virtù della clausola sociale ad altra ditta appaltatrice. 
Questo è stato confermato da telefonate con il Gabinetto del governo e con la segreteria del Ministero del Lavoro...".

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