domenica 27 gennaio 2019

Dopo sentenza di Strasburgo: cancellare l'immunità penale per i vecchi e i nuovi padroni Mittal dell'Ilva

Il ministro dell'Ambiente, Costa, ha parlato che lui e Di Maio intendono "prevedere ed esplicitare la fine dell'immunità penale per i commissari e quindi per i proprietari", annunciando una norma per questo.
Vedremo, ma noi non possiamo fidarci delle parole dei Ministri del M5S e Di Maio, li abbiamo già visti all'opera, prioprio sull'Ilva, come "ingannapopolo". L'Accordo Ilva e l'addendum sulla ambiente, firmati sotto la regia di Di Maio, non fanno alcun cenno alla cancellazione dell'immunità penale, e sono anche sul fronte sicurezza, salute, ambiente assolutamente non rispondenti alle richieste di interventi di cambiamento, fine dell'inquinamento, di lavoratori e cittadini.

Lo Slai cobas per il sindacato di classe, ha presentato a settembre 2018 una precisa denuncia/richiesta al Tribunale di Taranto e alla Corte Costituzionale contro l'immunità penale - di cui di seguito riportiamo stralci.

Il giorno 30 gennaio ore 9,30 sarà al Tribunale di via Marche, per presentare alla Procura una dettagliata denuncia dell'Accordo Ilva, in cui uno dei punti riguarda proprio l'illegittimità del mantenimento in questo accordo dell'immunità penale. 
Nella stessa mattinata vogliamo sapere dal Tribunale l'esito della nostra denuncia e richiesta di cancellazione della norma sull'immunità penale 

Intanto lo Slai cobas sc, con il suo avvocato di Torino, Pellegrin - legale per le parti civili di lav. comiteriali al processo 'Ambiente svenduto' - sta preparando una denuncia dell'Addendum sull'ambiente, allegato all'Accordo del 6 settembre.

LA DENUNCIA SULL'IMMUNITA' PENALE PRESENTATA A SETTEMBRE DALLO SLAI COBAS SC

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI TARANTO

Al GIP competente

Alla CORTE COSTITUZIONALE
ROMA

La scrivente Calderazzi Margherita, coordinatrice dello Slai cobas per il sindacato di classe chiede a codesta Procura, al GIP competente di non procedere all'archiviazione – richiesta dal PM Mariano Buccoliero – dell'inchiesta penale sullo sversamento di diossina sul quartiere Tamburi negli anni tra il 2013 ed il 2015...
non vogliamo assistere ad una inaccettabile anomalia, per cui: viene sì  accertato che la diossina
proveniva dal ciclo produttivo dell'Ilva, raggiungendo, come descrive l'Arpa, livelli mai registrati e unici al mondo sulla base della letteratura scientifica disponibile; viene sì accertato che tale diossina ha investito persone, bambini; ma grazie all'immunità penale stabilita del Decreto legge del 5 gennaio del 2015 i responsabili dell'Ilva dello sversamento di quella diossina, che probabilmente ha causato altri malati, altri morti, deformazioni e i cui effetti distruttivi continuano nel tempo, NON SONO PUNIBILI.
Un decreto che non persegue i responsabili dell'attacco alla salute dei cittadini, che autorizza l'attività produttiva anche in presenza di deficienze impiantistiche che possono determinare pericolose emissioni di sostanze nocive, è una mostruosità, oltre che dal punto di vista umano, di civiltà, dal punto di vista della Giustizia.
L'articolo del decreto 1/2015 contraddice “i principi di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell’azione penale” disciplinati dall’articolo 112 della Carta costituzionale.
Quanto sopra, tra l'altro, è apertamente in contrasto con la la recente sentenza della Corte Costituzionale, n.58 del marzo 2018, che in un passaggio recita: “Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”...
Alla Procura di Taranto diciamo che non vi può essere contraddizione tra il processo in corso su “Ambiente svenduto” che vede 47 imputati e decisioni sulle responsabilità di coloro che hanno proseguito e stanno proseguendo simili reati.  

Alla Corte Costituzionale chiediamo di dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 comma 6 del Decreto legge 5 gennaio 2015...
Questo norma è un oggettivo via libera ai responsabili legali dell'Ilva, a tutte le figure dirigenziali che gestiscono l'attività della fabbrica, a non preoccuparsi di portare avanti l'attività produttiva nella massima sicurezza per gli operai e per gli abitanti dei quartieri, in quanto risultano tutelati da una presunzione di liceità.
Questa norma va contro la difesa della salute delle persone stabilità dalla Costituzione.
Noi abbiamo accolto con speranza la sentenza di codesta Corte Costituzionale n.58 del marzo 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 - che consentiva la prosecuzione dell'attività produttiva anche nell'impianto ILVA (Altoforno 2) sottoposto a sequestro penale.
In particolare riteniamo i seguenti passaggi di quella sentenza punti fermi, inderogabili sempre:
“il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita”.
“il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).
Noi riteniamo che la violazione di questi principi sia presente anche nel Decreto legge 1/2015 nel momento in cui si liberano i responsabili da ogni conseguenza penale e amministrativa delle loro azioni che mettono a rischio la salute e la stessa vita, e si permette la continuazione dell'attività produttiva pure in presenza di deficienze impiantistiche che possono determinare pericolose emissioni di sostanze nocive...

SLAI COBAS per il sindacato di classe


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