il presidente della repubblica
visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della costituzione;
visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
visto il decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. dva/dec/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n. dva/dec/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla società ilva s.p.a. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di taranto e di statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell’ambiente, l’applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/ue della commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/ue;
visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, recante “approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”;
valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell’ilva s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo alla ilva s.p.a., mediante la nomina di un apposito commissario ambientale che operi accanto alla struttura commissariale straordinaria esistente, al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupazionale nel contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza delle disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ 2014;
sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro dello sviluppo economico, sentiti il ministro della giustizia e il ministro dell’economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
articolo 1
(misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario)

1. all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e si avvale di un sub commissario nominato dal ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare» sono soppresse e le funzioni residue e i riferimenti al sub commissario, previsti dalla normativa vigente e non modificati dalle presenti norme, sono rispettivamente trasferite e attribuiti al commissario ambientale di cui al comma 3;
b) al comma 11-bis, primo periodo, sono soppresse le parole: «previa approvazione del piano industriale»;
c) al comma 11-quinquies, le parole da: «qualora» a: «le somme sottoposte a sequestro penale», sono sostituite dalle parole: «qualora sia necessario ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, non oltre l’anno 2014, il giudice trasferisce al commissario straordinario, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale».
2. all’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. per l’osservanza del piano di cui all’articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza prima di quella data. entro il 31 dicembre 2015, il commissario ambientale di cui all’articolo 2-bis presenta al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ispra una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione della commissione 2012/135/ue del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) per la produzione di ferro ed acciaio».
3. dopo l’articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto il seguente:
articolo 2-bis
(commissario ambientale)
«1. al fine di attuare nei tempi previsti i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ilva spa di taranto, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un commissario ambientale per l’attuazione delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all’articolo 1, comma 5.
2. l’incarico ha la durata di dodici mesi ed è prorogabile fino alla scadenza del termine di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. con il decreto di nomina è determinato il compenso omnicomprensivo del commissario ambientale a carico dell’ilva s.p.a.
3. gli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. il commissario ambientale dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.
4. il commissario ambientale definisce, d’intesa con il commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 1, la propria struttura e le relative modalità operative. definisce il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa e dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili.
5. per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, il procedimento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del commissario ambientale, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. i termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».
4. al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 16.l) della parte ii dell’allegato al piano è sostituito dal seguente: «16.l) la batteria 11 dovrà essere messa fuori produzione e dovranno essere avviate le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’autorità competente sulla base di apposita richiesta di ilva s.p.a. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni»;
b) il punto 16.n) della parte ii dell’allegato al piano è sostituito dal seguente: «16.n) l’afo/5 dovrà essere messo fuori produzione e dovranno essere avviate le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio dell’afo/1 e comunque non oltre il 30 giugno 2015. il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’autorità competente sulla base di apposita richiesta di ilva s.p.a. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni».
5. all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può chiedere di essere autorizzata a contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. l’autorizzazione è concessa dal ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il ministro dello sviluppo economico economico, relativamente ai finanziamenti funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria. in caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’autorizzazione è concessa dal ministro dello sviluppo economico, sentito il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. l’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».


articolo 2 (entrata in vigore)

1. il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.