L’Ilva nel Dl Mezzogiorno. Due articoli: il paracadute per il futuro e i soldi dei Riva per la bonifica
.In particolare è importante l’articolo 8 che nel testo recita testualmente: “Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all’amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti“. Questo vuol dire che nel caso il commissario giudiziale incaricato di vigilare sull’attuazione degli accordi notificasse l’inadempienza del concessionario, anche per la nuova società subentrata scatterebbe il regime di amministrazione straordinaria. Una sorte di paracadute nel caso ci si trovasse nuovamente in presenza di soggetti che non dimostrano di essere in grado di rispettare gli accordi sottoscritti. Nel caso specifico, qualora il processo di affitto per i primi due anni e poi di vendita definitiva del gruppo Ilva vada in porto, si parla della cordata Am Invest Co formata da ArcerlorMittal e Marcegaglia e dal partner finanziario Intesa San Paolo.
Per quanto riguarda ancora più specificatamente l’Ilva, il decreto all’articolo 13 si occupa di «Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione Straordinaria ILVA». Nel dettaglio viene stabilito che parte degli 1,3 miliardi di euro di fondi Riva rientrati in Italia dalla Svizzera e convertiti in obbligazioni vengano utilizzati per estinguere il finanziamento statale concesso nell’Articolo 1 comma 6bis del decreto legge 191 del 2015 (fino a 600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017), e per completare gli interventi di bonifica ambientale già autorizzati e precedentemente coperti con le garanzie statali, pari ad oltre 500 milioni di euro
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