martedì 4 giugno 2019

Il 9 ottobre si discute alla Consulta sulla legittimità della immunità penale


Su questo vi era stato anche un esposto dello 
Slai cobas per il sindacato di classe Taranto

 Il gip del Tribunale di Taranto dr. Benedetto Ruberto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Consulta La questione sollevata riguarda l’immunità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per l’attuazione del piano ambientale per lo stabilimento ex Ilva, ora ArcelorMittal Italia.


Nel provvedimento con il quale aveva trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, il Gip scriveva : “Certamente e clamorosamente leso è anche il diritto alla salute di coloro che abitano nei pressi dello stabilimento, essendo stato accertato che elevati livelli di inquinamento aumentano il rischio di contrarre malattie mortali. Anche per costoro l’assurdo prolungamento dell’attività autorizzata compromette irrimediabilmente un diritto fondamentale e inviolabile“.

Il termine di operatività dell’esimente – spiega il giudice delle indagini preliminari – è stato
differito ai diciotto mesi successivi all’entrata in vigore del DPCM del 29 settembre 2017, secondo l’Avvocatura di Stato coincide addirittura con la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (23 agosto 2023), ma nulla impedisce al legislatore una ulteriore proroga di queste scadenze” ha scritto il Gip Ruberto.
Ciò significa che per undici anni – precisa Rubertodal sequestro dello stabilimento – 25 luglio 2012 – quell’impresa (che, lo si ripete, è stata già ritenuta, in forza di provvedimenti emessi da giudici del tribunale jonico, pericolosissima per la salute della popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente circostante) è stata messa nelle condizioni di continuare a produrre, con la garanzia, per i suoi gestori (e soggetti da essi delegati), di non dover essere chiamati a rispondere dei reati eventualmente commessi in violazione delle norme, di diritto comune, poste a presidio della salute, dell’incolumità pubblica e della sicurezza sul lavoro)”.


Gip Benedetto Ruberto
La decisione del gip era stata assunta dopo la riunione di tre procedimenti penali. Il giudice Ruberto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 2 comma 5 e 2 comma 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20, per contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione.
I procedimenti penali riguardano inchieste sulle emissioni dello stabilimento siderurgico, in particolare i livelli di diossina da ricondurre alle polveri degli elettrofiltri dell’impianto di agglomerazione, i dati dell’Arpa relativi alle emissioni di PM10, PM 2,5 e benzene in area cokeria, la questione dell’inquinamento provocato dall’attività estrattiva praticata nella cava Mater Gratiae e delle criticità evidenziate dal comune di Statte con riferimento alla prosecuzione ed all’ampliamento di quella attività.
Due procedimenti erano a carico di ignoti mentre nel terzo si procedeva nei confronti di Ruggiero Cola e Nicola Patronelli, che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2015 e il 31 marzo 2015, ricoprivano, rispettivamente, i ruoli di direttore e di capo area agglomerato dello stabilimento Ilva di Taranto.

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