Su questo vi era stato anche un esposto dello
Slai cobas per il sindacato di classe Taranto
Il gip del Tribunale di Taranto dr. Benedetto Ruberto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Consulta La questione sollevata riguarda l’immunità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per l’attuazione del piano ambientale per lo stabilimento ex Ilva, ora ArcelorMittal Italia.
Nel provvedimento con il quale aveva trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, il Gip scriveva : “Certamente
e clamorosamente leso è anche il diritto alla salute di coloro che
abitano nei pressi dello stabilimento, essendo stato accertato che
elevati livelli di inquinamento aumentano il rischio di contrarre
malattie mortali. Anche per costoro l’assurdo prolungamento
dell’attività autorizzata compromette irrimediabilmente un diritto
fondamentale e inviolabile“.
“Il termine di operatività dell’esimente
– spiega il giudice delle indagini preliminari – è stato
differito ai diciotto mesi successivi all’entrata in vigore del DPCM del 29 settembre 2017, secondo l’Avvocatura di Stato coincide addirittura con la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (23 agosto 2023), ma nulla impedisce al legislatore una ulteriore proroga di queste scadenze” ha scritto il Gip Ruberto.
differito ai diciotto mesi successivi all’entrata in vigore del DPCM del 29 settembre 2017, secondo l’Avvocatura di Stato coincide addirittura con la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (23 agosto 2023), ma nulla impedisce al legislatore una ulteriore proroga di queste scadenze” ha scritto il Gip Ruberto.
“Ciò significa che per undici anni – precisa Ruberto – dal
sequestro dello stabilimento – 25 luglio 2012 – quell’impresa (che, lo
si ripete, è stata già ritenuta, in forza di provvedimenti emessi da
giudici del tribunale jonico, pericolosissima per la salute della
popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente circostante) è stata messa
nelle condizioni di continuare a produrre, con la garanzia, per i suoi
gestori (e soggetti da essi delegati), di non dover essere chiamati a
rispondere dei reati eventualmente commessi in violazione delle norme,
di diritto comune, poste a presidio della salute, dell’incolumità
pubblica e della sicurezza sul lavoro)”.
La decisione del gip era stata assunta dopo la riunione di tre procedimenti penali. Il giudice Ruberto
ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli
articoli 2 comma 5 e 2 comma 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20, per
contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della
Costituzione.
I procedimenti penali riguardano inchieste
sulle emissioni dello stabilimento siderurgico, in particolare i
livelli di diossina da ricondurre alle polveri degli elettrofiltri
dell’impianto di agglomerazione, i dati dell’Arpa relativi alle
emissioni di PM10, PM 2,5 e benzene in area cokeria, la questione
dell’inquinamento provocato dall’attività estrattiva praticata nella
cava Mater Gratiae e delle criticità evidenziate dal comune di Statte con riferimento alla prosecuzione ed all’ampliamento di quella attività.
Due procedimenti erano a carico di ignoti mentre nel terzo si procedeva nei confronti di Ruggiero Cola e Nicola Patronelli,
che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2015 e il 31 marzo 2015,
ricoprivano, rispettivamente, i ruoli di direttore e di capo area
agglomerato dello stabilimento Ilva di Taranto.
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