lunedì 2 ottobre 2017

Pubblichiamo le parti più significative del decreto per l'Ilva - affinchè gli operai e i cittadini possano valutare e agire di conseguenza - Il nostro primo giudizio è fortemente negativo sui tempi, che confermano la data di realizzazione degli interventi anche quelli principali tra 6 anni!

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle  attivita' di tutela ambientale e sanitaria.                    
                                   Art. 2
                         Misure transitorie

  1. La produzione dello stabilimento  ILVA  di  Taranto  non  potra' superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il  Gestore  potra' superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da  parte dell'Autorita' di controllo  del  completamento  degli  interventi  e previa comunicazione all'Autorita' competente.
  2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' stato fissato alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di  Taranto,  ossia  al  23 agosto  2023,  fatto  salvo  le  diverse  tempistiche   espressamente previste negli Allegati I e II.
  3. Nelle more della  completa  realizzazione  degli  interventi  di copertura del Parco minerale e del Parco fossile  la  giacenza  media annua dei suddetti Parchi primari, non potra' superare i 14,5 milioni
di tonnellate/anno.
  4.  Nelle  more  della  realizzazione  degli  interventi   previsti nell'Allegato I, il Gestore dovra' massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potra' fare istanza all'Autorita' competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per  le  singole  batterie, previa  verifica   da   parte   dell'Autorita'   di   controllo   del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.
  5.  Nelle  more  dell'adeguamento  delle  centrali  termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA  di  Taranto  S.p.A.  In A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1,  del presente decreto, trova applicazione  quanto  previsto  al  paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le  emissioni  dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo  di  fermata  programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.
                              
Art. 3
  1. Al fine di rendere certe le  tempistiche  per  la  realizzazione degli interventi, con il presente decreto e' concesso il  nulla  osta al  rilascio  delle  autorizzazioni  per   la   realizzazione   degli interventi  nelle  aree  interne  al  SIN   di   Taranto,  della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
  2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale  sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo  al  Gestore  il  quale dara' inizio ai cantieri e  alle  eventuali  attivita'  di  scavo  in conformita' alle tempistiche riportate nell'Allegato I.
  3. Per le attivita' in tali aree il Gestore dovra'  attenersi  alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre  2017  della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 5
          Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

  1. Qualora l'Autorita' di  controllo,  ritenesse  che  gli  scostamenti  dei cronoprogrammi siano tali da compromettere  il  raggiungimento  della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel  presente decreto, ne da' comunicazione all'Autorita' competente con  specifico rapporto.
  2. I commissari straordinari, i quali svolgono le attivita' esecutive e  di  vigilanza  funzionali  all'attuazione  del piano  ambientale,  in  presenza  di  ritardi  dovuti  a  cause   non dipendenti dalla  volonta'  del  Gestore  o  di  eventuali  modifiche progettuali richieste da quest'ultimo,  con  invarianza  del  termine ultimo per la  realizzazione  degli  interventi,  possono  richiedere all'Autorita' competente di convocare apposita Conferenza di  servizi. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sulla base  degli  esiti  della  Conferenza  di  servizi,  puo' procedere  ad   impartire   specifiche   prescrizioni   al   Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.
  3. Laddove l'inosservanza  reiterata  del  presente  decreto  abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e  rilevanti  per l'integrita' dell'ambiente e della salute, puo'  essere  attivato  il procedimento per l'applicazione della previsione di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con  modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (cioè tolta l'Ilva alla gestione privata e commissariata - ndr).
  4. e' istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente  per  il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale.
                               Art. 6
               Conclusione procedimento AIA ID 333/945

  1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8,  comma  3, il procedimento e'   concluso   con l'approvazione della «Proposta organica di  miglioramento  ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
  2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla  data  in  cui subentrera' nella gestione del sito, anche come  affittuario,  dovra' trasmettere all'Autorita' competente e all'Autorita' di controllo  il
cronoprogramma di dettaglio degli interventi.
  3.   Per   i    camini:    E715/1/2/3/4,    E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di  tale  monitoraggio  dovranno essere riportati  in  una  sezione  specifica  del  Rapporto  annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.
  4. Il procedimento per l'adeguamento ai valori limite normativi previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli  impianti  produttivi e ai valori limite previsti dalle BAT di settore  prima della loro immissione nella rete fognaria, e' concluso con la  prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli  scarichi  idrici parziali agli impianti produttivi e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione.

                               Art. 8


           Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare provvedera' ad avviare  il  riesame dell'AIA  per  le  centrali termoelettriche  presenti  all'interno  dello  stabilimento  ILVA  di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia)  per  l'adeguamento  alla decisione di esecuzione  (UE)  2017/1442  della Commissione  del  31 luglio 2017 che stabilisce le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche disponibili (BAT)
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare provvedera' ad avviare il riesame complessivo per i  reparti  di laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA  di  Taranto S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions  for Ferrous Metals Processing».
                             
                              Art. 9 
                            Piano rifiuti

  1. il Gestore deve concludere gli interventi  previsti  nelle  prescrizioni del Piano rifiuti. I relativi cronoprogrammi sugli  stati  di  avanzamento  dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque  mantenere  la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione  degli  stessi fissato al 31 dicembre 2018.
  2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco  Minerale)  e  UP3  (Gestione  dei  materiali costituiti da  fanghi  acciaieria,  fanghi  d'altoforno  e  polverino
d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM  InvestCo Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' fissato al  31  dicembre  2020.

                               Art. 10
 Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo  dell'impianto  ILVAdi Taranto

  1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di  fusione all'interno degli stabilimenti  ILVA  di  Taranto  si  avvalga  della disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di  cui al regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 18 dicembre 2006,  l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e' accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate.
  2.  A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, avverra' per tramite di monitoraggio annuale  delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della predetta norma.
  3. Saranno  oggetto  di  monitoraggio  i  parametri  relativi  alla classificazione REACH, delle  scorie  e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto  dei  valori  di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante  un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero. 

                               Art. 12
                  Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria

  1. Gli interventi di messa in  sicurezza,  bonifica  e  risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato  8  della domanda di AIA  di  AM  InvestCo  Italy  S.r.l.,  che  permangono  di
interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA,  saranno  eseguiti  dai  Commissari
Straordinari.
  2.   I   commissari   straordinari   nell'ambito   della    propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
vigente, alla inclusione  delle  stesse  nel  perimetro  del  SIN  di Taranto, mediante apposito decreto di  modifica  del  perimetro.
  4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5,  UP4  -  UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,  convertito  nella  legge  1° febbraio 2016, n. 13.
                              
                                                                  Art. 13
                               Amianto

  1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrera' a tutti gli impegni,  piani e  programmi  assunti  dai  Commissari  straordinari  in  materia  di rimozione dell'amianto.
  2. si  prescrive  ad  AM  InvestCo Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi  dalla  data  in cui subentrera' nella gestione del sito, anche come  affittuario,  un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga  conto  della mappatura redatta dai  commissari  straordinari. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere  la coerenza con il termine ultimo per  la  realizzazione  degli  stessi, ossia il 23 agosto 2023.

                               Art. 14
                          Chiusura diffide

  1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente si devono intendere formalmente chiusi con il  presente decreto.

                               Art. 15
                  Entrata in vigore e norme finali

  1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel  presente  decreto, per lo  stabilimento  ILVA  di  Taranto  S.p.A.  e  per  le  centrali termoelettriche  Taranto  Energia   S.r.l.,   si   devono   intendere confermate  tutte  le  prescrizioni,  inclusi  i  valori  limite   di emissione  e  il  limite  alla  produzione,  previste  nei
provvedimenti
  2. I commissari straordinari  rimangono a tutti  gli  effetti i Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.
  4. Il Gestore resta  l'unico responsabile  degli  eventuali  danni arrecati a terzi o all'ambiente in  conseguenza dell'esercizio dell'installazione.
  5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

    Roma, 29 settembre 2017

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