DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017
Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria.
Art. 2
Misure transitorie
1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potra' superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potra' superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorita' di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorita' competente.
2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' stato fissato alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II.
3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potra' superare i 14,5 milioni
di tonnellate/anno.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, il Gestore dovra' massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potra' fare istanza all'Autorita' competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorita' di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.
5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. In A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.
Art. 3
1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto e' concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree interne al SIN di Taranto, della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale dara' inizio ai cantieri e alle eventuali attivita' di scavo in conformita' alle tempistiche riportate nell'Allegato I.
3. Per le attivita' in tali aree il Gestore dovra' attenersi alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale
1. Qualora l'Autorita' di controllo, ritenesse che gli scostamenti dei cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente decreto, ne da' comunicazione all'Autorita' competente con specifico rapporto.
2. I commissari straordinari, i quali svolgono le attivita' esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volonta' del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorita' competente di convocare apposita Conferenza di servizi. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, puo' procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.
3. Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute, puo' essere attivato il procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (cioè tolta l'Ilva alla gestione privata e commissariata - ndr).
4. e' istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale.
Art. 6
Conclusione procedimento AIA ID 333/945
1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3, il procedimento e' concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.
2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrera' nella gestione del sito, anche come affittuario, dovra' trasmettere all'Autorita' competente e all'Autorita' di controllo il
cronoprogramma di dettaglio degli interventi.
3. Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.
4. Il procedimento per l'adeguamento ai valori limite normativi previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti dalle BAT di settore prima della loro immissione nella rete fognaria, e' concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione.
Art. 8
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera' ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera' ad avviare il riesame complessivo per i reparti di laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions for Ferrous Metals Processing».
Art. 9
Piano rifiuti
1. il Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni del Piano rifiuti. I relativi cronoprogrammi sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi fissato al 31 dicembre 2018.
2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino
d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' fissato al 31 dicembre 2020.
Art. 10
Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVAdi Taranto
1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e' accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate.
2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, avverra' per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma.
3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione REACH, delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero.
Art. 12
Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria
1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di
interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari
Straordinari.
2. I commissari straordinari nell'ambito della propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del SIN di Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro.
4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 - UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.
Art. 13
Amianto
1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrera' a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto.
2. si prescrive ad AM InvestCo Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi dalla data in cui subentrera' nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, ossia il 23 agosto 2023.
Art. 14
Chiusura diffide
1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore e norme finali
1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei
provvedimenti
2. I commissari straordinari rimangono a tutti gli effetti i Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.
4. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.
5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
Roma, 29 settembre 2017
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