Il primo agosto è stata varata la LEGGE
REGIONALE n. 37 che all'art. 15 (intitolato "Cantieri di cittadinanza") prevede una forma - ancora molto insufficiente - di salario ai disoccupati attraverso delle attività lavorative.
Altri comuni, vedi la BAT, si sono già attivati quest'estate per fare un protocollo con la Regione per l'attuazione di questa misura.
A Taranto, invece di partire da questa legge per migliorarla anche, siamo al totale silenzio, nonostante la grave situazione di mancanza di lavoro e di reddito. Gli stessi sindacati confederali tacciono.
IL 14 NOVEMBRE CHIEDEREMO AL COMUNE CONTO DI QUESTA POLITICA CHE GIA' NEGLI ANNI PASSATI HA PORTATO A FARSI SCIPPARE FONDI DELLA REGIONE O A DIROTTARLI A ENTI "FORMATIVI", E NON A SALARIO E LAVORO per i disoccupati; fondi tra l'altro strappati dalla lotta dei Disoccupati Organizzati.
Riportiamo stralci di questa legge regionale
Altri comuni, vedi la BAT, si sono già attivati quest'estate per fare un protocollo con la Regione per l'attuazione di questa misura.
A Taranto, invece di partire da questa legge per migliorarla anche, siamo al totale silenzio, nonostante la grave situazione di mancanza di lavoro e di reddito. Gli stessi sindacati confederali tacciono.
IL 14 NOVEMBRE CHIEDEREMO AL COMUNE CONTO DI QUESTA POLITICA CHE GIA' NEGLI ANNI PASSATI HA PORTATO A FARSI SCIPPARE FONDI DELLA REGIONE O A DIROTTARLI A ENTI "FORMATIVI", E NON A SALARIO E LAVORO per i disoccupati; fondi tra l'altro strappati dalla lotta dei Disoccupati Organizzati.
Riportiamo stralci di questa legge regionale
1. Per facilitare l’inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, i comuni... nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere l’utilizzo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non configura alcun rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti.
Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale - 450 euro
2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze, e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi...
4. La Giunta regionale stabilisce:
a) le tipologie di cantiere, le modalità per l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto del loro indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) l’entità dell’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT);
c) le modalità di realizzazione dei cantieri e per il controllo sull’attuazione dei progetti.
...Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.
... I comuni possono avviare cantieri di lavoro anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi.
...I comuni possono avviare cantieri anche attraverso partenariati pubblico-privati che prevedano percorsi di inserimento socio-lavorativo...
...Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante... una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
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