lunedì 10 marzo 2014

La requisitoria del PM nel processo "Amianto" ai Riva e Capogrosso

Prossime udienze 7 - 21 - 31 Marzo  11 - 29 Aprile
23 Maggio ( SENTENZA )


“Gravi, manifeste e ripetute violazioni” delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, secondo il Pubblico Ministero.

2 marzo 2014 - Fulvia Gravame
Nell'ultimo anno, alcuni tarantini assistono alle udienze del processo "Amianto"  a carico di Emilio e Fabio Riva, Luigi Capogrosso e di 26 ex dirigenti del Siderurgico di Taranto (nella gestione dell'ILVA e dell'Italsider). Assistere alle udienze è stato ed è una forma di solidarietà per le vittime dell'inquinamento da amianto e di protesta civile conttro la mancanza di tutela in un luogo di lavoro dove sono morti per incidenti tanti operai e altri si sono ammalati per comportamenti che sono oggetto di valutazione da parte della magistratura.

Francesco Picca ha voluto lasciarci questa testimonianza.
I capi d'accusa contro Emilio e Fabio Riva, Luigi Capogrosso e di 26 ex dirigenti del Siderurgico sono omicidio colposo e l'omessa cautela di precauzioni necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e altri reati in relazione alla morte di ben 26 operai che lavoravano a contatto con l'amianto e altri cancerogeni, deceduti per malattie professionali.
Nell'ultima udienza, quella del 28 febbraio, c’è stata la lunga requisitoria del PM Raffaele Graziano, conclusasi con le richieste di condanna a 4 anni per i principali imputati, ovvero Emilio Riva, Fabio RivaLuigi Capogrosso. Non trascurabili, però, le richieste con pene comprese tra i 2 e i 9 anni per altri 26 imputati coinvolti a vario titolo nella conduzione dello stabilimento dai primissimi anni ’70 sino ad oggi.
L’esordio del PM è stato netto e perentorio, parlando di “gravi, manifeste e ripetute violazioni” delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Quindi Graziano ha proceduto a delineare l’evoluzione del quadro normativo in materia di amianto, un cammino giurisprudenziale e ancor prima dottrinale strettamente correlato con le nuove risultanze della ricerca scientifica. Più volte il PM ha sottolineato la mancata adozione dei dovuti provvedimenti da parte dell’azienda, evidenziando come il primo quadro normativo in materia risalga al 1992, mentre la prima procedura operativa di sicurezza specifica per l’amianto adottata dall’azienda è del 2003. Fondamentale il riconoscimento, ormai acclarato dall’antologia medica, dell’esposizione alle fibre e alle polveri di amianto come fattore scatenante di patologie quali sarcomi e mesoteliomi. Altrettanto importante il riconoscimento dell’esposizione prolungata a tali materiali come fattore acceleratore delle suddette patologie. Il PM ha poi effettuato una dettagliata descrizione delle attrezzature, degli impianti e degli apparati che contenevano fibre di amianto e ha svolto una puntuale ricostruzione delle condizioni di lavoro e delle modalità operative dei tecnici manutentori.
Preziosa è stata la ricostruzione effettuata attraverso le deposizioni rese dagli stessi ex lavoratori in fase dibattimentale. Il dato comune emerso è quello di una totale assenza o, nel migliore dei casi, di una non idoneità dei dispositivi di protezione individuale (indumenti da lavoro specifici e mascherine protettive delle vie respiratorie). Per alcune mansioni, caratterizzate dalla prossimità a fonti di calore, i dispositivi di protezione erano addirittura realizzati in fibra di amianto; parliamo di guanti, ghette, mantelline e copricapo. Frequente anche la scarsissima salubrità degli ambienti adibiti alle lavorazioni, spesso sprovvisti di impianti di riciclo dell’aria. In quegli stessi ambienti, in numerosi casi, i lavoratori consumavano persino i propri pasti. Colpevole e inspiegabile la condotta dell’azienda, costantemente in ritardo nel recepire le novità normative. Così come appare oggi deleteria la lentezza esasperante nell’ottemperare ai verbali prescrittivi degli organi ispettivi (come nel caso delle prescrizioni SPESAL del 2000 attuate soltanto nel 2003). Deprecabile, poi, la condotta di numerosi dirigenti e capi reparto finalizzata a reprimere con atteggiamenti dissuasivi non proprio ortodossi le lamentele delle maestranze per la mancanza dei dispositivi di protezione o per le pessime condizioni dei luoghi di lavoro. Il PM, nella sua requisitoria, si è soffermato anche su di un’altra sostanza riconosciuta come cancerogena, ovvero l’apirolio, impiegato per 30 anni in enormi quantità negli apparati elettrici e, purtroppo, spesso utilizzato come solvente, sgrassante e persino come detergente per le mani.
Un altro dato sconcertante emerso dalle deposizioni degli ex lavoratori è la mancanza di formazione e informazione sui rischi specifici. Per lungo tempo l’azienda, oltre a non ottemperare al suddetto obbligo, ha persino negato la presenza dell’amianto al fine di evitare il riconoscimento dei benefici Inail e scongiurare così il conseguente prepensionamento dei lavoratori.
In aula è intervenuto anche il Procuratore Franco Sebastio. Mostrando al giudice la prima sentenza di condanna dell’Italsider risalente al 1982 ha detto: “È un ciclo che si ripete , ma a differenza di allora, oggi sento parlare di ‘tenere insieme salute e lavoro’; ma ancora no ho trovato nessuno in grado di spiegare come si fa. La speranza è che questa sentenza possa rappresentare una risposta a questo interrogativo”. E poi ancora: “sono 30 anni che stiamo in viaggio e il viaggio continua. La costituzione parla di diritti. I diritti sono tali quando non ledono altri diritti. Solo i diritti alla vita e alla salute non si possono barattare. Non capisco come si possa contrapporre la vita con il lavoro. Il lavoro oltre a non ledere la salute deve essere dignitoso”.
Il calendario processuale prevede altre cinque udienze. La sentenza è prevista per il 23 maggio. La stagione del riscatto sembra intravedersi. Sarà fondamentale una presa di posizione netta e incondizionata da parte di tutta la comunità tarantina.

Nessun commento:

Posta un commento