E' L'ACCORDO, FIRMATO DA TUTTI I SINDACATI, COMPRESA L'USB, CHE HA PERMESSO ALLA MITTAL DI DECIDERE UNILATERALMENTE I CRITERI DI ASSUNZIONE.
LA VIOLAZIONE NON E' RISPETTO ALL'ACCORDO MA RISPETTO ALLA LEGGE! Come lo Slai cobas ha denunciato nell'esposto contro tutto l'accordo presentato in Procura il 30 gennaio.
SE L'USB ORA DENUNCIA, RITIRASSE LA FIRMA DELL'ACCORDO - azione che peserebbe molto, ma molto di più nella battaglia contro ArcelorMittal.
INVECE RIZZO-USB ANCHE DOMENICA NELL'INCONTRO CON LA REGIONE DIFENDE L'ACCORDO DICENDO "Non è l'accordo che ha prodotto i licenziamenti" (!)
Dal fb di Usb Taranto: “Mancata applicazione dei criteri di assunzione del personale come da accordo del 6 settembre 2018. Ricordiamo l'udienza di Domani (oggi) 19 Febbraio presso il Tribunale di Taranto a seguito della denuncia presentata da USB nei confronti di ArcelorMittal. - Art. 28 della Legge 300 del 1970 - CONDOTTA ANTISINDACALE - Contiamo che sia fatta giustizia e che questa possa dar luogo ad una politica differente attuata dal gestore ArcelorMittal rispetto a quella che ha prodotto sino ad oggi”.
DALLA DENUNCIA DELL'ACCORDO PRESENTATO DALLO SLAI COBA IL 30.1.19:
- Violazione delle norme sui criteri di scelta dei lavoratori da non assumere presso AM InvestCo.
I criteri stabiliti dalle leggi, da applicare in concorso tra loro, prevedono: 1. carichi familiari; 2. anzianità; 3. esigenze tecnico-produttive.
I criteri di selezione stabiliti dall'Accordo del 6.9.18, nonchè quelli applicati, anche in peggio, dalla AM InvestCo hanno portato a discriminazioni nella selezione dei lavoratori; alcune di queste sono plateali, dato che a pari livello, stesso reparto, pari mansioni sono stati esclusi lavoratori con anzianità, professionalità, carichi familiari nettamente superiori a quelli di lavoratori assunti da AM InvestCo.
Nello stesso tempo si indica la responsabilità delle OO.SS firmatarie che hanno con la sottoscrizione dell’Accordo (in particolare punto 3 – A del capo “Assunzione presso le Affiliate”), accettato la violazione, nei criteri di scelta dei lavoratori, delle norme di legge.
Al punto 3, infatti, viene scritto:
“I lavoratori cui proporre l‘assunzione, saranno individuati da AM InvestCo Italy srl e/o le Affiliate sulla base delle attività ritenute necessarie da AM lnvestCo al funzionamento del ciclo di
produzione e di lavorazione dell’acciaio in coerenza con il Piano Industriale.
All’interno di tale perimetro – tenuto in ogni caso conto prioritariamente delle esigenze del Piano Industriale, dei nuovi assetti organizzativi delineati da AM InvestCo e delle competenze professionali ritenute necessarie. L’individuazione dei lavoratori avverrà come segue:
A. saranno individuati i lavoratori che. alla data del presente accordo, siano collocati nei reparti e nelle funzioni aziendali rientranti nel perimetro di attività ritenute necessarie da AM InvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e lavorazione dell’acciaio in coerenza con il Piano Industriale;
B. qualora, in applicazione di quanto precede sub A, il numero di personale fungibile individuato in relazione a specifiche funzioni risulti superare le esigenze tecnico-organizzative produttive di AM InvestCo e/o delle Affiliate, fermo il prioritario criterio delle competenze professionali, verranno individuati quei lavoratori che avranno conseguito il punteggio maggiore in base alla media ponderata della somma dei punti derivanti dall’applicazione in concorso tra loro, dei criteri dell’anzianità complessivamente maturata in una o più Società del Gruppo ILVA e dei carichi di famiglia, quest’ultimi determinati secondo le detrazioni fiscali in essere alla data del presente Accordo”.
Come si evince, dal testo, l’accordo esclude prioritariamente (nel punto A) i criteri di carichi familiari e anzianità, posti, invece, come primi dalla legge e accetta la scelta unilaterale da parte della AM InvestCo.
D’altra parte anche tenendo conto del punto B. va sottolineato che AM InvestCo non ha mai reso nota la tabella contenente i punti assegnati ad ogni singolo lavoratore che hanno poi portato alla media ponderata dalla quale è venuta fuori la lista dei lavoratori da assumere o da lasciare in Ilva AS in Cigs. Inoltre l’azienda non ha mai reso noto nemmeno il nome della società di consulenza a cui è stato affidato il compito di formulare quest’operazione.
L’impugnazione fatta da alcune OO.SS. di alcuni singoli casi di discriminazione, cela il fatto che, al di là di singoli casi eclatanti, per tutti i 2600 lavoratori esclusi dall’assunzione presso la AM InvestCo la violazione non è rispetto all’Accordo del 6 settembre ma rispetto alle norme di legge in vigore.
Inoltre, pur volendo considerare che i criteri posti nell’accordo del 6 settembre 2018 sono frutto di un accordo sindacale, si pone all’attenzione: 1. che la selezione è stata prevista ed eseguita in modo unilaterale, atteso che l’unico soggetto individuante i lavoratori da assumere è stato solo AM InvestCo, venendo, pertanto meno, il principio stesso di “accordo”; 2. che le esigenze tecnico-produttive – come indicato da varia giurisprudenza - non possono essere indicate in modo generico o riferite a generici interessi dell’impresa, ma devono essere specifiche e dimostrabili in concreto. In tal senso, ogni volta che AM InvestCo ha operato la scelta di non assumere un dipendente, doveva valutare l’esistenza del nesso di causalità fra la scelta di quel singolo dipendente e l’effettiva necessità della sua esclusione rispetto alle esigenze tecnico-produttive.
Che in realtà non fossero “inutili alle esigenze tecnico-produttive” buona parte dei lavoratori non assunti è d'altra parte dimostrato dalla stessa AM InvestCo che sta procedendo a sostituire lavoratori lasciati in cigs in Ilva AS con altri lavoratori di ditte a cui ha terziarizzato servizi (vedi pulizie civili), o a richiedere straordinari, introdurre il cumulo di mansioni, attuare spostamenti di reparto (vedi anche il punto sulla sicurezza e sulla terziarizzazione).
Pertanto il criterio è solo economico, di riduzione del costo del lavoro, non tecnico-produttivo”
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