DALLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELL'ACCORDO DEL 6 SETTEMBRE FATTA DALLO SLAI COBAS SC
-
Aggiramento dell'art.
2112 e “concorrenza sleale”.
L'accordo
del 6.9.18 ha avuto per oggetto la cessione d'azienda dall'Ilva AS al
gruppo ArcelorMittal Italia. La “cessione d'azienda” è
disciplinata dall'art.2112 che prevede il passaggio alla nuova
azienda di tutti i lavoratori occupati presso l'azienda cedente. Nel
caso in essere invece l'accordo ha eluso e aggirato la disciplina del
2112. La
scrivente ritiene... che nella vendita dell'Ilva AS non si può
concretizzare una deroga al 2112, in quanto...
...-
la deroga nel caso in specie, una fabbrica siderurgica collocata sul
mercato europeo e internazionale, si configura come illegittimo aiuto
di Stato e “concorrenza sleale” sul piano internazionale a
discapito di altre aziende del settore.
La
Corte di Giustizia si è già pronunciata in passato censurando
“aiuti” da parte dello Stato italiano, in quanto in grado di
incidere ed impedire l’uscita dal mercato di imprese decotte, cui
veniva permesso di permanervi a discapito, pertanto, di altre....
...L'ipotesi
di “concorrenza sleale”, inoltre, si configura – a parere della
scrivente - anche nella previsione di una cassa integrazione per i
lavoratori rimasti in Ilva AS di durata di cinque anni; una cigs così
lunga costituisce di fatto anch’essa un elemento distorsivo della
concorrenza, non solo rispetto alle normali concessioni di cigs ad
altre aziende nazionali, ma anche rispetto alle situazioni di aziende
siderurgiche sul piano internazionale.
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