venerdì 24 maggio 2019

L'AZIONE DELLA ARCELORMITTAL CONFERMA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ILVA/ARCELORMITTA/CGIL-CISL-UIL-UGL-USB FATTA DALLO SLAI COBAS

STRALCI DELL'ESPOSTO-DENUNCIA, presentato il 30 gennaio

- Aggiramento dell’art. 2112 e aiuto indebito di Stato
Nella vendita dell’Ilva non si poteva concretizzare la deroga al 2112 - che prevede il passaggio di tutti i lavoratori occupati presso Ilva AS, con la conservazione di tutti i diritti contrattuali acquisiti, in quanto:
non aveva per oggetto un trasferimento di impresa sottoposta a procedure concorsuali con dichiarata finalità liquidatoria, per la quale la continuazione dell’attività non sia disposta oppure sia cessata;
ha avuto, invece, per oggetto, la salvaguardia della produzione dell’acciaio italiano, che non rientra nei servizi di preminente interesse pubblico per cui può essere applicata la deroga al 2112.
La deroga nel caso in specie, pertanto, si configura come illegittimo aiuto di Stato e “concorrenza sleale” sul piano internazionale;
La Corte di Giustizia aveva già condannato la Repubblica italiana e aveva affermato che qualora la vicenda traslativa riguardi aziende in esercizio, nelle quali l’attività sia proseguita, si avrà la continuazione di tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento, indipendentemente dalla circostanza che esista un accordo sindacale che lo preveda...

- Violazione dei criteri di scelta dei lavoratori
I criteri stabiliti dalle leggi, da applicare in concorso tra loro, prevedono: 1. carichi familiari; 2. anzianità; 3. esigenze tecnico-produttive.
I criteri di selezione stabiliti dall’Accordo, nonchè quelli applicati anche in peggio da AM InvestCo hanno portato a discriminazioni nella selezione dei lavoratori.
Essa è stata prevista ed eseguita in modo unilaterale, da parte di AM InvestCo, venendo, pertanto meno, il principio stesso di “accordo; le esigenze tecnico-produttive come indicato da varia giurisprudenza - non possono essere indicate in modo generico o riferite a generici interessi dell’impresa, ma devono essere specifiche e dimostrabili in concreto - cosa che AM non ha fatto.
L’impugnazione fatta da alcune OO.SS. di alcuni singoli casi di discriminazione, cela il fatto che, al di là di singoli casi eclatanti, per tutti i 2600 lavoratori esclusi dall’assunzione presso la AM InvestCo la violazione non è rispetto all’Accordo del 6 settembre ma rispetto alle norme di legge in vigore.

- Imposizione illegittima dell’obbligo della conciliazione tombale
Essa si configura come “estorsione”, perchè fatta come conditio sine qua non per l’assunzione in AM o per la possibilità di accedere all’incentivo alle dimissioni.
La sottoscrizione di tale conciliazione si configura come un abuso, in quanto le materie su cui il lavoratore concilia/rinuncia riguardano crediti con l’Ilva AS, non con AM InvestCo. Quindi tale conciliazione obbligatoria risulta avere uno scopo unicamente ricattatorio verso il lavoratore e di favoreggiamento indebito verso l’Ilva AS.
Inoltre, vengono “conciliate” anche materie che attengono alla sicurezza e salute dei lavoratori, che per legge non possono essere oggetto di rinuncia.

- Messa più a rischio la sicurezza dei lavoratori
Tale rischio viene ad essere aumentato a seguito della rilevante riduzione di personale in reparti e attività centrali, quali, in particolare Acciaierie, Manutenzione, Agglomerato, Cokeria, Laminazione a freddo, Lamiere/tubi/finitura nastri, pulizie. In questi reparti gli operai o vengono sostituiti da ditte esterne i cui dipendenti non hanno la professionalità e l’esperienza dei lavoratori Ilva, o è in atto il cumulo di mansioni e straordinari per gli operai ora AM InvestCo che aumentano i rischi di infortunio essendo sottoposti a un maggior carico di lavoro.
Inoltre AM InvestCo intende portare la produzione di acciaio, attualmente a 4,7 milioni di tonnellate annue, a 6 milioni di tonnellate già a metà del 2019. Questo comporterà un aumento di produzione e di produttività, a fronte di un quarto di operai in meno, con effetti che ricadranno inevitabilmente anche sulla sicurezza.

- L’accordo, non escludendola, recepisce ed estende ad AM InvestCo l’immunità penale
che stabilisce che i responsabili di infortuni, di danni alla salute non sono punibili.
Esso risulta fortemente lesivo dei diritti dei lavoratori e dei cittadini e di fatto istituzionalizza una ”libertà” di delinquere per i responsabili dell’azienda.
Tale immunità penale è inoltre, incostituzionale, perchè in aperta violazione dei principi generali, di uguaglianza, universali che devono essere alla base di una legge. Questa legge invece vale solo per 1 azienda e non per tutte le aziende. Viene legalizzata una discriminazione, stabilendo di fatto che un operaio dell’Ilva/ArcelorMittal è diverso da un operaio di un’altra fabbrica; come sono diversi i cittadini di Taranto che subiscono malattie per l’inquinamento provocato dalla fabbrica siderurgica da cittadini di altre città.
Viene istituzionalizzato che ci può essere una fabbrica, una città al di sopra della legge, in cui sono sospesi i diritti costituzionali, democratici.
Questa discriminazione - questa legge di “favore” ripropone pertanto l’azione dello Stato italiano di favorire una “concorrenza sleale” sia a livello delle aziende in Italia, sia sul piano europeo e mondiale.

- Violazione dello stesso Accordo del 6 settembre 2018 - Terziarizzazione
La Mittal sta procedendo a terziarizzare alcune importanti attività, soprattutto di pulizia, di aree Officine e Manutenzioni, nonchè quelle delle aree a Verde, sostituendo con ditte esterne operai lasciati in Ilva AS, questo non era previsto dall’accordo.
Queste attività prima dell’approdo di ArcelorMittal, vedevano i lavoratori inquadrati nel contratto dei Metalmeccanici, ora i lavoratori delle ditte hanno il contratto Multiservizi. E’ evidente il vantaggio economico che questo comporta per AM InvestCo.
Tale politica di terziarizzazione/sostituzione risulta, altresì, in disapplicazione del punto “Ulteriori disposizioni” dell’Accordo, che prevede “nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato a fronte di esigenze organizzative e/o produttive, i lavoratori in quel momento ancora alle dipendenze della società ILVA avranno diritto di precedenza nell’assunzione”

- Imposizione dell’Accordo anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari e/o che avevano espresso il loro rifiuto dell’Accordo stesso.
Su questa problematica sono già intervenuti vari giuristi i quali hanno precisato che quando vengono messi in gioco diritti individuali dei lavoratori, l’accordo può valere per gli iscritti ai sindacati firmatari ma non automaticamente anche per i lavoratori non iscritti.
All’Ilva inoltre vi stato il referendum sull’Accordo che ha evidenziato la volontà di più di 4.700 operai (oltre il 45% del totale dei lavoratori) - sia coloro che non sono andati a votare, sia coloro che hanno votato esplicitamente No - di non aderire all’Accordo del 6 settembre - esito del referendum: 4368 non votanti, 392 hanno votato NO, 22 schede bianche e nulle.
La stessa giurisprudenza ha detto che “è dubbio che sia consentito ai Sindacati maggiormente rappresentativi di regolamentare gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro con efficacia vincolante, indipendentemente dalla iscrizione... Le Oo.Ss., pertanto, non possono disporre dei diritti individuali dei propri iscritti e, naturalmente, l’accordo non potrà certamente vincolare i soggetti non aderenti”.


TA. 30.1.19
Slai cobas per il sindacato di classe Taranto
Comitato cassintegrati ILVA AS
info: slaicobasta@gmail.com – 3475301704 – via Livio Andronico, 47

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