Rispondiamo, con un pò di ritardo (e ce ne dispiace) dati i molti impegni che abbiamo, ad alcune domande che sono arrivate sul Contratto di solidarietà.
DOMANDE SU CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Buon pomeriggio, sono in CDS dal 1 settembre 2013 al
25%, quantificato su base settimanale corrisponde a 1 giorno e 2 ore
settimanale di CDS, la mia domanda è la seguente: la scelta del
giorno è disposta dall'azienda o può esserci un accordo tra
dipendenti? l'altra domanda è: le 2 ore rimanenti l'azienda ce le fa
usufruire le prime due ore della giornata cioè tra le 9 e le 11
invece che dalle 16 alle 18, anche per questo può esistere un
accordo tra le parti o è a discrezione aziendale?
Risposta - La distribuzione e scelta
di giorni e orari deve essere concordata con le rappresentanze
sindacali, e ogni variazione deve essere sempre comunicata e
concordata preventivamente. L'azienda non può agire prima né
apportare nel corso del contratto variazioni in modo unilaterale.
Allorchè non c'è nell'azienda una rappresentanza sindacale, la
ditta deve fare l'accordo con i sindacati provinciali.
L'azienda può anche concordare con i lavoratori, in
mancanza di rappresentanza sindacale.
Chiaramente però non può essere neanche una scelta
solo decisa tra i dipendenti, perchè deve tener conto
dell'organizzazione aziendale e produttiva.
Vorrei sapere quanto tempo ha il datore di lavoro per
farti rientrare dalla solidarietà anche per un giorno dal momento
che io lavoro tre giorni e due di solidarietà.
Risposta – Non c'è un tempo fissato
di preavviso. Ma si può far riferimento alla normativa sulla
variazione orario part time che stabilisce 2 gg di preavviso.
Vorrei sapere se il giorno di solidarietà può essere
considerato come un giorno lavorativo per capire se può "spezzare"
il regime di astensione facoltativa a differenza di quanto normato
per il congedo parentale; Quindi avendo il giorno di solidarietà il
venerdì/lunedì, il sabato e la domenica non vengono conteggiati
come giorni di astensione facolativa, a differenza di quanto previsto
nella normativa che regola il semplice congedo parentale dove tra 2
periodi richiesti se non sono interrotti dall’attività lavorativa
(congedo-ferie-congedo) l’intero periodo viene considerato come
congedo parentale, compresi sabato e domenica?
Risposta
- La prestazione erogata per il congedo
parentale
(astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista
attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di
integrazione salariale.
Se
l’astensione facoltativa per maternità
interviene in un periodo nel quale non è prevista alcuna prestazione
di lavoro, la lavoratrice avrà diritto unicamente al trattamento di
integrazione salariale per solidarietà. Se invece l’astensione
facoltativa per maternità interviene in uno dei periodi per i quali
è prevista la prestazione piena, si deve far luogo alla sola
erogazione del trattamento di maternità.
Sono in contratto di solidarietà. Premetto che siamo 25 dipendenti totali,10 hanno la percentuale del 30% e altri 15 del 60%. L'accordo prevede riduzione prevalentemente verticale.
L'azienda vuole farmi la riduzione orizzontale. Può farlo?
Inoltre ho chiesto 4 gg di ferie e mi hanno scalato 10 giorni, dicendomi che è l'Inps che vuole così con le ferie cds. Non ho ancora maturato 10 gg di ferie cds.
Risposta
–
Per la variazione da verticale ad orizzontale l'azienda deve
concordarlo con le rappresentanze sindacali, o in mancanza con il
lavoratore – non può unilateralmente modificare l'accordo.
Per
le ferie, queste maturano
in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti
cui si applica il contratto disolidarietà. Poiché la contrattazione
collettivo dispone di norma la maturazione del rateo mensile di ferie
per prestazioni almeno pari a 15 giorni, nel caso del contratto di
solidarietà occorre verificare la misura delle ferie spettanti e le
modalità della retribuzione in base alle tipologie di riduzione
d’orario.
Nell’ipotesi
più frequente la distribuzione della riduzione d’orario avviene su
base giornaliera, il numero di giorni di ferie che maturano è pari a
quello normale e la relativa retribuzione è composta da due quote:
la prima, riferita alla parte di orario considerata lavorativa dal
contratto di solidarietà a carico del datore di lavoro; la seconda,
corrispondente alla parte di orario non lavorativa, è coperta
parzialmente dall’integrazione salariale.
In
caso di periodi settimanali di attività lavorativa ad orario pieno
alternati a periodi settimanali di inattività, i ratei maturano
soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività
lavorativa ad orario pieno e la fruizione delle ferie, naturalmente
nelle settimane considerate lavorative dal contratto di solidarietà,
comporta la corresponsione dell’intera retribuzione giornaliera a
carico del datore di lavoro.
Qualora
la distribuzione della riduzione venga realizzata mediante periodi
mensili di lavoro pieno alternati a periodi mensili senza alcuna
prestazione lavorativa, i ratei di ferie maturano solo per i periodi
effettiva prestazione la retribuzione corrispondente è interamente a
carico del datore di lavoro.
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