martedì 14 novembre 2017

Come gli avvocati di Riva manovrano per bloccare il processo - un esempio nell'ultima udienza del processo Ilva - La presenza delle parti civili, operai, cittadini può e deve far saltare queste squallide manovre per allungare i tempi all'infinito

L'udienza dell'8 novembre è stata uno spaccato esemplare di questa vergognosa e inaccettabile situazione.
Per la seconda volta in poche settimane il principale avvocato dei Riva, Annicchiarico, non si presenta in aula e fa chiedere un rinvio dell'udienza; motivo, questa volta, è una sua "malattia"; la richiesta di differimento dell'udienza viene fatta da un suo collega avvocato,  senza nè presentare un certificato medico adeguato che indicasse la malattia, nè altra documentazione, ma presentando solo una ricetta di farmaci generici e dicendo che il medico forse gli aveva diagnosticato una sospetta salmonellosi, ragion per cui l'Annicchiarico era assolutamente impossibilitato a muoversi dal domicilio. Nello stesso tempo, questo "esimio avvocato" non poteva assolutamente farsi rappresentare da suoi colleghi di studio nell'udienza.
Il PM respinge la richiesta di rinvio e aggiunge che non si capiva bene di che cosa soffrisse l'Annicchiarico. 

Fatto sta che comunque questo primo intervento, insieme ad altri interventi di avvocati di altri imputati volti a far slittare anche udienza future già fissate, fa perdere due ore, perchè la corte si ritira. Quando torna, l'ordinanza rigetta la richiesta di rinvio.  
L'ordinanza tra le altre cose afferma che l’istanza di differimento non poteva trovare accoglimento dato che la certificazione medica non specifica né il tipo di patologia né le ragioni per cui deve ritenersi assoluta la impossibilità dell'avvocato di lasciare il proprio domicilio; nello stesso tempo la documentazione relativa all’acquisto presso una farmacia di medicine a carattere generico, non può dirsi di per sé probante. Inoltre non c'è l'attestazione del medico di avere effettuato una visita sullo stesso, limitandosi a riportare quanto dal paziente riferito.
Nello stesso tempo, aggiunge l'ordinanza, l’Avvocato Annicchiarico poteva effettuare il proprio controesame in seguito, atteso che il tempo di guarigione della presunta patologia da cui sarebbe affetto è stato stimato dal medico curante in sette giorni. 

MA LA SCENEGGIATA NON FINISCE QUI...
Il "solerte avvocato", collega di Annicchiarico, a questo punto tenta un'altra manovra: "tira fuori dal cappello" un nuovo certificato medico, ricevuto via e mail pochi minuti prima, ma con la stessa data del primo certificato, il 7 novembre, che aggiornava sullo stato di salute dell’Avv. Annicchiarico, e specificava che era affetto da sindrome gastroenterica acuta febbrile. 
Quindi, neanche più "salmonellosi" ma una semplice gastroenterite...

A questo punto del "teatro" l'avvocato di Torino delle parti civili organizzate dallo Slai cobas si alza e, dichiarando la sua opposizione a questo nuovo tentativo di rinvio, fa notare che il nuovo certificato era stato redatto in data di ieri (7/11) e non ipotizzava – come aveva fatto il difensore nella sua richiesta – una patologia come la salmonellosi che era stata inizialmente indicata, ma una sindrome gastroenterica che non configura un impedimento assoluto. Ma, aggiunge, se il certificato era di ieri, poteva essere tranquillamente prodotto prima.

Tutta la squallida e "comica" manovra è chiara, perchè è evidente come la cosa sia stata tutta costruita: due certificati presentati alla distanza di 2 ore, il secondo con data del giorno prima ma presentato solo "all'occorrenza"...

Anche questa volta, però, altro tempo perso, perchè la corte si ritira nuovamente, salvo respingere nuovamente la seconda istanza di rinvio. 
Per fortuna questa volta l'ordinanza della corte è più dura e tassativa.
Nella stessa si specifica che la produzione del 2° certificato riportante la data del giorno 7 Novembre 2017 avrebbe potuto e dovuto essere prodotto unitamente alla istanza di differimento, rendendone palese l’intento defatigatorio; d'altra parte la certificazione indicava patologie ritenute non impeditive della comparizione del difensore.
Ma soprattutto aggiunge, richiamandosi alla Cassazione, che nella fattispecie pare ricorrere un comportamento difensivo costituente un potenziale abuso del diritto in quanto la ingiustificata reiterazione di questioni già proposte e risolte integra, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione - Cassazione Sezioni Unite numero 155 del 29.9.2011 - testualmente “un concreto pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento e di ciascuna delle Parti alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, nel caso in cui lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili, con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali”.

Questo è quindi l'intervento "professionale" degli avvocati, lautamente pagati, dei Riva: ricorrere a misere e meschine manovre al solo scopo di allungare il processo e far scattare prescrizioni. Perchè, d'altra parte, non sono in grado e non possono contestare nulla nel merito delle accuse processuali.

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