La Corte costituzionale si è riunita ier in camera di consiglio per discutere la questione sollevata dal Gip presso il Tribunale di Taranto su due norme del 2015 (più volte modificate), che hanno consentito la prosecuzione dell’attività dello stabilimento ILVA ed esonerato da responsabilità penale
i soggetti che hanno dato e danno attuazione al piano di risanamento,
in quanto non rispettose di vari principi costituzionali, tra cui,
anzitutto, quelli relativi alla tutela della salute e dell’ambiente.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere in un comunicato ufficiale “che
al termine della discussione è stata decisa la restituzione degli atti
al Gip, il quale, considerato che nel frattempo il legislatore è
intervenuto due volte (dl n. 34 del 2019 e, successivamente, dl n.101
del 2019, in corso di conversione in legge), dovrà valutare se
permangono la rilevanza delle questioni e i dubbi di legittimità
costituzionale“.
Di fatto è stata accolta la linea dei legali della multinazionale ArcelorMittal e dell’Avvocatura dello Stato, che oggi hanno chiesto alla Consulta di non esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma e di rinviare gli atti al gip, proprio in funzione del fatto che la norma è stata modificata dagli utlimi interventi del legislatore (il dl Crescita e il dl Imprese attualmente in corso di convesione al Senato). La palla dunque torna al gip di Taranto Benedetto Ruberto.
Come si è svolta l'udienza
Di fatto è stata accolta la linea dei legali della multinazionale ArcelorMittal e dell’Avvocatura dello Stato, che oggi hanno chiesto alla Consulta di non esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma e di rinviare gli atti al gip, proprio in funzione del fatto che la norma è stata modificata dagli utlimi interventi del legislatore (il dl Crescita e il dl Imprese attualmente in corso di convesione al Senato). La palla dunque torna al gip di Taranto Benedetto Ruberto.
Come si è svolta l'udienza
Gianmario Leone - Corriere di Taranto
Si è svolta regolarmente l’udienza pubblica alla Corte Costituzionale (giudice relatore Cartabia), in merito al giudizio di legittimità costituzionale, chiesto con ordinanza dello scorso 8 febbraio 2019 (reg. ord. n. 61 del 2019), dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Taranto Benedetto Roberto, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2,
commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), che contiene la norma sull’esimente penale (così detta ‘immunità penale’) convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2019/10/08/2ex-ilva-immunita-i-pareri-di-capristo-e-arpa/)
Nel quadro dell’udienza ex art. 409 del codice procedura penale, il gip di Taranto ha ritenuto di sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale sotto due profili: in particolare il gip ha censurato sia la norma del decreto legge sull’immunità penale (Previsione che le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 “non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro“), sia quella relativa alla proroga alla scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessario per la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento Ilva di Taranto.
(leggi l’articolo che ripercorre la vicenda https://www.corriereditaranto.it/2019/07/25/immunita-penale-la-consulta-arcelormittal-partecipera-al-giudizio6/)
Durante l’udienza pubblica di questa mattina, gli avvocati della multinazionale ArcelorMittal (avv. Massimo Luciani e avv. Elisabetta Gardini) e dell’Avvocatura dello Stato (Vincenzo Nunziata e Alessandro Jacolangeli), hanno chiesto al giudice relatore di rimettere gli atti al giudice di Taranto, visto che dallo scorso febbraio la norma è cambiata, anche se in realtà è stata semplicemente riscritta per ben due volte, prima con l’art. 36 del decreto Crescita e poi con l’art. 14 del decreto Imprese in corso di conversione al Senato. Da qui la conseguente richiesta di non decidere sulla compatibilità costituzionale dell’esimente penale concessa alla multinazionale per le condotte di attuazione del Piano Ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto.
Di parere contrario la Regione Puglia, i cui avvocati (avv. Francesco Saverio Marini, avv. Rossana Lanza e avv. Anna Bucci) hanno invece affermato che il Piano Ambientale può essere attuato senza che lo stabilimento continui a funzionare (riprendendo di fatto la tesi della Procura di Taranto all’epoca del squestro degli impianti dell’area a caldo nel luglio 2012) ed hanno chiesto che la Consulta dichiari l’incostituzionalità della norma. Nella loro requisitoria gli avvocati della Regione Puglia, che è intervenuta ad iuvandum della richiesta del gip di Taranto, hanno evidenziato che rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile del 2013, che dichiarò legittima la prima legge sull’Ilva del dicembre 2012 in quanto prevedeva un “ragionevole bilanciamento tra tutela della salute e tutela del lavoro, con un equilibrio motivato in ragione della temporaneità della misura“, le reiterate proroghe del legislatore hanno spostato nel tempo il termine di attuazione del Piano Ambientale. Pertanto, hanno evidenziato ancora, si sarebbe di fatto creata una zona franca che avrebbe impedito ai giudici l’esercizio delle loro funzioni in materia di reati penali.
Dopo le udienze di questa mattina, nel pomeriggio i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio. La decisione potrebbe arrivare in serata oppure domani, o comunque nel giro di pochi giorni.
(leggi gli articoli sull’immunità penale per l’ex Ilva
Si è svolta regolarmente l’udienza pubblica alla Corte Costituzionale (giudice relatore Cartabia), in merito al giudizio di legittimità costituzionale, chiesto con ordinanza dello scorso 8 febbraio 2019 (reg. ord. n. 61 del 2019), dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Taranto Benedetto Roberto, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2,
commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), che contiene la norma sull’esimente penale (così detta ‘immunità penale’) convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2019/10/08/2ex-ilva-immunita-i-pareri-di-capristo-e-arpa/)
Nel quadro dell’udienza ex art. 409 del codice procedura penale, il gip di Taranto ha ritenuto di sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale sotto due profili: in particolare il gip ha censurato sia la norma del decreto legge sull’immunità penale (Previsione che le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 “non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro“), sia quella relativa alla proroga alla scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessario per la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento Ilva di Taranto.
(leggi l’articolo che ripercorre la vicenda https://www.corriereditaranto.it/2019/07/25/immunita-penale-la-consulta-arcelormittal-partecipera-al-giudizio6/)
Durante l’udienza pubblica di questa mattina, gli avvocati della multinazionale ArcelorMittal (avv. Massimo Luciani e avv. Elisabetta Gardini) e dell’Avvocatura dello Stato (Vincenzo Nunziata e Alessandro Jacolangeli), hanno chiesto al giudice relatore di rimettere gli atti al giudice di Taranto, visto che dallo scorso febbraio la norma è cambiata, anche se in realtà è stata semplicemente riscritta per ben due volte, prima con l’art. 36 del decreto Crescita e poi con l’art. 14 del decreto Imprese in corso di conversione al Senato. Da qui la conseguente richiesta di non decidere sulla compatibilità costituzionale dell’esimente penale concessa alla multinazionale per le condotte di attuazione del Piano Ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto.
Di parere contrario la Regione Puglia, i cui avvocati (avv. Francesco Saverio Marini, avv. Rossana Lanza e avv. Anna Bucci) hanno invece affermato che il Piano Ambientale può essere attuato senza che lo stabilimento continui a funzionare (riprendendo di fatto la tesi della Procura di Taranto all’epoca del squestro degli impianti dell’area a caldo nel luglio 2012) ed hanno chiesto che la Consulta dichiari l’incostituzionalità della norma. Nella loro requisitoria gli avvocati della Regione Puglia, che è intervenuta ad iuvandum della richiesta del gip di Taranto, hanno evidenziato che rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile del 2013, che dichiarò legittima la prima legge sull’Ilva del dicembre 2012 in quanto prevedeva un “ragionevole bilanciamento tra tutela della salute e tutela del lavoro, con un equilibrio motivato in ragione della temporaneità della misura“, le reiterate proroghe del legislatore hanno spostato nel tempo il termine di attuazione del Piano Ambientale. Pertanto, hanno evidenziato ancora, si sarebbe di fatto creata una zona franca che avrebbe impedito ai giudici l’esercizio delle loro funzioni in materia di reati penali.
Dopo le udienze di questa mattina, nel pomeriggio i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio. La decisione potrebbe arrivare in serata oppure domani, o comunque nel giro di pochi giorni.
(leggi gli articoli sull’immunità penale per l’ex Ilva
Nessun commento:
Posta un commento