E’ slittato alla prossima settimana al Senato la discussione in Aula in merito al disegno di Legge n. 147, recante “Conversione
in Legge del Decreto Legge n.101 del 03.09.2019, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
– articolo 14 Decreto Legge n. 101/19“.
L’articolo 14 del decreto, ha ricordato Girotto, interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. Con l’articolo in esame si specifica che “l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato riguarda le condotte connesse all’attuazione del Piano ambientale – e non più dell’autorizzazione integrata ambientale – e che tali condotte non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma anche perché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal Piano ambientale“.
Si mantiene inoltre il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente relativa alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari e si contempla la possibilità che, nel caso in cui l’affittuario e i commissari straordinari pattuiranno termini più brevi per l’adempimento alle singole prescrizioni imposte dal Piano, anche l’esimente verrà meno anticipatamente. Infine, l’esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’articolo 14 del decreto, ha ricordato Girotto, interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. Con l’articolo in esame si specifica che “l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato riguarda le condotte connesse all’attuazione del Piano ambientale – e non più dell’autorizzazione integrata ambientale – e che tali condotte non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma anche perché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal Piano ambientale“.
Si mantiene inoltre il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente relativa alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari e si contempla la possibilità che, nel caso in cui l’affittuario e i commissari straordinari pattuiranno termini più brevi per l’adempimento alle singole prescrizioni imposte dal Piano, anche l’esimente verrà meno anticipatamente. Infine, l’esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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