32. Vibrazioni
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dalle vibrazioni causate dalle
attrezzature che utilizzano.
Le vibrazioni possono
essere trasmesse dalle attrezzature sia al corpo intero (carrelli
elevatori, mezzi di trasporto), sia alle mani e alle braccia
(martelli pneumatici, avvitatori, seghetti alternativi).
Livelli elevati di
vibrazioni sul corpo intero possono provocare nel tempo malattie alla
colonna vertebrale e al collo (discopatie, infiammazioni) e livelli
elevati di vibrazioni sulle mani e sulle braccia possono provocare
nel tempo malattie agli arti (malattie delle ossa, dei nervi, della
circolazione).
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore,
il livello medio giornaliero di vibrazioni, separatamente per il
corpo intero e per le mani e le braccia.
Se tale livello supera
i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di
vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori.
I lavoratori esposti a
livelli di vibrazioni elevati devono essere adeguatamente informati e
formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per
ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a
livelli di vibrazioni elevati devono poi essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria specifica.
33. Campi
elettromagnetici
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dai campi elettromagnetici presenti negli
ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività
lavorative.
Campi elettromagnetici
elevati possono essere provocati da impianti elettrici di elevata
potenza oppure da apparati radiotrasmittenti (trasmettitori e
ripetitori radiotelevisivi, di telefonia fissa e mobile).
Campi elettromagnetici
elevati possono provocare nel tempo malattie a tutto l’organismo
(tumori, alterazione del sistema immunitario, malattie
neurodegenerative).
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore,
il livello di esposizione a campi elettromagnetici.
Se tale livello supera
i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni, oppure di protezione
collettiva dei lavoratori, per ridurre i livelli di esposizione.
I lavoratori esposti a
campi elettromagnetici elevati devono essere adeguatamente informati
e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare
per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a
campi elettromagnetici elevati devono poi essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria specifica.
34. Radiazioni
ottiche artificiali
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche artificiali
presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotte dalle
loro attività lavorative.
Le radiazioni ottiche
artificiali hanno origine da diverse fonti (saldatura, getti di
metallo, sorgenti laser, lampade UV, lampade per uso medico) e
possono avere frequenze (da infrarosso a ultravioletto) e intensità
molto diverse
Le radiazioni ottiche
artificiali a seconda della loro intensità e frequenza possono
provocare malattie agli occhi (cataratta, bruciatura della cornea o
della retina) o alla pelle (eritema, bruciature, tumori cutanei).
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore,
il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Se tale livello supera
i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni di radiazioni ottiche.
Se necessario deve poi
adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori per ridurre i
livelli di radiazioni ottiche a cui sono esposti e solo se ciò non è
tecnicamente possibile, fornire DPI (occhiali, maschere, tute,
guanti).
I lavoratori esposti a
radiazioni ottiche artificiali elevate devono essere adeguatamente
informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele
adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a
radiazioni ottiche artificiali elevate devono poi essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria specifica.
35. Agenti chimici
I lavoratori hanno il
diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti
dagli agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti
nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o che si
possono formare nei processi tecnologici.
Infatti molti prodotti
chimici possono comportare elevati rischi per la sicurezza (ustioni,
incendio, esplosioni) e per la salute di tutto l’organismo
(irritazioni, intossicazione, asfissia, morte).
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore,
il livello di rischio per la salute e la sicurezza legato
all’utilizzo o alla formazione di prodotti chimici.
Se il livello di
rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure
di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti chimici
pericolosi), di protezione collettiva (impianti di aspirazione,
sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente
possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche dei
prodotti chimici (guanti, tute, mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro
deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di
emergenza.
I lavoratori esposti ad
agenti chimici pericolosi per la sicurezza e/o la salute devono
essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui
sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
A tale proposito i
lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le
cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti chimici presenti o
utilizzati che riportano i rischi degli agenti e le cautele da
adottare.
I lavoratori esposti ad
agenti chimici pericolosi per la salute devono poi essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria specifica.
36. Agenti
cancerogeni o mutageni
I lavoratori hanno il
diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti
dagli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro, da
loro utilizzati direttamente o che si possono formare nei processi
tecnologici.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di evitare l’utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni
oppure di mantenerli in un sistema chiuso. Se ciò non è possibile
deve ridurre al minimo tecnicamente possibile l’esposizione dei
lavoratori a tali agenti.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore,
il livello di rischio per la salute legato all’utilizzo o alla
presenza di prodotti cancerogeni o mutageni.
In presenza di agenti
cancerogeni o mutageni il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni), di protezione collettiva (sistemi di contenimento) e solo
se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in
funzione delle caratteristiche dei prodotti chimici (guanti, tute,
mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro
deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di
emergenza.
I lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni devono essere adeguatamente informati,
formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele
adottare per ridurre tali rischi.
A tale proposito i
lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le
cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti cancerogeni o
mutageni che riportano i rischi degli agenti e le cautele da
adottare.
I lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni devono poi essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno
specifico registro dei lavoratori esposto ad agenti cancerogeni o
mutageni.
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