martedì 9 giugno 2015

Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 5° parte

32. Vibrazioni
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle vibrazioni causate dalle attrezzature che utilizzano.
Le vibrazioni possono essere trasmesse dalle attrezzature sia al corpo intero (carrelli elevatori, mezzi di trasporto), sia alle mani e alle braccia (martelli pneumatici, avvitatori, seghetti alternativi).
Livelli elevati di vibrazioni sul corpo intero possono provocare nel tempo malattie alla colonna vertebrale e al collo (discopatie, infiammazioni) e livelli elevati di vibrazioni sulle mani e sulle braccia possono provocare nel tempo malattie agli arti (malattie delle ossa, dei nervi, della circolazione).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di vibrazioni, separatamente per il corpo intero e per le mani e le braccia.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni elevati devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

33. Campi elettromagnetici
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dai campi elettromagnetici presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività lavorative.
Campi elettromagnetici elevati possono essere provocati da impianti elettrici di elevata potenza oppure da apparati radiotrasmittenti (trasmettitori e ripetitori radiotelevisivi, di telefonia fissa e mobile).
Campi elettromagnetici elevati possono provocare nel tempo malattie a tutto l’organismo (tumori, alterazione del sistema immunitario, malattie neurodegenerative).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello di esposizione a campi elettromagnetici.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni, oppure di protezione collettiva dei lavoratori, per ridurre i livelli di esposizione.
I lavoratori esposti a campi elettromagnetici elevati devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a campi elettromagnetici elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.


34. Radiazioni ottiche artificiali
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche artificiali presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotte dalle loro attività lavorative.
Le radiazioni ottiche artificiali hanno origine da diverse fonti (saldatura, getti di metallo, sorgenti laser, lampade UV, lampade per uso medico) e possono avere frequenze (da infrarosso a ultravioletto) e intensità molto diverse
Le radiazioni ottiche artificiali a seconda della loro intensità e frequenza possono provocare malattie agli occhi (cataratta, bruciatura della cornea o della retina) o alla pelle (eritema, bruciature, tumori cutanei).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione, riducendo alla fonte le emissioni di radiazioni ottiche.
Se necessario deve poi adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori per ridurre i livelli di radiazioni ottiche a cui sono esposti e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (occhiali, maschere, tute, guanti).
I lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali elevate devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali elevate devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

35. Agenti chimici
I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o che si possono formare nei processi tecnologici.
Infatti molti prodotti chimici possono comportare elevati rischi per la sicurezza (ustioni, incendio, esplosioni) e per la salute di tutto l’organismo (irritazioni, intossicazione, asfissia, morte).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute e la sicurezza legato all’utilizzo o alla formazione di prodotti chimici.
Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti chimici pericolosi), di protezione collettiva (impianti di aspirazione, sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche dei prodotti chimici (guanti, tute, mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la sicurezza e/o la salute devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
A tale proposito i lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti chimici presenti o utilizzati che riportano i rischi degli agenti e le cautele da adottare.
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

36. Agenti cancerogeni o mutageni
I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o che si possono formare nei processi tecnologici.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di evitare l’utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni oppure di mantenerli in un sistema chiuso. Se ciò non è possibile deve ridurre al minimo tecnicamente possibile l’esposizione dei lavoratori a tali agenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all’utilizzo o alla presenza di prodotti cancerogeni o mutageni.
In presenza di agenti cancerogeni o mutageni il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni), di protezione collettiva (sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche dei prodotti chimici (guanti, tute, mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
A tale proposito i lavoratori devono avere a disposizione le schede di sicurezza (le cosiddette schede a 16 punti) di tutti i prodotti cancerogeni o mutageni che riportano i rischi degli agenti e le cautele da adottare.
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposto ad agenti cancerogeni o mutageni.

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