25. Segnaletica di
sicurezza
I lavoratori hanno il
diritto di essere informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro
mediante segnali o avvertimento che indichino chiaramente il tipo di
pericolo e gli obblighi e i divieti relativi.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di utilizzare cartelli segnaletici (di pericolo, divieto,
obbligo, salvataggio, attrezzature antincendio) rispondenti per
forma, colore, dimensioni a specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di segnalare secondo specifiche norme tecniche le
tubazioni e i contenitori, le vie di circolazione ed eventuali
ostacoli.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di adottare, se necessario, sistemi di avvertimento
mediante segnali luminosi, acustici, verbali, gestuali, definiti da
specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di informare in maniera dettagliata i lavoratori sul
significato di ciascun segnale o avvertimento.
26. Movimentazione
manuale dei carichi
I lavoratori hanno il
diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante dalla
movimentazione manuale di carichi.
Attività di
movimentazione dei carichi troppo impegnative per l’organismo
possono provocare nel tempo malattie (ernia del disco, lombalgia,
infiammazione delle braccia, tunnel carpale).
Tale tutela si applica
alle attività di sollevamento di carichi pesanti, alle attività di
traino e spinta di oggetti, alla movimentazione continua delle
braccia.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni
singolo lavoratore, se la movimentazione manuale di carichi comporta
rischi per la salute.
In caso affermativo, il
datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure tecniche e
organizzative per ridurre il fattore di rischio da movimentazione
manuale dei carichi.
I lavoratori esposti a
rischio da movimentazione manuale dei carichi devono essere
adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono
esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a
rischio da movimentazione manuale dei carichi devono poi essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
27. Utilizzo di
videoterminali
I lavoratori hanno il
diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante
dall’utilizzo di videoterminali.
Le postazioni di lavoro
con videoterminali devono essere realizzate secondo precise norme
tecniche per quanto riguarda le dimensioni del piano di lavoro, la
caratteristiche della sedia, l’illuminazione, l’areazione.
I lavoratori che
utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana
hanno diritto a pause nella loro attività e devono essere
adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su
quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori che
utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana
devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
28. Microclima
I lavoratori hanno il
diritto di lavorare in condizioni microclimatiche (temperatura,
umidità, ventilazione) confortevoli e che non comportino stress
termico caldo o freddo.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di garantire negli ambienti di lavoro condizioni
microclimatiche confortevoli e assenza di stress termico, secondo
quanto definito da specifiche norme tecniche.
Solo se non è
tecnicamente possibile garantire condizioni microclimatiche
accettabili, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei
DPI.
29. Radiazioni
ottiche naturali (luce solare diretta)
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche naturali (luce
solare diretta).
La luce solare diretta,
se particolarmente intensa e per periodi prolungati di esposizione,
può provocare malattie alla pelle (scottature, tumori cutanei).
Il datore di lavoro
deve fornire adeguati sistemi di protezione collettiva contro la luce
diretta del sole e, solo se ciò non è tecnicamente possibile,
fornire mezzi di protezioni individuali, comprese creme di
protezione.
30. Radiazioni
ionizzanti
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dalle radiazioni ionizzanti presenti negli
ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività
lavorative.
Le radiazioni
ionizzanti derivano da sostanze radioattive naturali o artificiali,
dall’utilizzo di macchine per raggi x, dal lavoro sotterraneo.
Esposizione
significative a radiazioni ionizzanti possono provocare nel tempo
malattie a tutto l’organismo (tumori, sterilità, alterazione
genetiche, malattie trasmesse ai figli).
Ogni attività che
comporta significative esposizioni a radiazioni ionizzanti deve
essere comunicata e autorizzata dalle autorità competenti.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e mediante
misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio
giornaliero di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Se tale livello supera
i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di
radiazioni ionizzanti a cui sono esposti i lavoratori.
I lavoratori esposti a
radiazioni ionizzanti devono essere adeguatamente informati e formati
sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre
tali rischi.
I lavoratori esposti a
radiazioni ionizzanti devono poi essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria specifica.
31. Rumore
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dal rumore presente negli ambienti di
lavoro in cui operano o prodotto dalle loro attività lavorative.
Infatti livelli elevati
di rumore possono provocare nel tempo malattie agli organi uditivi
(sordità, vertigini).
Inoltre livelli elevati
di rumore possono rendere impossibile avvertire i segnali di
avvertimento e di emergenza.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se
necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore,
il livello medio giornaliero di rumore.
Se tale livello supera
i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di
prevenzione tecniche per ridurre i livelli di rumore alla fonte.
Se necessario deve poi
adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori
(insonorizzazioni) per ridurre i livelli di rumore a cui sono esposti
e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (cuffie,
tappi).
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare che i DPI adottati siano efficaci e che non
comportino un isolamento eccessivo con impossibilità di avvertire i
segnali di avvertimento e di emergenza.
I lavoratori esposti a
livelli di rumore elevati devono essere adeguatamente informati,
formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele
adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a
livelli di rumore elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria specifica.
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