giovedì 11 giugno 2015

Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 6° e ultima parte

37. Amianto
I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti all’amianto eventualmente presente nei luoghi di lavoro.
Nel caso di lavorazioni di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto, di smaltimento di amianto e di bonifica delle aree interessate, i lavoratori direttamente coinvolti devono essere adeguatamente protetti dall’esposizione a polveri di amianto. Tutti gli altri lavoratori non direttamente coinvolti non devono essere assolutamente esposti a polveri di amianto.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare la presenza di amianto prima di intraprendere lavorazioni di demolizione o di manutenzione.
In caso di presenza di amianto, per tali lavorazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all’esposizione all’amianto.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di notificare alla ASL ogni lavorazioni che comporti demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto.
Le lavorazioni che comportano demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto devono essere eseguite in ambienti confinati o dopo avere reso inerte l’amianto. Esse possono essere eseguite solo da ditte abilitate e in assenza di lavoratori di altre ditte.
In tali lavorazioni il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (sistemi di aspirazione delle polveri prodotte, pulizia dei locali e delle attrezzature, sigillatura dei materiali appena rimossi) e di protezione collettiva (confinamento delle aree), fornire DPI adeguati ai lavoratori incaricati delle lavorazioni (guanti, tute, mascherine, occhiali), predisporre adeguate misure igieniche (spogliatoi dedicati, docce).
I lavoratori esposti ad amianto devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti ad amianto devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposto ad amianto.


38. Agenti biologici
I lavoratori hanno il diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti dagli agenti biologici pericolosi per la salute presenti nei luoghi di lavoro, da loro utilizzati direttamente o con i quali possono comunque venire a contatto.
Gli agenti biologici pericolosi possono essere direttamente utilizzati nel ciclo produttivo (aziende farmaceutiche, alimentari), oppure essere presenti a causa delle lavorazioni eseguite (attività ospedaliere, lavorazioni su condotte fognarie, trattamento rifiuti), oppure ancora per condizioni igieniche non ottimali (scarsa pulizia dei servizi, mancata disinfezione dell’acqua potabile).
Gli agenti biologici possono essere batteri, virus, parassiti, funghi e vengono classificati in ordine di pericolosità crescente nei gruppi da 1 a 4.
In caso di utilizzo deliberato di agenti biologici dei gruppi 2 e 3 il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere comunicazione alla ASL.
In caso di utilizzo deliberato di agenti biologici del gruppo 4 il datore di lavoro deve essere autorizzato dal Ministero della salute.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato all’utilizzo o alla presenza di agenti biologici.
Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti biologici pericolosi, igienizzazione), di protezione collettiva (sistemi di contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI adeguati in funzione delle caratteristiche degli agenti biologici (guanti, tute, mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di emergenza.
I lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi per la salute devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi per la salute devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi.


39. Atmosfere esplosive
I lavoratori hanno il diritto di lavorare in ambienti di lavoro in cui il rischio di esplosione non esista oppure sia ridotto al minimo tecnicamente possibile.
Il rischio di esplosione deriva dalla presenza di particolari tipi di gas, vapori, nebbie, polveri infiammabili che a seguito dell’accensione propagano la combustione in maniera violenta all’atmosfera circostante.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni luogo di lavoro il livello di rischio di esposizione e classificare di conseguenza ogni luogo in funzione di tale rischio.
Se il livello di rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (eliminazione o riduzione della possibilità di formazione di atmosfere esplosive, eliminazione o riduzione della possibile accensione dell’atmosfera esplosiva) oppure di protezione (dispositivi di contenimento dell’esplosione, valvole di sfiato).
Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti rischi di esplosione gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo specifici criteri tecnici, devono essere presenti adeguati impianti di messa a terra, anche per la protezione da scariche elettrostatiche o atmosferiche che devono essere verificati periodicamente, devono essere adottate specifiche procedure di lavoro (divieto di usare fiamme libere, divieto di fumare).
I lavoratori destinati a lavorare in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosione devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !


A cura di Marco Spezia
INGEGNERE E TECNICO DELLA SICUREZZA
MEDICINA DEMOCRATICA

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