37. Amianto
I lavoratori hanno il
diritto a non essere esposti all’amianto eventualmente presente nei
luoghi di lavoro.
Nel caso di lavorazioni
di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto, di
smaltimento di amianto e di bonifica delle aree interessate, i
lavoratori direttamente coinvolti devono essere adeguatamente
protetti dall’esposizione a polveri di amianto. Tutti gli altri
lavoratori non direttamente coinvolti non devono essere assolutamente
esposti a polveri di amianto.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di individuare la presenza di amianto prima di
intraprendere lavorazioni di demolizione o di manutenzione.
In caso di presenza di
amianto, per tali lavorazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di
valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante
misure ambientali, per ogni singolo lavoratore, il livello di rischio
per la salute legato all’esposizione all’amianto.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di notificare alla ASL ogni lavorazioni che comporti
demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto.
Le lavorazioni che
comportano demolizione o manutenzione di materiali contenenti amianto
devono essere eseguite in ambienti confinati o dopo avere reso inerte
l’amianto. Esse possono essere eseguite solo da ditte abilitate e
in assenza di lavoratori di altre ditte.
In tali lavorazioni il
datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione (sistemi di
aspirazione delle polveri prodotte, pulizia dei locali e delle
attrezzature, sigillatura dei materiali appena rimossi) e di
protezione collettiva (confinamento delle aree), fornire DPI adeguati
ai lavoratori incaricati delle lavorazioni (guanti, tute, mascherine,
occhiali), predisporre adeguate misure igieniche (spogliatoi
dedicati, docce).
I lavoratori esposti ad
amianto devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati
sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre
tali rischi.
I lavoratori esposti ad
amianto devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
specifica. Deve essere inoltre creato uno specifico registro dei
lavoratori esposto ad amianto.
38. Agenti biologici
I lavoratori hanno il
diritto a non essere esposti oppure ad essere adeguatamente protetti
dagli agenti biologici pericolosi per la salute presenti nei luoghi
di lavoro, da loro utilizzati direttamente o con i quali possono
comunque venire a contatto.
Gli agenti biologici
pericolosi possono essere direttamente utilizzati nel ciclo
produttivo (aziende farmaceutiche, alimentari), oppure essere
presenti a causa delle lavorazioni eseguite (attività ospedaliere,
lavorazioni su condotte fognarie, trattamento rifiuti), oppure ancora
per condizioni igieniche non ottimali (scarsa pulizia dei servizi,
mancata disinfezione dell’acqua potabile).
Gli agenti biologici
possono essere batteri, virus, parassiti, funghi e vengono
classificati in ordine di pericolosità crescente nei gruppi da 1 a
4.
In caso di utilizzo
deliberato di agenti biologici dei gruppi 2 e 3 il datore di lavoro
ha l’obbligo di trasmettere comunicazione alla ASL.
In caso di utilizzo
deliberato di agenti biologici del gruppo 4 il datore di lavoro deve
essere autorizzato dal Ministero della salute.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni
singolo lavoratore, il livello di rischio per la salute legato
all’utilizzo o alla presenza di agenti biologici.
Se il livello di
rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure
di prevenzione (riduzione o eliminazione degli agenti biologici
pericolosi, igienizzazione), di protezione collettiva (sistemi di
contenimento) e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire
DPI adeguati in funzione delle caratteristiche degli agenti biologici
(guanti, tute, mascherine, occhiali).
Il datore di lavoro
deve inoltre definire specifiche procedure di sicurezza per i casi di
emergenza.
I lavoratori esposti ad
agenti biologici pericolosi per la salute devono essere adeguatamente
informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su
quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti ad
agenti biologici pericolosi per la salute devono poi essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica. Deve essere inoltre
creato uno specifico registro dei lavoratori esposti ad agenti
biologici pericolosi.
39. Atmosfere
esplosive
I lavoratori hanno il
diritto di lavorare in ambienti di lavoro in cui il rischio di
esplosione non esista oppure sia ridotto al minimo tecnicamente
possibile.
Il rischio di
esplosione deriva dalla presenza di particolari tipi di gas, vapori,
nebbie, polveri infiammabili che a seguito dell’accensione
propagano la combustione in maniera violenta all’atmosfera
circostante.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni
luogo di lavoro il livello di rischio di esposizione e classificare
di conseguenza ogni luogo in funzione di tale rischio.
Se il livello di
rischio non è trascurabile, il datore di lavoro deve adottare misure
di prevenzione (eliminazione o riduzione della possibilità di
formazione di atmosfere esplosive, eliminazione o riduzione della
possibile accensione dell’atmosfera esplosiva) oppure di protezione
(dispositivi di contenimento dell’esplosione, valvole di sfiato).
Nei luoghi di lavoro in
cui sono presenti rischi di esplosione gli impianti elettrici devono
essere realizzati secondo specifici criteri tecnici, devono essere
presenti adeguati impianti di messa a terra, anche per la protezione
da scariche elettrostatiche o atmosferiche che devono essere
verificati periodicamente, devono essere adottate specifiche
procedure di lavoro (divieto di usare fiamme libere, divieto di
fumare).
I lavoratori destinati
a lavorare in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosione devono
essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono
esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
SICUREZZA SUL
LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !
A cura di Marco Spezia
INGEGNERE E TECNICO
DELLA SICUREZZA
MEDICINA DEMOCRATICA
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