Continua il corso di base rivolto a tutti i lavoratori e agli RLS, a
cura della Rete nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro e sui
territori.
16. Gestione dei contratti di appalto
E' un corso curato da
Marco Spezia
INGEGNERE E TECNICO
DELLA SICUREZZA
MEDICINA DEMOCRATICA - sp-mail@libero.it
16. Gestione dei contratti di appalto
I lavoratori di più
ditte che, a seguito di contratto di appalto, lavorano
contemporaneamente nello stesso luogo hanno il diritto di essere
tutelati anche dai rischi presenti in luoghi di lavoro a loro
sconosciuti e/o che derivano dall’interferenze tra le varie ditte.
Il datore di lavoro
committente deve verificare l’idoneità alla gestione della salute
e della sicurezza delle ditte appaltate e deve segnalare alle ditte
appaltate i rischi dell’ambiente di lavoro in cui si svolge
l’appalto e le misure di sicurezza adottate, comprese quelle per
l’emergenza.
Il datori di lavoro
committente e appaltato devono cooperare per eliminare o ridurre i
rischi dovuti alle interferenze tra le diverse ditte.
A tale proposito il
datore di lavoro committente deve elaborare uno specifico documento
di valutazione dei rischio (DUVRI) che contenga le misure di
prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da
interferenze.
17. Luoghi di lavoro
I lavoratori hanno il
diritto di lavorare in ambienti che non compromettano la loro salute.
I lavoratori hanno
diritto a luoghi di lavoro ventilati, ben illuminati, protetti dalle
intemperie, con servizi igienici e spogliatoi, con adeguato spazio e
altezza, con adeguate vie di transito e di fuga in caso di emergenza.
In caso di lavorazioni
insudicianti o che comportino l’utilizzo di prodotti chimici o di
agenti biologici, gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere
tali da garantire misure di igiene adeguati alle lavorazioni
eseguite.
I luoghi di lavoro
devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e pulizia.
18. Macchine e
attrezzature
I lavoratori hanno il
diritto di utilizzare solo macchine e attrezzature “a norma”.
Per macchine e
attrezzature “a norma” si intendono quello marcate CE, cioè
costruite secondo precise norme tecniche e sottoposte a controllo da
parte dei fabbricanti o da Organismi privati di controllo.
Per le macchine più
vecchie (prodotte prima del 1996) il datore di lavoro deve applicare
tutte le misure di sicurezza per adeguarle a quanto definito da norme
tecniche.
Il datore di lavoro
deve eseguire sulle macchine la manutenzione necessaria a mantenerle
in efficienza anche per quanto riguarda la sicurezza.
Su particolari
categorie di macchine (gru, paranchi, cestelli elevatori, apparecchi
in pressione) devono essere eseguiti controlli specifici sia da parte
di tecnici qualificati dell’azienda, sia da parte di organismi di
controllo pubblici (ASL) o privati autorizzati dal Ministero del
lavoro.
I lavoratori hanno il
diritto di essere formati e addestrati su come utilizzare le
macchine, prima di cominciare a utilizzarle.
L’addestramento è
obbligatorio per macchine che richiedono competenze specifiche e che
comportano rischi particolari.
19. Dispositivi di
protezione individuali (DPI)
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti individualmente da DPI per i rischi
specifici a cui sono sottoposti.
Il datore di lavoro
deve fare utilizzare i DPI solo se non riesce a eliminare i rischi
alla fonte o a proteggere i lavoratori a livello collettivo.
Il datore di lavoro
deve scegliere i DPI in funzione dei rischio, secondo precise norme
tecniche, curando anche l’ergonomia dei lavoratori e deve fornire
ai lavoratori le informazioni e la formazione per il loro utilizzo.
Per alcuni DPI (cinture
di sicurezza, protettori dell’udito) è obbligatorio un
addestramento specifico.
L’acquisto, la
consegna e la manutenzione dei DPI sono a totale carico del datore di
lavoro. Se i DPI a seguito dell’utilizzo sono danneggiati o perdono
in generale le loro caratteristiche di protezione, il datore di
lavoro li deve immediatamente sostituire, sempre a suo totale carico.
I DPI sono destinati a
uso personale. Se ciò non è possibile (lo stesso DPI viene
assegnato a più lavoratori) il datore di lavoro deve curare le
condizioni igieniche perché ciò sia possibile.
20. Impianti e
apparecchiature elettrici
I lavoratori hanno il
diritto di essere protetti dai rischi derivanti da impianti e
apparecchiature elettrici (elettrocuzione da contatto diretto o
indiretto, incendi, esplosioni).
Il datore di lavoro
deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché
gli impianti elettrici siano progettati, costruiti, tenuti in
manutenzione e controllati secondo specifiche norme tecniche.
21. Lavoro sotto
tensione
E’ proibito eseguire
lavori su impianti in tensione.
Ciò è possibile
soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati,
seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele
dettate da specifiche norme tecniche.
22. Lavori in
prossimità di conduttori in tensione
E’ proibito eseguire
lavori in prossimità di conduttori in tensione.
Ciò è possibile
soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati,
seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele
dettate da specifiche norme tecniche.
23. Cantieri
temporanei e mobili
In caso di lavorazioni
in cantieri i lavoratori hanno il diritto di essere tutelati da
specifiche misure di tutela verso i rischi delle proprie attività e
verso quelli derivanti da interferenze con i lavoratori di altre
ditte.
Il committente ha
l’obbligo di promuovere, mediante misure organizzative e tecniche
formalizzate (Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC), il
coordinamento tra le varie ditte coinvolte nel cantiere al fine di
eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i
lavoratori presenti.
I datori di lavori
delle ditte appaltate hanno l’obbligo di adottare, nello
svolgimento delle proprie attività, le misure di prevenzione e
protezione definite, a partire da precise disposizioni di legge, dal
loro specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal PSC generale
di coordinamento dell’intero cantiere.
24. Lavori in quota
Il lavoratori hanno il
diritto di essere protetti in misura adeguata nell’esecuzione di
lavori in quota.
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di adottare misure di protezione contro le cadute
dall’alto, privilegiando quelle collettive (ponteggi, trabattelli,
piattaforme elevatrici) rispetto a quelle individuali (imbragature,
linee vita).
Le misure di protezione
collettiva devono rispondere a precise norme tecniche e se necessario
essere progettate da tecnico abilitato e accompagnate da chiare
istruzioni per il montaggio e l’utilizzo.
Anche le misure di
protezione individuale devono rispondere a precise norme tecniche.
I lavoratori che
eseguono lavori in quota devono essere adeguatamente informati,
formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele
adottare per eliminare o ridurre tali rischi.
I lavoratori che
eseguono lavori in quota devono poi essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria specifica.
(riprende lunedì 8 giugno)
Nessun commento:
Posta un commento