venerdì 5 giugno 2015

Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 3° parte

Continua il corso di base rivolto a tutti i lavoratori e agli RLS, a cura della Rete nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro e sui territori.

E' un corso curato da
Marco Spezia
INGEGNERE E TECNICO DELLA SICUREZZA
MEDICINA DEMOCRATICA - sp-mail@libero.it

16. Gestione dei contratti di appalto

I lavoratori di più ditte che, a seguito di contratto di appalto, lavorano contemporaneamente nello stesso luogo hanno il diritto di essere tutelati anche dai rischi presenti in luoghi di lavoro a loro sconosciuti e/o che derivano dall’interferenze tra le varie ditte.

Il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità alla gestione della salute e della sicurezza delle ditte appaltate e deve segnalare alle ditte appaltate i rischi dell’ambiente di lavoro in cui si svolge l’appalto e le misure di sicurezza adottate, comprese quelle per l’emergenza.

Il datori di lavoro committente e appaltato devono cooperare per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse ditte.

A tale proposito il datore di lavoro committente deve elaborare uno specifico documento di valutazione dei rischio (DUVRI) che contenga le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.



17. Luoghi di lavoro

I lavoratori hanno il diritto di lavorare in ambienti che non compromettano la loro salute.

I lavoratori hanno diritto a luoghi di lavoro ventilati, ben illuminati, protetti dalle intemperie, con servizi igienici e spogliatoi, con adeguato spazio e altezza, con adeguate vie di transito e di fuga in caso di emergenza.

In caso di lavorazioni insudicianti o che comportino l’utilizzo di prodotti chimici o di agenti biologici, gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere tali da garantire misure di igiene adeguati alle lavorazioni eseguite.

I luoghi di lavoro devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e pulizia.



18. Macchine e attrezzature

I lavoratori hanno il diritto di utilizzare solo macchine e attrezzature “a norma”.

Per macchine e attrezzature “a norma” si intendono quello marcate CE, cioè costruite secondo precise norme tecniche e sottoposte a controllo da parte dei fabbricanti o da Organismi privati di controllo.

Per le macchine più vecchie (prodotte prima del 1996) il datore di lavoro deve applicare tutte le misure di sicurezza per adeguarle a quanto definito da norme tecniche.

Il datore di lavoro deve eseguire sulle macchine la manutenzione necessaria a mantenerle in efficienza anche per quanto riguarda la sicurezza.

Su particolari categorie di macchine (gru, paranchi, cestelli elevatori, apparecchi in pressione) devono essere eseguiti controlli specifici sia da parte di tecnici qualificati dell’azienda, sia da parte di organismi di controllo pubblici (ASL) o privati autorizzati dal Ministero del lavoro.

I lavoratori hanno il diritto di essere formati e addestrati su come utilizzare le macchine, prima di cominciare a utilizzarle.

L’addestramento è obbligatorio per macchine che richiedono competenze specifiche e che comportano rischi particolari.



19. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti individualmente da DPI per i rischi specifici a cui sono sottoposti.

Il datore di lavoro deve fare utilizzare i DPI solo se non riesce a eliminare i rischi alla fonte o a proteggere i lavoratori a livello collettivo.

Il datore di lavoro deve scegliere i DPI in funzione dei rischio, secondo precise norme tecniche, curando anche l’ergonomia dei lavoratori e deve fornire ai lavoratori le informazioni e la formazione per il loro utilizzo.

Per alcuni DPI (cinture di sicurezza, protettori dell’udito) è obbligatorio un addestramento specifico.

L’acquisto, la consegna e la manutenzione dei DPI sono a totale carico del datore di lavoro. Se i DPI a seguito dell’utilizzo sono danneggiati o perdono in generale le loro caratteristiche di protezione, il datore di lavoro li deve immediatamente sostituire, sempre a suo totale carico.

I DPI sono destinati a uso personale. Se ciò non è possibile (lo stesso DPI viene assegnato a più lavoratori) il datore di lavoro deve curare le condizioni igieniche perché ciò sia possibile.



20. Impianti e apparecchiature elettrici

I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dai rischi derivanti da impianti e apparecchiature elettrici (elettrocuzione da contatto diretto o indiretto, incendi, esplosioni).

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché gli impianti elettrici siano progettati, costruiti, tenuti in manutenzione e controllati secondo specifiche norme tecniche.



21. Lavoro sotto tensione

E’ proibito eseguire lavori su impianti in tensione.

Ciò è possibile soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati, seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele dettate da specifiche norme tecniche.



22. Lavori in prossimità di conduttori in tensione

E’ proibito eseguire lavori in prossimità di conduttori in tensione.

Ciò è possibile soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati, seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele dettate da specifiche norme tecniche.



23. Cantieri temporanei e mobili

In caso di lavorazioni in cantieri i lavoratori hanno il diritto di essere tutelati da specifiche misure di tutela verso i rischi delle proprie attività e verso quelli derivanti da interferenze con i lavoratori di altre ditte.

Il committente ha l’obbligo di promuovere, mediante misure organizzative e tecniche formalizzate (Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC), il coordinamento tra le varie ditte coinvolte nel cantiere al fine di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti.

I datori di lavori delle ditte appaltate hanno l’obbligo di adottare, nello svolgimento delle proprie attività, le misure di prevenzione e protezione definite, a partire da precise disposizioni di legge, dal loro specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal PSC generale di coordinamento dell’intero cantiere.



24. Lavori in quota

Il lavoratori hanno il diritto di essere protetti in misura adeguata nell’esecuzione di lavori in quota.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure di protezione contro le cadute dall’alto, privilegiando quelle collettive (ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici) rispetto a quelle individuali (imbragature, linee vita).

Le misure di protezione collettiva devono rispondere a precise norme tecniche e se necessario essere progettate da tecnico abilitato e accompagnate da chiare istruzioni per il montaggio e l’utilizzo.

Anche le misure di protezione individuale devono rispondere a precise norme tecniche.

I lavoratori che eseguono lavori in quota devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per eliminare o ridurre tali rischi.

I lavoratori che eseguono lavori in quota devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

(riprende lunedì 8 giugno)

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