“Domani si chiude il referendum in Ilva sull’accordo siglato dai
sindacati con il futuro proprietario dell’azienda. Dopo mesi di attese,
audizioni, letture e studi si chiude oggi la partita lavoro/salute
giocata purtroppo sulla pelle degli operai e anche su quella di tutti i
cittadini che sono fuori da quella fabbrica ma troppo vicini per non
essere coinvolti nelle sue vicissitudini. A pesare come una pietra
tombale sulla città non ci sono solamente i mesi che vanno
dall’insediamento del GOVERNO DEL CAMBIAMENTO, ci sono i mesi di
campagna elettorale che l’hanno preceduto, ci sono 12 decreti SALVA ILVA
il cui merito va tutto al PD. Se riavvolgiamo il nastro fino al
sequestro della magistratura per noi si accende una data che non potremo
dimenticare mai ‘2 agosto 2012′. In quella data i sindacati sono
arrivati compatti nella nostra Piazza della Vittoria ad aprire la
partita che vogliono chiudere col referendum di questi giorni. Da allora
la loro linea non è mai cambiata, fingendo di difendere posti di
lavoro, difendono un’azienda che a Taranto ha tolto tutto partendo
dall’aria. Perché un sindacato passi dalla parte del padrone è
un’analisi che coinvolge tanti aspetti che ora distoglierebbe dagli
effetti di questo passaggio sui quali vogliamo portare l’attenzione di
tutti. Dal 2 agosto 2012 proviamo a spiegare che gli effetti di
politiche innaturali e contrarie alla natura sindacale li abbiamo pagati
con decenni di mancata sicurezza, di mancata applicazione delle
pratiche operative, di sottomissione ad un ricatto che da quella data è
venuto allo scoperto. Da allora contiamo 8 morti sul lavoro e migliaia
di morti per effetto dell’inquinamento. A noi viene la pelle d’oca,
scendono lacrime amare, salgono grida che abbiamo portato ovunque. A
loro, ai sindacati, ai difensori della classe operaia viene in mente un
accordo che racchiude il metodo e gli obiettivi più irrispettosi e
offensivi che gli operai potessero aspettarsi. A partire dal voto
espresso senza tesserino ma affiancandolo ad un numero di matricola. Una
pratica irregolare, giustificata con un incredibile “vi conosciamo
tutti”!!! Come non fidarsi di una gestione così trasparente? Che maligni
che siamo! Ma andiamo nel merito di un accordo capestro, elaborato alla
faccia di decenni di lotte per i diritti dei lavoratori. Ad una prima
analisi ecco le incertezze più gravi, imposte ai lavoratori, che saltano
agli occhi:
1. Non è chiaro alle dipendenze DI CHI verrà concretamente assunto l’operaio. Se AM InvestCo o le società appositamente costituite per l’operazione. Se sarà la società madre, è possibile che il dipendente possa non essere collocato presso lo stabilimento di Taranto, ma altrove nel mondo
2. Da nessuna parte è scritto nell’accordo che i dipendenti verranno adibiti da AM InvestoCo o dalle sue affiliate presso lo stabilimento di Taranto. Anzi, nell’allegato 1 recante il modello di proposta di assunzione, è espressamente previsto che il nuovo datore di lavoro, a suo insindacabile giudizio, abbia la facoltà di trasferire la sede di servizio.
3. L’accordo prevede l’interruzione definitiva e transattiva del rapporto di lavoro con Ilva e la nuova assunzione da AM InvestCo/affiliate, in deroga alle norme codicistiche e giuslavoristiche che prevedono il principio di continuità del rapporto di lavoro con l’affittuario d’azienda (con obbligo di acquisto, come nella fattispecie). In questo modo il nuovo datore NON RISPONDERA’ di alcuna pretesa che il dipendente abbia ad avere e che sia riconducibile al pregresso, sia in termini economici, che previdenziali e persino eventualmente risarcitori. Analogamente nessuna pretesa potrà rivendicare il lavoratore nei confronti di Ilva, perché per la conclusione del vecchio rapporto di lavoro finalizzato alla nuova assunzione è espressamente prevista LA RINUNCIA del lavoratore alle garanzie previste dall’Art. 2113 Cod. Civ. che testualmente dispone invece che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro (…) non sono valide”. In sostanza nessuna pretesa giuridicamente tutelabile, che sia riconducibile al passato, potrà essere fatta valere né contro il vecchio né contro il nuovo datore di lavoro, essendo il dipendente chiamato ad una rinuncia preventiva, totale e tombale dei propri diritti.
4. Il Premio di Risultato per il lavoratore è subordinato all’utile di esercizio, nel senso che deve essere positivo. Tuttavia nell’accordo l’utile di esercizio è riferito al bilancio CONSOLIDATO, ovvero a quello di tutto il gruppo, non solo di quello della società che concretamente assumerà il lavoratore. Questo permetterà facili manovre per aggirare l’obbligo datoriale alla corresponsione del PdR.
Felicitazioni a chi ancora non vuole capire”.
Su questo blog leggi No all'Accordo ILVA - Arcelor Mittal/Governo Di Maio/Salvini/sindacati CGIL/CISL/UIL/USB
1. Non è chiaro alle dipendenze DI CHI verrà concretamente assunto l’operaio. Se AM InvestCo o le società appositamente costituite per l’operazione. Se sarà la società madre, è possibile che il dipendente possa non essere collocato presso lo stabilimento di Taranto, ma altrove nel mondo
2. Da nessuna parte è scritto nell’accordo che i dipendenti verranno adibiti da AM InvestoCo o dalle sue affiliate presso lo stabilimento di Taranto. Anzi, nell’allegato 1 recante il modello di proposta di assunzione, è espressamente previsto che il nuovo datore di lavoro, a suo insindacabile giudizio, abbia la facoltà di trasferire la sede di servizio.
3. L’accordo prevede l’interruzione definitiva e transattiva del rapporto di lavoro con Ilva e la nuova assunzione da AM InvestCo/affiliate, in deroga alle norme codicistiche e giuslavoristiche che prevedono il principio di continuità del rapporto di lavoro con l’affittuario d’azienda (con obbligo di acquisto, come nella fattispecie). In questo modo il nuovo datore NON RISPONDERA’ di alcuna pretesa che il dipendente abbia ad avere e che sia riconducibile al pregresso, sia in termini economici, che previdenziali e persino eventualmente risarcitori. Analogamente nessuna pretesa potrà rivendicare il lavoratore nei confronti di Ilva, perché per la conclusione del vecchio rapporto di lavoro finalizzato alla nuova assunzione è espressamente prevista LA RINUNCIA del lavoratore alle garanzie previste dall’Art. 2113 Cod. Civ. che testualmente dispone invece che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro (…) non sono valide”. In sostanza nessuna pretesa giuridicamente tutelabile, che sia riconducibile al passato, potrà essere fatta valere né contro il vecchio né contro il nuovo datore di lavoro, essendo il dipendente chiamato ad una rinuncia preventiva, totale e tombale dei propri diritti.
4. Il Premio di Risultato per il lavoratore è subordinato all’utile di esercizio, nel senso che deve essere positivo. Tuttavia nell’accordo l’utile di esercizio è riferito al bilancio CONSOLIDATO, ovvero a quello di tutto il gruppo, non solo di quello della società che concretamente assumerà il lavoratore. Questo permetterà facili manovre per aggirare l’obbligo datoriale alla corresponsione del PdR.
Felicitazioni a chi ancora non vuole capire”.
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