Confermata in Appello la sentenza per «discriminazione» su manifesti apparsi a Saronno nel 2016
MILANO. Usare la parola «clandestini» ha «carattere
discriminatorio»: lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano che ha
confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, accogliendo
il ricorso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e
del Naga, aveva anche condannato la Lega Nord per alcuni manifesti
apparsi nell’aprile 2016 a Saronno, in provincia di Varese, per l’arrivo
di «32 clandestini» che l’allora Governo avrebbe voluto mandare nella
cittadina (che conta quasi 40 mila abitanti). Con
la condanna di primo grado il Carroccio era stato condannato a versare 5
mila euro di risarcimento a ciascuna delle due associazioni, difese dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, che avevano fatto partire la denuncia.
Nella condanna d’appello i giudici della Corte milanese, Canziani-Troiani-Grazioli, hanno spiegato che i 32 rifugiati erano «soggetti che hanno chiesto l'accertamento del diritto» a rimanere in Italia per
situazioni «di pericolo di persecuzione» nei loro Paesi «non è ammissibile l'utilizzo dell'espressione ‘clandestini’». E, inoltre, l'accertamento del «carattere discriminatorio» dei manifesti, scrive la Corte, «non può in alcun modo ritenersi in contrasto con il principio della sovranità popolare», dato che «tale sovranità deve essere esercitata ‘nelle forme e nei limiti della Costituzione’». La tutela contro gli atti di discriminazione, si legge nella sentenza, «si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.)».
Il divieto di discriminazione è, inoltre, «sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Anche l'espressione di un'opinione «politica», chiarisce la Corte, «pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto». La definizione di «clandestini» nei manifesti affissi dalla Lega a Saronno, «ancor più in quanto collegata alla presentazione dei 32 richiedenti asilo come usurpatori, ‘per vitto alloggio’ e non precisati ‘vizi’, di risorse economiche ai danni degli abitanti del Comune», integra, per i giudici, «gli estremi della ‘molestia’» discriminatoria, perché viola «la dignità» dei cittadini stranieri e crea «intorno a loro, nel contesto territoriale in cui sono inseriti, un clima ostile», ma anche «umiliante ed offensivo, per motivi di razza, origine etnica e nazionalità».
La vicenda risale all’aprile 2016 quando, il sindaco leghista Alessandro Fagioli – eletto alle amministrative solo pochi mesi prima, a giugno 2015 – tappezzò la città con manifesti contro l’arrivo di 32 profughi e che avrebbero dovuto alloggiare nell’ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario – dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» – i profughi in città non sono mai arrivati.Usare la parola «clandestini» ha «carattere discriminatorio»: lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, accogliendo il ricorso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e del Naga, aveva anche condannato la Lega Nord per alcuni manifesti apparsi nell’aprile 2016 a Saronno, in provincia di Varese, per l’arrivo di «32 clandestini» che l’allora Governo avrebbe voluto mandare nella cittadina (che conta quasi 40 mila abitanti). Con la condanna di primo grado il Carroccio era stato condannato a versare 5 mila euro di risarcimento a ciascuna delle due associazioni, difese dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, che avevano fatto partire la denuncia.
Nella condanna d’appello i giudici della Corte milanese, Canziani-Troiani-Grazioli, hanno spiegato che i 32 rifugiati erano «soggetti che hanno chiesto l'accertamento del diritto» a rimanere in Italia per
situazioni «di pericolo di persecuzione» nei loro Paesi «non è ammissibile l'utilizzo dell'espressione ‘clandestini’». E, inoltre, l'accertamento del «carattere discriminatorio» dei manifesti, scrive la Corte, «non può in alcun modo ritenersi in contrasto con il principio della sovranità popolare», dato che «tale sovranità deve essere esercitata ‘nelle forme e nei limiti della Costituzione’». La tutela contro gli atti di discriminazione, si legge nella sentenza, «si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.)».
Il divieto di discriminazione è, inoltre, «sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Anche l'espressione di un'opinione «politica», chiarisce la Corte, «pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto». La definizione di «clandestini» nei manifesti affissi dalla Lega a Saronno, «ancor più in quanto collegata alla presentazione dei 32 richiedenti asilo come usurpatori, ‘per vitto alloggio’ e non precisati ‘vizi’, di risorse economiche ai danni degli abitanti del Comune», integra, per i giudici, «gli estremi della ‘molestia’» discriminatoria, perché viola «la dignità» dei cittadini stranieri e crea «intorno a loro, nel contesto territoriale in cui sono inseriti, un clima ostile», ma anche «umiliante ed offensivo, per motivi di razza, origine etnica e nazionalità».
La vicenda risale all’aprile 2016 quando, il sindaco leghista Alessandro Fagioli – eletto alle amministrative solo pochi mesi prima, a giugno 2015 – tappezzò la città con manifesti contro l’arrivo di 32 profughi e che avrebbero dovuto alloggiare nell’ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario – dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» – i profughi in città non sono mai arrivati.Usare la parola «clandestini» ha «carattere discriminatorio»: lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, accogliendo il ricorso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e del Naga, aveva anche condannato la Lega Nord per alcuni manifesti apparsi nell’aprile 2016 a Saronno, in provincia di Varese, per l’arrivo di «32 clandestini» che l’allora Governo avrebbe voluto mandare nella cittadina (che conta quasi 40 mila abitanti). Con la condanna di primo grado il Carroccio era stato condannato a versare 5 mila euro di risarcimento a ciascuna delle due associazioni, difese dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, che avevano fatto partire la denuncia.
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