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Immunità, la Consulta: Arcelor ammessa al giudizio
Lo hanno deciso i giudici della Corte Costituzionale nella seduta dello scorso 16 luglio. Il 9 ottobre l'udienza
Le tappe della vicenda giudiziaria
Con ordinanza dello scorso 8 febbraio 2019 (reg. ord. n. 61 del 2019), il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale ordinario di Taranto Benedetto Ruberto, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Secondo quanto riferito dal giudice, le questioni traggono origine da tre procedimenti penali rubricati al numero R.G.N.R. n. 10093/16 e ai numeri 7297/17 R.G. mod. 44 e n. 5568/17 R.G. mod. 44 istruiti dalla Procura della Repubblica di Taranto connessi all’assunta emissione di inquinanti riconducibile all’attività dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto. E che, in particolare, il giudice rimettente riferisce di essere stato investito, in relazione a tali procedimenti, di tre richieste di archiviazione e di dissentire dalle valutazioni espresse dal locale ufficio requirente poiché nei fatti rilevati sono a suo parere configurabili i delitti previsti dagli artt. 434 e 437 del codice penale e, per gli eventi successivi al 29 maggio 2015, quelli previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., fatta salva la fattispecie residuale dell’art. 674 cod. pen., non senza precisare che, trattandosi di reati permanenti, potrebbe essere necessario anche accertare l’attuale e duratura prosecuzione delle attività inquinanti.
I due aspetti della vicenda: l’immunità penale e l’attuazione del Piano Ambientale
Pertanto, nel quadro dell’udienza ex art. 409 del codice procedura penale, ha ritenuto di sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale sotto due profili: in particolare il gip ha censurato sia la norma del decreto legge sull’immunità penale, sia quella relativa alla proroga alla scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessario per la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento Ilva di Taranto.
Riguardo al primo aspetto, concernente la prosecuzione dell’attività produttiva presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, il giudice afferma che uno dei temi di indagine che intende approfondire riguarda l’eventuale permanenza dei fenomeni emissivi, di modo che le condotte su cui si sta indagando o che potrebbero essere oggetto di potenziali nuove indagini non riguardano solo il biennio 2014-2015, ma anche il 2016 e, astrattamente, gli anni successivi, ove si consideri che si tratta di condotte riguardanti reati permanenti, la cui consumazione è strettamente connessa al ciclo produttivo, mai interrottosi.
Tuttavia, evidenzia il giudice, tenuto conto che la stessa attività produttiva, giusta d.P.C.m. 29 settembre 2017 è stata autorizzata sino al 23 agosto 2023, data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale e termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano ambientale, le indagini non potrebbero non tener conto che si tratta di un’attività autorizzata per legge a proseguire, nonostante lo stesso legislatore l’abbia ritenuta fonte di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute.
Da qui sorge la ritenuta necessità di scrutinare la conformità a Costituzione delle disposizioni che hanno consentito e che stanno tuttora consentendo allo stabilimento ILVA di Taranto la prosecuzione dell’attività produttiva in costanza di sequestro penale.
In merito all’altro profilo, anch’esso strettamente correlato all’attività produttiva, concerne la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015 in favore dei gestori dello stabilimento e dei soggetti da essi delegati. Secondo quanto sostiene il giudice, il mero rispetto delle previsioni contenute nel piano ambientale da parte dei gestori dello stabilimento consente agli stessi di non incorrere in responsabilità penalmente rilevante per violazione delle norme penali comuni; e che, in particolare, tale disposizione potrebbe impedire sino al 23 agosto 2023 l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, rendendo così superflue quelle investigazioni che dovessero essere disposte da esso giudice rimettente, perché gli autori delle condotte, attive e omissive, che hanno cagionato quegli eventi possono godere della detta previsione.
per il giudice tarantino è preliminare chiarire anzitutto se quelle norme che stanno consentendo l’attività produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto, con garanzia di esenzione da responsabilità penale per le sue figure apicali (o soggetti da essi delegati), possano considerarsi costituzionalmente legittime..
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