venerdì 12 marzo 2021

Ex Ilva, Consiglio di Stato sospende sentenza Tar

Le sentenze non si commentano si applicano - si usa dire in questi casi...
 
Per noi Slai cobas per il sindacato di classe la questione resta dove l'abbiamo lasciata.
Siamo contro la chiusura della fabbrica - siamo per una piattaforma operaia che difenda lavoro e salute, sulla quale abbiamo raccolto intanto 400 firme di operai e lavoratori ArcelorMittal e appalto che vogliamo si trasformino in azione di centinaia di operai in carne ed ossa;
siamo per lo sciopero in fabbrica e lo sciopero generale per questi obiettivi contro padroni e governo
 
Pensiamo che a questo si dovrà arrivare 
se no avremo niente lavoro e niente salute

DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

A) Rilevato che:
a.1) con il ricorso di primo grado n. 393 del 2020 (cui è seguito il ricorso n. 397del 2020 di I.L.V.A. S.p.a. in amministrazione straordinaria), la società appellante ha impugnato – oltre agli atti connessi - l’ordinanza “contingibile ed urgente” n.15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto:
i) ha constatato che, nello stabilimento siderurgico gestito dall’appellante nel territorio del Comune, si sono verificate, nei giorni del 5, 17, 18 e 19 agosto2019, “emissioni in atmosfera relative al camino denominato E312” e, nei giorni del 20 e21 febbraio 2020, “emissioni odorigene”;
ii) ha fissato il termine di trenta giorni, per l’individuazione degli impianti“ coinvolti nei fenomeni emissivi” e per “l’eliminazione delle eventuali criticità o anomalie”;
iii) ha fissato l’ulteriore termine di trenta giorni – dopo la scadenza di quello precedente - per l’avvio delle “operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi”;
a.2) con la nota n. 173 del 29 marzo 2020 (giorno successivo alla scadenza delprimo termine di trenta giorni, fissato per l’individuazione degli impianti “interessati dai fenomeni emissivi”), il Sindaco ha comunicato il decorso dell’ulteriore termine di trenta giorni, per l’avvio delle “operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi”;
a.3) l’appellante ha proposto il ricorso principale di primo grado contro l’ordinanza “contingibile ed urgente” n. 15 del 27 febbraio 2020 e motivi aggiunti contro la nota n. 173 del 29 marzo 2020 (e analoghe impugnazioni sono state proposte dall’I.L.V.A. nel giudizio n.r.g. 397 del 2020);
a.4) il Tribunale amministrativo regionale – con le ordinanze nn. 318 e 319 del 24aprile 2020 e nn. 628 e 629 dell’8 ottobre 2020 – ha disposto incombenti istruttori ed ha nel frattempo sospeso integralmente l’efficacia degli atti impugnati e poi – con le ulteriori ordinanze nn. 779 e 780 del 17 dicembre 2020– ha fissato l’udienza del 27 gennaio 2021 per la definizione del giudizio di primo grado, disponendo l’ulteriore sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, sino alla data di deposito della sentenza;
a.5) la sentenza del T.a.r. è stata depositata in data 13 febbraio 2021;
a.6) i due termini di trenta giorni – rispettivamente fissati dall’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020 e dalla nota n. 173 del 29 marzo2020 – hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14febbraio 2021 nuovamente e per l’intero, come disposto dalla sentenza di primo grado;
B) Premesso che:
b.1) la tutela cautelare costituisce un rimedio finalizzato ad evitare che, durante iltempo necessario a giungere alla decisione sulla domanda proposta, l’interesse legittimo di chi agisce in giudizio possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (art. 98 c.p.a.);
b.2) nel decidere sull’emanazione della misura si deve altresì tener conto dell’eventuale pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare agli interessi delle altre parti del processo, in caso di accoglimento dell’istanza;
b.3) il relativo giudizio deve essere svolto in base alle allegazioni e alle evidenze processuali, emergenti ad un primo esame, tipico di questa fase cautelare,connotata, prima di tutto, da esigenze di massima celerità dei tempi processuali;
C) Ritenuto che:
c.1) l’impianto siderurgico ha continuato la sua attività produttiva durante tutto ilcorso del processo di primo grado, in ragione delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale amministrativo regionale;
c.2) gli “eventi emissivi”, verificatisi nell’agosto del 2019, connessi ad alcune criticità del sistema di depolverizzazione del camino E 312, conseguenza di una carenza procedurale del Gestore (cfr. relazione ISPRA, pag. 3 e 4, depositata in primo grado, in data 23 luglio 2020, in adempimento dell’ordinanza istruttoria), e la “emissione di sostanze odorigene”, verificatasi nel febbraio 2020, riconducibili (ancorché tale aspetto sia controverso tra le parti) all’attività produttiva svolta dall’impianto siderurgico (“operazioni di colata avvenute presso lo stabilimento siderurgico”, cfr. nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020, pag. 3), non si sono manifestati nuovamente;
c.3) l’ulteriore evento emissivo del 4 luglio 2020, cui fanno riferimento il Comune e le altre parti aventi posizioni processuali affini, per comprovare la possibile ripetizione di eventi di questo genere (e, dunque, la sussistenza di un pericolo per la salute della comunità insediata nell’area circostante), è riconducibile ad una problematica diversa rispetto a quelle dalle quali è scaturita l’ordinanza impugnata, consistita nel mancato adeguato irroramento di cumuli di materiale del processo produttivo, siti nell’area Parco “OMO2”, a causa di un malfunzionamento del mezzo adibito alla bagnatura/filmatura, che l’impresa non ha provveduto a gestire come prescritto (cfr. la Relazione sugli esiti del controllo straordinario effettuato da A.R.P.A. il 7 e l’8 luglio 2020, pag. 9 e 10, allegata alla nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020);
c.4) dalla delibazione degli scritti e degli atti processuali, emergono evidenti profili di danno per gli impianti dello stabilimento siderurgico, in caso di mancata emanazione della misura cautelare domandata, derivanti dallo spegnimento della c.d. “area a caldo”, probabilmente irreversibile, una volta effettuato;
c.5) questi profili di danno sono stati contestati da alcune delle contro parti processuali delle appellanti (cfr., ad es., pag. 40 dell’atto di intervento ad opponendum del Codacons), ma senza che le loro deduzioni risultino adeguatamente circostanziate sulle modalità e sulla tempistica adottate nei precedenti spegnimenti e adeguatamente comprovate, rispetto alle deduzioni disegno contrario delle società proponenti il gravame (cfr., in particolare, relazione Rina consulting, depositata nel giudizio di primo grado n.r.g. 397 del 2020, in data 11 aprile 2020, da Ilva);
c.6) lo spegnimento della c.d. “area a caldo” – il cui termine ultimo diadempimento viene a scadere prima della celebrazione dell’udienza di discussione, già fissata per il prossimo 13 maggio - è stata recentemente sollecitato dal Comune di Taranto, con l’invio della nota n. 0028638/2021 del 24febbraio 2021, con la quale si sono chieste notizie “in ordine alla programmazione delle attività impiantistiche e gestionali finalizzate al rispetto dei termini temporali di fermata innanzi richiamati, inviando un cronoprogramma comprensivo di tutte le fasi previste e delle attività eventualmente già ad oggi poste in essere, ed aggiornamenti settimanali per la verifica del rispetto delle fasi indicate”;
c.7) tale condotta appare indicativa di un atteggiamento del Comune oggettivamente proteso a perseguire la sospensione dell’attività e pertanto de quota quelle argomentazioni difensive inerenti alla possibilità, per le appellanti, di ottenere, ove domandata, una proroga dei termini per effettuare le operazioni di spegnimento;
c.8) nel complessivo confronto fra gli allegati pregiudizi, quello dedotto dalle appellanti, consistente nell’irrimediabile deperimento degli impianti, si profila come attuale ed irreparabile, mentre quello degli appellati, consistente nell’eventuale ripetizione di eventi emissivi provenienti dall’“area a caldo” di cui si è ordinato lo spegnimento, risulta meramente ipotetico;
Impregiudicato il più approfondito scrutinio delle delicate questioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze articolate dalle parti, che presuppone una disamina incompatibile con la delibazione tipica della presente fase cautelare, e suscettibile, invece, di essere svolta nella consueta sede del giudizio di cognizione, la cui udienza di discussione è già stata fissata per il 13 maggio 2021;
Ritenuta pertanto opportuna l’emanazione della misura cautelare, inconsiderazione della prossimità dell’udienza di discussione, al fine di garantire che la decisione definitiva della controversia sia pronunciata re adhuc integra;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare proposta nell’appello n.r.g. 1482 del 2021 e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, nonché l’efficacia del provvedimento impugnato e degli atti ad esso connessi.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021.

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