martedì 12 febbraio 2013

Nei ricorsi cambio tuta l'Ilva si arrampica sugli specchi



Nelle udienze che sono iniziate da dicembre sui ricorsi sul "cambio tuta" presentati dagli operai Ilva con lo Slai cobas per il sindacato di classe, i legali dell'Ilva per tentare di opporsi alla richiesta legittima degli operai, stanno presentando motivazioni difensive assurde:
Affermano che dopo essere entrati nello stabilimento ed essersi cambiati nello spogliatoio, gli operai, prima di arrivare a timbrare sul proprio reparto, godrebbero di una piena libertà di fare qualsiasi attività personale, dall'andarsene a passeggio nello stabilimento a leggersi il giornale, ecc. ecc. 
Affermano che gli operai possono tranquillamente indossare la tuta e i DPI a casa propria e quindi arrivare in Ilva già con gli abiti da lavoro; che possono uscire dallo stabilimento con questi abiti senza neanche richiedere autorizzazione.
Affermano che gli operai, solo per loro comodità, possono aspettare i bus interni per recarsi al proprio reparto.
Affermano che anche la vestizione dei DPI è solo un obbligo che ricade sui lavoratori, e non, invece, frutto di una disposizione dell'azienda e di un obbligo del datore di lavoro.
Infine, si rifanno agli accordi sottoscritti con i sindacati confederali su PRE e PRO, a cui l'accordo del 15 dicembre 2011 fa riferimento, per dire che siccome quegli accordi precedenti riguardavano anche una maggiore elasticità organizzativa e comportamentale (al servizio solo ed esclusivamente dell'interesse aziendale), tutti i soldi dati a titolo di Pre e Pro dovrebbero essere restituiti dal lavoratore all'azienda...!
Una cosa totalmente campata in aria, perchè si tratta di due cose distinte e diferenti: gli accordi sul Pre e Pro riguardano un indennità/premio legati alla produttività ed efficienza; la richiesta che il "cambio-tuta", vale a dire il tempo necessario al lavoratore per arrivare dopo essere entrato nello stabilimento a timbrare l'orologio marcatempo sul proprio reparto, non è una indennità, ma è retribuzione perchè parte dell'orario di lavoro. Dato che la legge n. 66/03 sull'orario di lavoro e sentenze della Cassazione anche recenti dicono che le operazioni preliminari e necessarie per svolgere l'attività lavorativa sono parte dell'orario di lavoro.

IL 28 FEBBRAIO, IN OCCASIONE DI UN ALTRA UDEINZA LO SLAI COBAS ILVA TERRA' VICINO AL TRIBUNALE DI VIA MARCHE UNA CONFERENZA STAMPA.

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