mercoledì 18 settembre 2013

Si conferma giusto il nostro esposto su cambio tuta (dopo la nuova sentenza contro Riva). Pubbliciamo oggi la prima parte dell'esposto, nei giorni successivi le altre parti. IL 28 SETTEMBRE ORE 9,30 VIA RINTONE 22 RIUNIONE OPERAI ILVA SU CAMBIO TUTA

SLAI COBAS per il sindacato di classe

Sede legale v. Rintone, 22 Taranto – T/F 0994792086 – 3475301704 – cobasta@libero.it

TA. 6.2.2012
Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA – TARANTO
Al PREFETTO, DR. SAMMARTINO – TARANTO
AL MINISTERO DEL LAVORO – ROMA
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO –TARANTO
ALLA DIREZIONE INPS - TARANTO


OGGETTO: ESPOSTO c/ ILVA SPA (P.I. 11435690158) con sede in Milano v.le Certosa 241) e stabilimento in SS Appia Km 648 74123 Taranto, nella persona del suo legale rappresentante e c/ le OO.SS FIM, FIOM, UIL nella persona dei rispettivi segretari.

La sottoscritta, Calderazzi Margherita, coordinatrice prov.le dello Slai cobas per il sindacato di classe, a nome di centinaia di lavoratori dipendenti dell’ILVA SPA, impugna e denuncia, per violazioni della normativa sull’orario di lavoro, della normativa contrattuale, l’accordo sottoscritto in data 15.12.2011 tra Direzione Ilva spa e segreterie territoriali di Fim-Fiom-Uilm.

PREMESSA:

Dopo una vertenza durata mesi, che ha visto anche una iniziativa di sciopero dei lavoratori Ilva Spa, in merito al riconoscimento del tempo “cambio tuta” come orario di lavoro effettivo e pertanto retribuito come tale, in data 15.12. 2011, l’Ilva e le OO.SS citate hanno sottoscritto un accordo che prevede:
con efficacia dal 1 gennaio 2012 e per il personale in forza a e da tale data, al Premio di produttività (PRO) e di efficienza (PRE), previsti dall’accordo del 20.5.89, viene aggiunto un premio di presenza pari a euro 1,95 lordi per giornata di presenza in stabilimento. Da questo incentivo viene escluso il personale per il quale viene escluso dalla legislazione in vigore l’uso dei DPI, in particolare delle tute da lavoro”, allegando su questo un lungo elenco di personale escluso.
Tale premio viene dato “alla luce del tempo trascorso dal detto accordo (del 20.5.89) e dell’opportunità di rafforzare tale incentivo… considerando, peraltro ancora fortemente attuali le esigenze di efficienza e di produttività connesse ai punti in questione così come regolati dal testo pattizio del 20.5.89…”
L’accordo del 15.12.11 poi prosegue: “alla platea dei lavoratori di cui al presente accordo, con anzianità aziendale minima di cinque anni, pro quota per anzianità inferiori, condizionalmente alla adesione individuale all’accordo mediante sottoscrizione di verbale di transazione in sede sindacale (allegato b) avente ad oggetto rivendicazioni inerenti la problematica regolamentata dalle intese richiamate, viene riconosciuta una una tantum forfettaria di euro 1.750 lordi che verrà corrisposta in 2 tranches: euro 1000 al 31.12.2011, euro 750 al 30.9.2012”.
Infine, l’accordo si conclude con la precisazione: “resta inteso che l’intero accordo sarà applicato ai singoli lavoratori previa adesione individuale all’accordo stesso”.

All’accordo, quindi, viene allegato un “verbale di transazione ex art. 2113 cc in esecuzione dell’Accordo sindacale del 15.12.2011”, che riprendendo la parte iniziale dello stesso accordo specifica che:
nelle more della sottoscrizione di detto ultimo accordo è insorto contenzioso in ordine all’omnicomprensività delle pattuite erogazioni, con riferimento alla rivendicata computabilità nell’orario di lavoro della presenza e delle attività, a monte e a valle della effettiva prestazione lavorativa;
l’accordo del 15.12.2011, applicabile in favore della platea dei lavoratori… svolgenti mansioni per la cui esecuzione è prescritto l’uso di DPI, ha ribadito… l’onnicomprensività del trattamento normativo ed economico in essere, ed attribuito – nei casi specificati – ulteriore erogazione economica, condizionata all’adesione individuale dell’intesa sindacale del dipendente interessato mediante sottoscrizione del verbale di transazione individuale con assistenza delle parti stipulanti l’intesa collettiva;
le somme erogate a titolo transattivo… non saranno computati ai fini del ricalcolo di istituti retributivi diretti e/o indiretti, ivi compreso il T.F.R.”;
“… i lavoratori dichiarano di non aver null’altro a pretendere da ILVA SPA per i titoli e le causali oggetto del presente accordo transattivo e per ogni controversia attuale o anche solo potenziale avente ad oggetto istituti di legge e contrattuali oggetto dell’Accordo sindacale del 15.12.2011…”.

Successivamente tale accordo, viene indetto un referendum tra i lavoratori Ilva nei giorni 9-10-11 gennaio.
La Direzione Ilva in data 9.1.2012 affigge un “Avviso” che parla di “ipotesi di accordo relativa al miglioramento dell’efficienza e della produttività dello Stabilimento” e scrive che “in caso di esito positivo del referendum sarà disponibile un modulo attraverso il quale aderire individualmente al contenuto dell’accordo 15.12.2011 che verrà allegato al cedolino paga. Tale modulo debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato entro e non oltre mercoledì 25 gennaio 2012 al reparto di appartenenza unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità”.
Nel modulo è scritto: “il sottoscritto… ritenendo di avere i requisiti previsti dall’accordo sindacale del 15.12.2011, dichiara di aderire individualmente allo stesso accettando la proposta transattiva formulata da ILVA Spa attraverso la sottoscrizione del verbale di transazione ex art. 2113 c.c. previsto in esecuzione dell’intesa”. 
 
RAGIONI DELL’ESPOSTO:

Il merito dell’accordo.
L’accordo del 15 dicembre 2011, pur essendo partito e trovando le sue ragioni nella questione della mancata retribuzione del ‘tempo cambio tuta’ all’Ilva, si conclude non riconoscendo tale retribuzione - e pertanto non riconoscendo come tempo di lavoro a tutti gli effetti, retribuito a titolo di compenso di orario ordinario, il tempo che i lavoratori trascorrono nel passare dalla prima timbratura fatta all’ingresso nello stabilimento alla seconda timbratura effettuata sul reparto, dopo essere arrivati con bus interni all’Ilva allo spogliatoio vicino al proprio reparto ed aver già indossato al tuta di lavoro; così come, in uscita, il tempo tra la timbratura sul reparto, il cambio della tuta nello spogliatoio, il viaggio in bus nell’area dello stabilimento , e la timbratura vicino alle portinerie dell’Ilva.
L’accordo si conclude come se avesse avuto un altro oggetto: l’erogazione di un incentivo legato alla questione dell’efficienza e produttività; l’accordo, infatti, riconosce solo un “premio di presenza”, un “incentivo” dato dall’azienda sulla base dell’intesa del 20.5.1989, in cui le parti avevano regolamentato tutta la “materia afferente i temi della produttività dello stabilimento di Taranto…” e in cui veniva scritto che “le pattuizioni di carattere economico ivi concordate sono direttamente finalizzate a retribuire ed incentivare (pur in assenza di obblighi specifici) l’implementazione delle citate disposizioni…”.

Quanto sopra viene confermato dallo stesso “Avviso” del 9.1.2012 esposto dalla Direzione Ilva che parla di “ipotesi di accordo relativa al miglioramento dell’efficienza e della produttività dello Stabilimento”.

La conseguenza di questa sorta di ‘cambio di oggetto della vertenza sindacale’, oltre che un danno economico ai lavoratori (successivamente lo vedremo nel merito), è anche un inganno verso gli stessi, che si aspettavano un riconoscimento retributivo certo di tempo di lavoro e invece si ritrovano una “concessione” dell’azienda, un “premio” che come dice l’accordo, richiamando quello del 20.5.1989, è dato in “assenza di obblighi specifici” per l’azienda, la quale, quindi, come lo corrispondere lo può togliere in condizioni di calo produttivo.
Va comunque rilevato che lo stesso testo dell’accordo è palesemente contraddittorio: da un lato parla di premio di presenza (che, come tale, dovrebbe essere condizionato solo alla “presenza” e quindi dato a tutti), dall’altro esclude da detto “premio” parte consistente del personale con la motivazione che “ è escluso l’uso dei DPI, in particolare delle tute da lavoro” (quindi la “condizione” è la “tuta da lavoro”. Quindi da un lato è un accordo che non parla di tempo cambio tuta, dall’altro però il cambio tuta diventa discriminante per avere o non avere il premio. Un’evidente contraddizione che può avere come unico fine quello di non riconoscere il cambio tuta come tempo da retribuire a tutti gli effetti come parte dell’orario di lavoro.
L’accordo ha di fatto operato un aggiramento, elusione di normative – come precisiamo in seguito.
Un’altra grave conseguenza da sottolineare è l’evasione contributiva nei confronti dell’INPS che questo tipo di “aggiramento” dell’accordo comporta. Non riconoscendo, infatti, il tempo a monte e a valle della prestazione lavorativa, compreso il ‘cambio tuta’, come orario di lavoro a tutti gli effetti, l’azienda omette volutamente di versare all’Inps i contributi dovuti sulla retribuzione relativa a quell’orario di lavoro.
Entrando nel merito del quantum dell’accordo, pur volendo per un momento ritenere che lo stesso avrebbe inteso sanare per il passato e per il futuro la vertenza ‘cambio tuta’ benché chiamata con tutt’altra denominazione, l’importo stabilito risulta nettamente inferiore a quanto spetterebbe per diritto a lavoratori.
Infatti, si riconosce un importo di 1,95 euro lorde al giorno, là dove, considerando che la retribuzione oraria lorda dei lavoratori al 3° liv. è di euro 8,54 e di quelli al 4° liv. è di euro 8,90 e considerando che mediamente il tempo ‘cambio tuta’ trascorso dalla prima timbratura alla seconda sommando entrata e uscita, è mediamente di mezz’ora/venti minuti al giorno, l’importo doveva essere rispettivamente di 4,27 e di 4,45 al giorno (o di circa 3 euro, nel caso di un tempo inferiore alla mezz’ora).
Va poi considerato che l’importo di 1,95 euro va tassato del 10%.
Stesso discorso chiaramente va fatto per l’una tantum forfettaria di euro 1.750 lordi – su cui verranno applicate le ritenute ordinarie di legge - corrisposta in due tranches, là dove gli operai, per i 5 anni indietro dovevano ricevere mediamente – facendo un calcolo medio molto al ribasso - dai 4mila ai 5mila euro.
Un altro danno economico è dato dal fatto che l’accordo stabilisce che le somme erogate a titolo transattivo non sono computate ai fini del ricalcolo di istituti retributivi diretti e/o indiretti, ivi compreso il T.F.R.

Sottoscrizione del Verbale di Transazione
Ma a parte il merito dell’accordo, vogliamo portare all’attenzione di codeste Autorità, l’illegittimità, della imposizione ad ogni lavoratore della firma di una “liberatoria”, del Verbale di transazione allegato all’accordo, e del conseguente condizionamento a tale firma della corresponsione delle somme.
E’ la prima volta, a nostra memoria, che un accordo siglato tra sindacati e azienda per conto di tutti i lavoratori di una data realtà lavorativa debba avere la firma di transazione ai sensi dell’ex art. 2113 c.c. di ogni lavoratore, e non, invece, essere valido automaticamente per tutti i lavoratori.
E’ come se a fronte di un accordo di rinnovo di contratto nazionale, le associazioni datoriali e le associazioni sindacali per riconoscere gli aumenti contrattuali imponessero a tutti le centinaia, migliaia di lavoratori a livello nazionale di sottoscrivere un Verbale di transazione, e tali aumenti venissero dati solo agli operai che firmano la “liberatoria” e agli altri No. E’ evidente l’assurdità! E l’illegale discriminazione che si produrrebbe tra gli operai.
Un accordo sindacale che riguarda l’insieme dei lavoratori di quella fabbrica, riguarda tutti i lavoratori. Nel caso in esame invece si vuole rendere un accordo che è a tutti gli effetti collettivo, accordo individuale, con una operazione truffaldina verso i lavoratori che si vedono costretti a firmare una transazione mai da loro richiesta, e di stravolgimento delle norme.
L’art. 2113 parla di “rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi”.
Per un solo momento, potremmo anche considerare che tale sottoscrizione avrebbe avuto se mai un senso solo se richiesta ai lavoratori che avevano già avviato ricorso – ma, anche in questo caso, questi lavoratori avevano fatto il ricorso per il “riconoscimento retributivo del tempo cambio tuta”; mentre l’accordo del 15.12.11 parla di “premio di presenza” – quindi l’accordo chiederebbe, paradossalmente, anche ai ricorrenti una transazione su un oggetto mai rivendicato dagli stessi.
L’unica ratio, pertanto, della imposizione della sottoscrizione del “Verbale di transazione” è data dal fatto che l’azienda vuole impedire che i lavoratori possano rivendicare in sede legale, per il passato e per il futuro, il riconoscimento del diritto retributivo sul ‘cambio tuta’. Quindi, di fatto l’imposizione di questa “liberatoria” è una implicita ammissione che l’accordo sta violando “diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi”.
La sottoscrizione del “verbale di transazione” contenuta nell’accordo del 15.12.11, ha un senso esplicitamente ricattatorio verso gli operai (esistono denunce da parte di operai che alcuni capi hanno sostenuto che chi non firma, oltre a non avere il “premio di presenza” e l’una tantum, potrà essere oggetto di ritorsioni aziendali), discriminatorio, dato che coloro che non firmeranno la transazione non riceveranno nulla, usando un diritto come strumento di intimidazione tra gli operai e di forzata accettazione.
Tornando sull’elemento discriminatorio, poiché la “liberatoria” viene chiesta non solo per l’una tantum ma anche per l’importo giornaliero, vuol dire che dal 1 gennaio 2012, due lavoratori dell’Ilva Spa nelle stessime condizioni di lavoro, e di presenza lavorativa, uno potrà ricevere il “premio di presenza” (perché ha firmato), l’altro no (perché non ha firmato). Ma può essere una firma di transazione condizione per rientrare o meno nei requisiti oggettivi indicati in un accordo collettivo?

E’ chiaro d’altra parte che questa liberatoria individuale è anche di fatto una sconfessione della rappresentanza sindacale. E’ come se l’azienda avesse fatto un accordo con ognuno degli operai dell’Ilva. A cosa servirebbe, quindi, un accordo con le rappresentanze sindacali?

Per tutto questo, la sottoscrizione di questa “liberatoria” costituisce anche un pericoloso precedente che può agire in altre realtà lavorative, e pertanto potrebbe danneggiare non solo gli operai dell’Ilva, ma potenzialmente la certezza del diritto per l’insieme dei lavoratori.

Va inoltre sottolineato l'anomalia del clima che accompagna questo accordo. Mentre Fim, Fiom , Uilm lasciano nell’incertezza sui vari punti dell’accordo gli operai, è l’azienda, che, sostituendosi alle OO.SS., informa gli operai del percorso che dovranno fare per poter ricevere l’una tantum e il ‘premio di presenza’.
La stessa non attende neanche l’esito del referendum per far trovare nel ‘cedolino paga’ consegnato il 10 gennaio il modulo di adesione all’accordo; così come prima del referendum, e prima di verificarne l’esito, nell’Avviso esposto del 9.1.2012, la direzione aziendale scrive che tale modulo deve essere compilato e consegnato entro il 25 gennaio 2012, con un’evidente azione di pressione psicologica, e con un esautoramento, non considerazione di fatto dell’esito del referendum stesso.
Non solo, il referendum si svolge all’interno di un clima di pressione aziendale, di timori dei lavoratori di ritorsioni (cambio reparto, cambio turno lavorativo, ecc.), e soprattutto di assenza di assistenza sindacale, nonché di vere e proprie irregolarità: non c'è nessun rappresentante del NO al referendum né nella commissione elettorale né nei seggi in cui si tiene il voto, in tutte le fasi di esso – consegna scheda, votazione, conteggio dei voti, risultati finali; siamo inoltre in grado, se necessario, di produrre testimonianze su firme sostitutive, impedimenti di recarsi a votare, e soprattutto la non presenza durante il voto di circa un terzo degli operai aventi diritto al voto.

(CONTINUA)

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